Cassazione Civile, Ordinanza n. 23267/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro/previdenza nel quale la Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile il gravame dell'appellante perché il ricorso in appello non risultava notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di merito aveva dato atto che la cancelleria aveva inviato la comunicazione del decreto via PEC al difensore dell'appellante e che il gestore PEC aveva restituito ricevuta di mancata consegna con causale "casella piena"; da ciò aveva però tratto la conseguenza che la comunicazione fosse comunque valida e idonea a far decorrere i termini, senza verificare se, in caso di impossibilità imputabile al destinatario, la cancelleria avesse effettuato anche il deposito in cancelleria previsto dalla disciplina telematica. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione dell'art. 16, comma 6, d.l. 179/2012, del d.m. 44/2011, come modificato, e degli artt. 291 e 348 c.p.c., sostenendo che, a fronte della mancata consegna per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si perfeziona solo con il deposito in cancelleria dell'atto, adempimento non considerato dalla sentenza impugnata. Con il primo motivo ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, ma la censura decisiva è stata quella di violazione di legge sul regime della comunicazione telematica. L'INPS ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza dell'impostazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come sufficiente la mancata consegna via PEC per "casella piena" senza verificare il successivo adempimento del deposito in cancelleria, che è invece necessario per il perfezionamento della comunicazione quando la mancata consegna dipenda da causa imputabile al destinatario. Poiché la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento su tale deposito, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.l. 179/2012
"casella piena"; deposito in cancelleria in caso di impossibilità per cause imputabili al destinatario
La mancata consegna della PEC per saturazione della casella rientra tra le cause imputabili al destinatario e impone, per la perfezione della comunicazione/notifica, il deposito in cancelleria dell'atto.
La disciplina tecnica delle comunicazioni telematiche prevede il meccanismo del deposito in cancelleria quale completamento dell'iter quando la PEC non sia recapitata per causa imputabile al destinatario.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata nel contestare l'improcedibilità dichiarata dalla Corte d'appello.
Richiamato dalla parte ricorrente come norma violata nel contestare l'improcedibilità dichiarata dalla Corte d'appello.
La sentenza di merito era incentrata sulla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza previsto nel rito di appello.
Citato nel testo della motivazione per errore materiale/trascrittivo nel riferimento al decreto di fissazione dell'udienza.
Massime di principio
- Quando la comunicazione o notificazione telematica non va a buon fine per una causa imputabile al destinatario, il perfezionamento dell'adempimento non si esaurisce nel tentativo di invio via PEC, ma richiede anche il deposito dell'atto in cancelleria, che ha efficacia perfezionativa e non meramente informativa.
- La saturazione della casella PEC del destinatario integra una causa imputabile al destinatario stesso e attiva il meccanismo sostitutivo del deposito in cancelleria previsto dalla disciplina delle comunicazioni telematiche.
- Ai fini della declaratoria di improcedibilità o di tardività di un'impugnazione, il giudice deve verificare compiutamente tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina della notificazione/comunicazione telematica, non potendo arrestarsi alla sola mancata consegna della PEC.
- L'annotazione degli eventi nel fascicolo telematico o la possibilità astratta di conoscenza dell'atto non sostituiscono il perfezionamento legale del procedimento di comunicazione quando la legge richiede il deposito in cancelleria.
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