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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31379/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, applicando l'accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, ha rideterminato il reddito complessivo del contribuente per il 2008, partendo da reddito dichiarato pari a zero e valorizzando elementi indicativi di capacità contributiva, tra cui abitazione principale gravata da mutuo ipotecario, possesso di autoveicoli e acquisto di un'autovettura. In primo grado il ricorso del contribuente è stato accolto solo parzialmente, con riduzione del maggior reddito accertato; in appello la CTR ha accolto l'impugnazione del contribuente e annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato in sede contenziosa la regola dello scostamento biennale di un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato, regola che l'Ufficio riteneva confinata alla fase amministrativa dell'accertamento e non idonea a dispensare il contribuente dalla prova contraria sull'intero maggior reddito; 2) violazione del medesimo art. 38 e dell'art. 2697 c.c., deducendo che la CTR aveva ritenuto sufficiente, come prova contraria, la mera dimostrazione del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, senza richiedere anche la prova dell'effettivo o quantomeno presumibile impiego di tali somme per sostenere le spese considerate dall'Ufficio.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha rilevato che il contribuente aveva depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dal d.l. n. 119/2018. La Corte ha verificato che la documentazione sulla definizione era stata depositata e che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna parte aveva chiesto la trattazione della causa né risultava un diniego della definizione impugnato. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria risulta validamente definita in via agevolata ai sensi della normativa speciale e non interviene nei termini la richiesta di trattazione né un diniego impugnato, il giudizio di cassazione si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le questioni sulla corretta ripartizione dell'onere della prova e sulla sufficienza della prova contraria attengono al merito della lite, ma restano assorbite se sopravviene una causa estintiva del processo.
  • La definizione agevolata della lite tributaria, ove documentalmente provata e non contestata nei suoi presupposti processuali essenziali, impedisce la prosecuzione del giudizio e conduce alla declaratoria di estinzione con spese a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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