Cassazione Civile, Ordinanza n. 31379/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, applicando l'accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ha rideterminato il reddito complessivo del contribuente per il 2008, partendo da reddito dichiarato pari a zero e valorizzando elementi indicativi di capacità contributiva, tra cui abitazione principale gravata da mutuo ipotecario, possesso di autoveicoli e acquisto di un'autovettura. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente, con riduzione del maggior reddito accertato; in appello la CTR ha accolto l'impugnazione del contribuente e annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato in sede contenziosa la regola dello scostamento biennale di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato, regola che l'Ufficio riteneva confinata alla fase amministrativa dell'accertamento e non idonea a dispensare il contribuente dalla prova contraria sull'intero maggior reddito; 2) violazione del medesimo art. 38 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva ritenuto sufficiente, come prova contraria, la mera dimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza richiedere anche la prova dell'effettivo o quantomeno presumibile impiego di tali somme per sostenere le spese considerate dall'Ufficio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato che il contribuente aveva depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dal d.l. n. 119/2018. La Corte ha verificato che la documentazione sulla definizione era stata depositata e che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna parte aveva chiesto la trattazione della causa né risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto, quinto e sesto comma
richiamato come base normativa dell'accertamento sintetico del reddito e oggetto delle censure dell'Ufficio sulla prova contraria e sullo scostamento tra reddito dichiarato e accertato.
invocato dall'Agenzia per contestare la ripartizione dell'onere della prova nella fase contenziosa dell'accertamento sintetico.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
utilizzato per affermare che la controversia era stata definita in via agevolata e che, in mancanza di istanza di trattazione o di diniego impugnato entro il termine previsto, il processo si è estinto.
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamati dalla parte contribuente nella memoria per rappresentare l'avvenuta domanda di definizione agevolata.
richiamato come norma che salva la possibilità delle parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria risulta validamente definita in via agevolata ai sensi della normativa speciale e non interviene nei termini la richiesta di trattazione né un diniego impugnato, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le questioni sulla corretta ripartizione dell'onere della prova e sulla sufficienza della prova contraria attengono al merito della lite, ma restano assorbite se sopravviene una causa estintiva del processo.
- La definizione agevolata della lite tributaria, ove documentalmente provata e non contestata nei suoi presupposti processuali essenziali, impedisce la prosecuzione del giudizio e conduce alla declaratoria di estinzione con spese a carico di chi le ha anticipate.
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