Cassazione Penale, Sentenza n. 31516/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per una serie di condotte riconducibili a una tentata estorsione aggravata e continuata, commessa in concorso in danno di più persone offese nel novembre e dicembre 2017, rimodulando soltanto il trattamento sanzionatorio. In cassazione, un ricorrente ha contestato la tenuta del quadro probatorio, la riferibilità a sé delle condotte intimidatorie e delle utenze telefoniche localizzate, l’omesso confronto con una ricostruzione alternativa dei fatti, la qualificazione giuridica in termini di tentata estorsione anziché mera minaccia, nonché il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio sulla recidiva. L’altro ricorrente ha dedotto carenze di motivazione e violazioni di legge quanto alla prova della propria presenza e partecipazione, ha invocato la desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p., ha chiesto la riqualificazione del fatto in minaccia, e ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione sulla recidiva e sulla pretesa maggiore caratura criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una doppia conforme di condanna sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria. Ha inoltre escluso la desistenza volontaria, osservando che l’azione era già sfociata in una minaccia esplicita finalizzata a ottenere somme non dovute, sicché il tentativo era ormai compiuto. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla qualificazione giuridica, rilevando che la minaccia, anche se respinta dalla vittima, era oggettivamente idonea a costringerla alla dazione richiesta, e ha considerato inammissibili anche le censure su attenuanti generiche, dosimetria e recidiva, poiché adeguatamente affrontate dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 192, comma 2, c.p.p.
richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova indiziaria e il giudizio di responsabilità
art. 533 c.p.p.
richiamato dalla difesa sul canone di condanna oltre ogni ragionevole dubbio
art. 56, comma 3, c.p.
esclusa l’applicabilità della desistenza volontaria, perché il tentativo risultava già perfezionato
art. 629 c.p.
richiamato per la qualificazione del fatto come tentata estorsione
art. 612 c.p.
richiamato per la richiesta di riqualificazione in minaccia
art. 62-bis c.p.
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche
art. 133 c.p.
richiamato per la determinazione della pena e la valutazione della gravità del fatto
art. 568, comma 4, c.p.p.
richiamato per escludere l’interesse concreto alla doglianza sulla recidiva, poiché non aveva prodotto effetti concretamente ingravescenti
art. 63, comma 4, c.p.
richiamato in tema di criterio mitigatore per le ulteriori aggravanti contestate e riconosciute
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 131-bis c.p.
non citato espressamente come applicato, ma la sentenza richiama il tema della non punibilità per particolare tenuità solo indirettamente nel riepilogo tassonomico; non emerge una decisione sul punto
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dell’attendibilità delle fonti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione effettiva, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e si limita a riproporre deduzioni già disattese nel merito.
- La prova dichiarativa della persona offesa può essere valorizzata se trova riscontro in elementi esterni autonomi, quali dati di localizzazione, riconoscimenti fotografici, riscontri di polizia giudiziaria e perquisizioni, che nel loro insieme compongano un quadro indiziario coerente.
- La desistenza volontaria non è configurabile quando l’agente abbia già posto in essere la condotta minacciosa idonea a integrare il tentativo e il mancato perfezionamento del reato dipenda dalla resistenza della vittima o da fattori esterni, essendo l’istituto riservato all’abbandono spontaneo dell’azione prima del completamento del tentativo.
- Ai fini della tentata estorsione, la minaccia va apprezzata ex ante quanto alla sua idoneità a costringere la vittima alla dazione indebita; non rileva che la vittima abbia poi resistito o che il profitto non sia stato conseguito.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva sono inammissibili se la sentenza di merito offre motivazione specifica sulle modalità del fatto, sulla personalità dell’autore e sull’irrilevanza concreta della recidiva ai fini dell’aumento di pena.
- Quando la recidiva non determina alcun concreto aggravamento del trattamento sanzionatorio, manca l’interesse a dolersi della relativa statuizione in cassazione.
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