Cassazione Civile, Ordinanza n. 11225/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del rimborso IVA richiesto per il riporto di eccedenze d'imposta maturate negli anni precedenti. Il credito era collegato a spese sostenute per opere interne di ristrutturazione eseguite in locali condotti in locazione da una società poi cessata, adibiti a struttura ricettiva. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto la domanda, ritenendo che, poiché il contratto di locazione escludeva l'indennizzo per le migliorie ed addizioni e prevedeva un canone ridotto, il rimborso IVA fosse comunque dovuto. In cassazione l'Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1592, comma 1, c.c., dell'art. 1173 c.c. e dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'obbligo di fatturazione e la conseguente imponibilità IVA dell'operazione di restituzione dell'immobile con le migliorie realizzate dal conduttore. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'originario ricorso nella parte in cui era stato proposto dagli ex amministratori in tale qualità, poiché la società era già estinta al momento della notifica del diniego e dell'introduzione del giudizio. Nel merito, però, afferma che le migliorie costituivano elemento strutturale del contratto, compensate da un canone molto inferiore a quello di mercato, e che la natura strumentale dei lavori rispetto all'attività d'impresa svolta rendeva sussistente il diritto al rimborso IVA, indipendentemente dall'eventuale indennizzabilità ex art. 1592 c.c. Pertanto il ricorso dell'Agenzia viene rigettato; la decisione è confermata con diversa motivazione. Le spese sono integralmente compensate; viene inoltre dichiarata l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la parte pubblica soccombente.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile l'originario ricorso limitatamente alla proposizione da parte degli ex amministratori della società ormai estinta, perché la causa non poteva essere proposta in nome della società cancellata; per tale profilo cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Quanto al merito della pretesa fiscale, però, rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'esito favorevole ai contribuenti: le migliorie apportate all'immobile locato erano inerenti all'attività economica svolta, erano compensate dal canone ridotto pattuito e non escludevano il diritto al rimborso IVA. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
La Corte esclude che l'eventuale disciplina dell'indennizzo per migliorie ed addizioni incida sul diritto alla detrazione o al rimborso IVA quando le opere siano inerenti e strumentali all'attività esercitata e compensate contrattualmente da un canone ridotto.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della sorte del rimborso IVA.
art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'imponibilità dell'operazione, ma la Corte ribadisce che il diritto al rimborso/detrazione IVA dipende dall'inerenza del costo all'attività d'impresa, non dalla configurabilità dell'indennizzo civilistico.
La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio per la parte relativa a un ricorso originariamente inammissibile, perché la causa non poteva essere proposta dalla società già estinta in persona dell'ex amministratore.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
La norma sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società è qualificata come disposizione di natura sostanziale e non processuale, e quindi non modifica le regole sulla legittimazione processuale degli ex soci o ex amministratori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non trova applicazione quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione o al rimborso IVA per spese di ristrutturazione sostenute su immobile di terzi condotto in locazione sussiste quando i costi siano inerenti all'attività d'impresa o professionale, ossia strumentali, anche solo potenzialmente, all'esercizio dell'attività.
- L'eventuale esclusione dell'indennizzo civilistico per migliorie e addizioni ex art. 1592 c.c. non esclude, di per sé, il diritto al rimborso IVA, se le spese risultano funzionali all'attività svolta e trovano compensazione nel sinallagma contrattuale.
- La strumentalità del bene o delle opere va valutata in concreto, avuto riguardo all'effettivo utilizzo del locale nell'esercizio dell'attività economica fino alla cessazione dell'impresa.
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e, se intervenuta prima dell'instaurazione del giudizio o della notificazione dell'atto, comporta difetto di capacità processuale dell'ente e difetto di legittimazione dell'ex amministratore a rappresentarla.
- La norma che differisce per alcuni effetti sostanziali la cancellazione della società non altera le regole processuali sulla legittimazione a stare in giudizio, né sana la mancanza originaria di capacità processuale dell'ente estinto.
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