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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23276/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il prelievo, disposto dalla cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sui ratei di pensione già liquidati e attribuiti a un professionista. La corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta perché priva di base legislativa e, quindi, incompatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; aveva inoltre escluso la prescrizione quinquennale invocata dalla cassa, applicando la prescrizione ordinaria decennale all'azione di ripetizione/riliquidazione, e aveva riconosciuto gli accessori dalla data delle singole trattenute. Con il ricorso per cassazione la cassa deduce quattro motivi: violazione delle norme sull'autonomia regolamentare dell'ente e sulla possibilità di introdurre un contributo di solidarietà per l'equilibrio finanziario di lungo periodo; erroneità nell'escludere la legittimità del contributo di solidarietà; erroneità della prescrizione decennale anziché quinquennale; erroneità della decorrenza degli accessori dalle singole trattenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'autonomia regolamentare della cassa non comprende la previsione di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su pensioni già determinate, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre, la finalità di equilibrio finanziario di lungo termine richiesta dalla legge agli atti degli enti previdenziali non coincide con la funzione di un contributo straordinario e temporaneo di solidarietà. Ha rigettato il terzo motivo affermando che la prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici presuppone che il credito sia già liquidato ed esigibile; quando è controversa la stessa misura della pensione per effetto della trattenuta contestata, opera la prescrizione ordinaria decennale. Ha rigettato anche il quarto motivo richiamando il principio di unitarietà dei crediti previdenziali e la conseguente debenza degli accessori sul capitale rivalutato con decorrenza dall'inadempimento fino al soddisfacimento del credito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    La trattenuta denominata contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati è qualificata come prestazione patrimoniale imposta e, quindi, è soggetta a riserva di legge.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    La legittimità degli atti degli enti previdenziali privatizzati è subordinata alla loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia già liquido ed esigibile e posto a disposizione dell'assicurato.

  • art. 2946 c.c.

    Quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935

    È richiamato in parallelo all'art. 2948, n. 4, c.c. per affermare che la prescrizione quinquennale dei ratei richiede liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    La definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata comporta l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal rinvio all'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende quando il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con il solo regolamento interno, una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché una simile prestazione patrimoniale imposta richiede una base di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La clausola legislativa che condiziona gli atti degli enti previdenziali all'equilibrio finanziario di lungo termine non legittima automaticamente contributi straordinari e temporanei di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è già liquido ed esigibile; se è controversa la stessa quantificazione della pensione per effetto di trattenute indebite, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Gli accessori dei crediti previdenziali seguono la natura unitaria della prestazione principale e maturano dal momento dell'inadempimento fino al soddisfacimento del credito, sul capitale rivalutato.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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