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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31509/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda la disponibilità di un fondo agricolo denominato Belvedere. In primo grado l’imputato era stato assolto dai reati di invasione di terreni o edifici, appropriazione indebita, danneggiamento, violenza privata e da un ulteriore capo di danneggiamento/violenza privata, con alcune ipotesi ritenute estinte per prescrizione o non più previste dalla legge come reato. In appello, a seguito di impugnazione delle parti civili limitatamente al capo di assoluzione per l’invasione di terreni, la Corte territoriale ha dichiarato l’imputato responsabile ai soli fini civili, condannandolo al risarcimento del danno. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) mancata assunzione di prove decisive, sostenendo che documenti e testimonianze avrebbero dimostrato un rapporto di affitto del fondo e, quindi, l’assenza del reato; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio di appello in attesa dell’esito di un parallelo giudizio agrario; 3) violazione dell’art. 633 c.p. e di norme civilistiche sul possesso/detenzione del fondo, sostenendo che l’imputato avesse comunque diritto a reagire con azioni possessori e che la condotta non integrasse invasione; 4) vizio di motivazione per non avere la Corte di appello considerato la sentenza agraria, l’appello civile e la testimonianza richiamata dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici e comunque non consentiti perché il ricorrente non aveva allegato integralmente gli atti asseritamente decisivi, pretendendo una rivalutazione del merito e di prove non introdotte ritualmente nel processo penale; ha inoltre escluso ogni vincolo di pregiudizialità tra il giudizio penale e quello civile agrario. I restanti motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: nel giudizio di appello promosso solo dalla parte civile contro un’assoluzione passata in giudicato agli effetti penali, il giudice deve verificare soltanto se il fatto integri un illecito civile risarcibile, applicando il criterio del "più probabile che non". La Corte di merito aveva motivato in modo adeguato sulla occupazione abusiva del fondo e sulle condotte violente di mantenimento della disponibilità del terreno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile costituita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione cartolare del procedimento in cassazione in assenza di richiesta di discussione orale

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    la mancata assunzione di prove è deducibile solo se la prova è decisiva, cioè idonea a determinare con certezza una diversa decisione o a intaccare la struttura portante della sentenza

  • art. 633 cod. pen.

    norma incriminatrice contestata per l’invasione di terreni/fondo agricolo; nel giudizio civile di appello il fatto è stato apprezzato come illecito civile risarcibile

  • art. 646 cod. pen.

    capo di imputazione richiamato in primo grado, definito con assoluzione per insussistenza del fatto

  • art. 635 cod. pen.

    capo di imputazione richiamato in primo grado; per una condotta è stata dichiarata la non più previsione come reato, per altra la prescrizione

  • art. 610 cod. pen.

    capo di imputazione richiamato in primo grado, estinto per prescrizione

  • art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen.

    capo di imputazione richiamato in primo grado, estinto per prescrizione

  • art. 576 cod. proc. pen.

    nel giudizio di appello promosso dalla parte civile contro l’assoluzione, il giudice decide sulla responsabilità civile del fatto e non sui presupposti dell’assoluzione penale ormai intangibile

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non equivale a revoca implicita della costituzione di parte civile, i cui effetti quanto alla revoca si limitano al primo grado

  • art. 76 cod. proc. pen.

    richiamato per il principio di immanenza della costituzione di parte civile anche nei successivi gradi di giudizio

  • art. 1168 cod. civ.

    richiamato dalla difesa a sostegno dell’azione possessoria, ma ritenuto non idoneo a escludere la valutazione della condotta come illecito civile

  • art. 1590 cod. civ.

    richiamato dalla difesa in tema di restituzione del bene locato/detenuto

  • art. 1591 cod. civ.

    richiamato dalla difesa in tema di responsabilità del conduttore dopo la cessazione del rapporto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura per mancata assunzione di prove decisive è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente gli atti non acquisiti o non valutati, li mette a disposizione della Corte e spiega in modo puntuale perché essi avrebbero certamente condotto a una decisione diversa.
  • La nozione di prova decisiva richiede una capacità effettivamente demolitoria della motivazione: non basta prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito.
  • Non è consentito in cassazione trasformare la doglianza sulla mancata assunzione di prova in una richiesta di rivalutazione del merito o in un controllo sulla attendibilità di prove già acquisite.
  • La richiesta di sospensione del giudizio per pretesa pregiudizialità rispetto a un diverso processo deve essere specificamente allegata e, comunque, non sussiste un automatico vincolo del giudice penale al decisum civile di altro procedimento quando i due giudizi non siano giuridicamente pregiudiziali.
  • Quando l’appello avverso l’assoluzione è proposto soltanto dalla parte civile e la decisione è irrevocabile agli effetti penali, il giudice di appello deve verificare solo se il fatto integri un illecito civile fonte di danno risarcibile, non già riesaminare i presupposti dell’assoluzione penale.
  • In tale ipotesi lo standard probatorio è quello della probabilità prevalente o del più probabile che non, e non quello dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non comporta di per sé rinuncia alla costituzione, che resta efficace nei limiti previsti dalla legge e secondo il principio di immanenza nei gradi successivi.
  • La condotta materiale di occupazione, ingresso abusivo e alterazione della recinzione o dei confini di un fondo può essere valutata, in sede civile, come fatto illecito risarcibile anche se la difesa invochi un preteso diritto possessivo o una controversia sulla detenzione del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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