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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31511/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per occupazione abusiva di un immobile comunale. I motivi erano quattro: 1) nullità della sentenza di primo grado per avere il Tribunale respinto il rinvio dell'udienza nonostante il preteso legittimo impedimento del difensore, impegnato in altro processo dinanzi alla Cassazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dello stato di necessità, deducendo una condizione di indigenza e precarietà abitativa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che si assumevano giustificate dalla situazione personale e dalla natura non dannosa della condotta; 4) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo decorso il termine ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non era stata proposta con assoluta tempestività, essendo stata depositata solo il 28/06/2018 a fronte della conoscenza dell'altro impegno dal 18/05/2018. Ha ritenuto generici il secondo e il terzo motivo perché riproponevano censure già esaminate e disattese in appello con motivazione adeguata: quanto allo stato di necessità, l'occupazione era protratta da lungo tempo e finalizzata a soddisfare un bisogno abitativo stabile, non un pericolo attuale e transitorio; quanto alle attenuanti generiche, il diniego era fondato sulla lunga durata dell'occupazione e sulla pregressa condanna. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, osservando che, pur dovendosi individuare la consumazione nel 15/04/2019, la prescrizione non era maturata per effetto delle sospensioni del corso della prescrizione applicabili ratione temporis, con scadenza finale indicata al 21/11/2028. Ne è derivata la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale

    richiamato per dare atto della trattazione camerale senza richiesta rituale di discussione orale.

  • art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

    il legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è riconoscibile solo se dedotto con assoluta tempestività e con specifica indicazione delle ragioni e delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 54 cod. pen.

    la scriminante dello stato di necessità può operare anche per la tutela del diritto all'abitazione, ma solo se sussiste un pericolo attuale, transitorio e inevitabile di danno grave alla persona.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    le doglianze formulate come vizi di legittimità sono inammissibili quando si risolvono nella mera reiterazione di motivi già respinti in appello e non evidenziano un reale errore di diritto o un vizio motivazionale.

  • art. 159 cod. pen.

    nel caso esaminato il corso della prescrizione va calcolato tenendo conto della disciplina della sospensione applicabile al periodo di commissione del reato.

  • art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata per affermare la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma.

  • art. 2, comma 1, lettera a), legge 27 settembre 2021, n. 134

    richiamata nel quadro della disciplina della prescrizione e della sua successione nel tempo.

  • art. 1, comma 2, legge 9 gennaio 2019, n. 3

    richiamata nel quadro della disciplina della prescrizione e della sua successione nel tempo.

  • artt. 633 e 639-bis cod. pen.

    norme incriminatrici poste a base della condanna confermata nei gradi di merito, relative all'occupazione arbitraria di immobile altrui con aggravamento ex art. 639-bis.

Massime di principio

  • L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale è accoglibile solo se il difensore la propone non appena conosce la sovrapposizione degli impegni e allega puntualmente gli ulteriori requisiti richiesti dalla giurisprudenza.
  • Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva di un immobile solo se la condotta fronteggia un pericolo attuale, transitorio e inevitabile di danno grave alla persona; non è invocabile per soddisfare stabilmente un'esigenza abitativa permanente.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre i motivi di appello già disattesi con motivazione logica e completa, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi del giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica, specie quando valorizzi la durata della condotta e i precedenti dell'imputato.
  • Nel reato permanente la consumazione coincide con la cessazione della permanenza e il calcolo della prescrizione deve tener conto del regime di sospensione applicabile ratione temporis, oltre agli eventuali eventi interruttivi.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoCause di giustificazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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