Cassazione Penale, Sentenza n. 31510/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un candidato all'esame teorico-pratico per il conseguimento della patente di guida di tipo B che, prima dell'inizio della prova scritta, veniva trovato in possesso di strumenti elettronici non consentiti e idonei a comunicare con l'esterno: un telefono cellulare, una microtelecamera, un modem wi-fi portatile e un micro-auricolare. L'esaminatore, dopo aver imposto la consegna dei dispositivi, riceveva rifiuto; seguiva perquisizione con esito positivo. Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di tentativo di cui all'art. 56 c.p. e all'art. 1, comma 1, legge n. 475/1925, ritenendo che il solo possesso della strumentazione non integrasse atti univoci, poiché non era escluso che il candidato potesse comunque svolgere la prova senza usarla. Il Procuratore generale ricorreva denunciando violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 56 c.p., sostenendo che il giudice avesse costruito una desistenza volontaria meramente ipotetica, non fondata su dati concreti, e avesse trascurato la funzione e la concreta attivazione dei dispositivi, oltre al rifiuto di consegna all'esaminatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha affermato che il reato di cui all'art. 1 della legge n. 475/1925 è un reato di mera condotta, per il quale il tentativo è configurabile quando siano compiuti atti univoci idonei diretti alla presentazione fraudolenta dell'elaborato. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva espresso un giudizio congetturale di mancanza di univocità, senza considerare che l'imputato era stato trovato con dispositivi perfettamente funzionanti e già attivati, e che aveva rifiutato di consegnarli. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Il tentativo è ritenuto configurabile anche in relazione al reato in esame quando siano posti in essere atti idonei e univoci diretti alla consumazione.
art. 1, comma 1, legge n. 475 del 1925
Chiunque in esami o concorsi... presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno
La norma tutela la genuinità dell'elaborato sottoposto a valutazione e punisce la presentazione come propri di lavori altrui; si tratta di reato di mera condotta.
art. 1, comma 2, legge n. 475 del 1925
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito
La disposizione prevede un trattamento sanzionatorio più grave quando l'intento fraudolento sia effettivamente conseguito.
art. 2 della legge n. 475 del 1925
Richiamato solo come precedente giurisprudenziale in materia di ipotesi consumata di esame di patente con soggetto tele-collegato dall'esterno.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 1 della legge n. 475/1925 è un reato di mera condotta: la consumazione si realizza con la presentazione del lavoro altrui come proprio, senza necessità di un ulteriore evento.
- Per tale reato il tentativo è astrattamente configurabile, purché siano posti in essere atti idonei e univoci diretti alla fraudolenta presentazione dell'elaborato.
- L'univocità degli atti non può essere esclusa con un giudizio meramente congetturale o ipotetico di possibile mancato utilizzo degli strumenti fraudolenti; occorre considerare concretamente il modo in cui la condotta è stata tenuta e l'intero comportamento dell'agente.
- Ai fini della valutazione del tentativo, rileva in modo decisivo il possesso di strumenti elettronici già attivati e funzionali alla comunicazione con l'esterno, soprattutto se l'interessato rifiuta di consegnarli all'esaminatore.
- La tutela penale della genuinità dell'elaborato concorre con le misure amministrative volte a garantire regolarità della prova e parità di trattamento tra i candidati.
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