Cassazione Penale, Sentenza n. 31544/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'opposizione proposta dal condannato contro il mantenimento del sequestro conservativo gravante su un immobile di sua proprietà in Casoria. Il bene era stato prima sottoposto a sequestro preventivo, poi revocato in riesame per prova della legittima provenienza, e successivamente sottoposto a sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di procedimento e delle altre somme dovute all'erario. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e sosteneva che non sussistessero più i presupposti del vincolo: egli non era stato condannato a pena pecuniaria; le uniche somme a suo carico risultavano pari a 2.000 euro a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; tale somma non gli era mai stata richiesta; il mantenimento del sequestro sull'intero immobile sarebbe stato sproporzionato rispetto al debito; mancava, dunque, un concreto pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali dell'Erario. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto, richiamando la funzione del sequestro conservativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il lamentato vizio di motivazione. Ha osservato che il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p., per le spese di procedimento e le somme dovute all'Erario, non richiede la previa liquidazione dell'importo, che può essere determinato successivamente; ha inoltre rilevato che l'originaria ordinanza applicativa non era stata tempestivamente impugnata né revocata, sicché l'accertamento dei presupposti genetici del vincolo era ormai definitivo. Quanto alla denunciata sproporzione, la Corte ha affermato che il ricorrente aveva travisato il contenuto della norma, poiché le somme dovute allo Stato non coincidono con il solo importo già iscritto a ruolo o comunque già determinato, ma comprendono tutte le spese di giustizia e di mantenimento in carcere previste dalla legge, potenzialmente superiori alla cifra indicata. Non essendo stata richiesta una quantificazione almeno approssimativa delle spese e non essendo stato indicato il valore attuale del bene, non era possibile apprezzare una violazione di proporzionalità; il vincolo, quindi, restava legittimamente mantenuto per assicurare l'eventuale esecuzione forzata del credito erariale una volta determinato. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato
il sequestro conservativo può essere disposto a garanzia delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato; per tali crediti non è necessaria una previa liquidazione, essendo sufficiente che l'importo sia determinabile e che sussista il pericolo di dispersione delle garanzie
l'automatica conversione in pignoramento non opera per il sequestro conservativo disposto a garanzia delle somme dovute all'erario, ma rileva solo per il risarcimento del danno in favore della parte civile; per il credito erariale la conversione è collegata al successivo titolo esecutivo formatosi con la sentenza definitiva e alla determinazione dell'importo
il provvedimento applicativo del sequestro conservativo poteva essere impugnato con riesame; la mancata tempestiva impugnazione contribuisce alla definitività dell'accertamento dei presupposti
la mancata impugnazione del provvedimento impositivo determina la definitività dell'ordinanza applicativa del sequestro conservativo
ha portata generale ai fini della revoca del sequestro conservativo in presenza di idonea cauzione, con possibilità per il condannato di offrire cauzione anche in sede esecutiva
richiamato quale parametro per affermare che la conversione automatica in pignoramento richiede un credito certo, liquido ed esigibile
artt. 205 e 206 d.P.R. n. 115/2002
le spese di procedimento comprendono tutte le spese anticipate dall'erario, calcolate secondo i gradi e il tipo di processo, e possono essere incrementate in relazione alla complessità delle indagini e degli atti compiuti
le spese di mantenimento in carcere del detenuto definitivo rientrano tra le somme dovute all'erario
la riforma ha escluso il sequestro conservativo a garanzia della pena pecuniaria e ha inciso sulla disciplina dell'automatica conversione in pignoramento
Massime di principio
- Il sequestro conservativo disposto a garanzia delle spese di procedimento e delle somme dovute all'erario può fondarsi su un credito non ancora liquidato, purché l'importo sia almeno determinabile e sussista il pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali.
- La mancata tempestiva impugnazione del provvedimento genetico di sequestro conservativo rende definitivo l'accertamento dei suoi presupposti, impedendo di rimetterne in discussione l'an della misura in sede successiva, salvo che sia offerta idonea cauzione.
- La revoca del sequestro conservativo non discende automaticamente dal sopravvenuto venir meno dei presupposti originari: il sistema processuale valorizza, in linea generale, la prestazione di idonea cauzione come causa di sostituzione o revoca della misura.
- Per valutare la proporzionalità del sequestro conservativo occorre considerare il complessivo credito erariale garantito, non il solo importo già determinato o iscritto, poiché le spese di giustizia e di mantenimento in carcere possono essere ulteriormente quantificate dall'amministrazione competente.
- L'indicazione preventiva dell'esatto ammontare del credito garantito non è elemento essenziale del sequestro conservativo quando il credito non sia ancora liquido ed esigibile; è però necessario che esso sia quantificabile almeno in via approssimativa e che l'interessato possa chiedere la determinazione dell'importo per valutare cauzione e proporzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31509/2026 del 18/08/2026
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31510/2026 del 18/08/2026
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31511/2026 del 18/08/2026
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31512/2026 del 18/08/2026
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31513/2026 del 18/08/2026
- Sentenza penale · 18 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31516/2026 del 18/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →