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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto difese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria ordinaria proposta nei confronti dell'acquisto, avvenuto il 5 maggio 1998, di alcuni immobili da parte di una società da altra società. La Corte d'appello di Salerno, in sede di rinvio, ha dichiarato parzialmente inefficace ex art. 2901 c.c. l'atto di acquisto nei confronti del Ministero. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dalla pronuncia emerge che il ricorso era privo della sommaria esposizione dei fatti richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre la notificazione al Ministero intimato non risultava validamente eseguita, essendo stata perfezionata solo la notifica presso l'Avvocatura distrettuale e non quella presso l'Avvocatura generale dello Stato. La Corte ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per difetto di contenuto-forma e ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica, in applicazione del principio di economia processuale, perché il ricorso era già prima facie inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato solo per descrivere l'azione revocatoria ordinaria dichiarata fondata dal giudice di rinvio nei confronti dell'atto di acquisto immobiliare.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la trattazione camerale del ricorso secondo il rito semplificato richiamato dalla Corte.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancanza della sommaria esposizione dei fatti comporta inammissibilità del ricorso per cassazione, perché impedisce alla Corte di comprendere compiutamente i fatti sostanziali e processuali senza ricorrere ad altre fonti.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e defatigatorie, quando il ricorso sia già prima facie inammissibile.

  • art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La notifica del ricorso per cassazione contro un'amministrazione patrocinata dall'Avvocatura dello Stato deve essere indirizzata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

  • art. 9, comma 1, L. 3 aprile 1979, n. 103

    È richiamato in collegamento con la regola della notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro per la misura del contributo unificato dovuto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette del tutto la sommaria esposizione dei fatti, poiché tale requisito è necessario a consentire alla Corte una comprensione completa della vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad atti esterni.
  • Quando il ricorso è proposto avverso una sentenza resa in sede di rinvio, l'esposizione sommaria dei fatti è ancor più necessaria, perché deve consentire di individuare i confini del giudizio di rinvio, i motivi accolti in cassazione e le ragioni del rinvio.
  • Se un ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile, il giudice può evitare la rinnovazione della notifica nulla o l'integrazione del contraddittorio, quando tali adempimenti comporterebbero solo un inutile aggravio processuale senza alcuna utilità per la tutela effettiva del contraddittorio.
  • La notificazione del ricorso per cassazione contro una pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato; la notifica effettuata presso la sola Avvocatura distrettuale non è valida.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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