Cassazione Civile, Ordinanza n. 34782/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un comune ha agito per ottenere il rilascio degli impianti del servizio idrico del territorio, sostenendo di esserne proprietario e di aver revocato l’adesione alla gestione unitaria affidata alla società concessionaria; in primo grado la domanda era stata accolta. La società ha impugnato e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha riformato la decisione, ritenendo che non fosse provata una gestione autonoma effettiva del servizio da parte del comune entro il termine rilevante previsto dalla normativa speciale. Nel ricorso per cassazione il comune ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento di prove documentali; omesso esame di fatti decisivi relativi alla previa gestione autonoma e al consenso dell’autorità d’ambito; violazione e falsa applicazione delle norme del d.lgs. n. 152/2006 sulla gestione del servizio idrico integrato, assumendo che il giudice di appello avesse applicato norme non ancora vigenti e non avesse considerato gli atti dell’autorità d’ambito e del comune che avrebbero autorizzato la gestione autonoma.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche fosse adeguatamente motivata e che le censure mirassero in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione. Ha inoltre affermato che gli atti richiamati dal ricorrente dimostravano al più l’avvio di procedure per la gestione autonoma, ma non una gestione effettiva già in atto entro il termine normativamente rilevante; ha quindi escluso la violazione di legge prospettata. Il comune è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è stata esclusa perché il ricorrente mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito.
La motivazione è stata ritenuta esistente, logica e comprensibile, non apparente né inesistente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non era configurabile la nullità denunciata, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la sufficienza della motivazione o la lettura delle prove.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se ricorrente, trova il suo rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nella censura di legittimità usata nel caso concreto.
art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006
Per i piccoli comuni montani era possibile la gestione autonoma del servizio idrico solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma, tra cui la gestione effettiva e il consenso dell’autorità competente.
art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
La disciplina è eccezionale e di stretta interpretazione; consente la gestione autonoma solo nei casi tassativamente previsti.
art. 147, comma 2, secondo periodo, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
La novella ha fatto salve solo le gestioni autonome già esistenti e istituite nei comuni montani sotto la soglia demografica prevista.
La censura è stata ritenuta non conferente rispetto all’accertamento compiuto sul requisito della gestione effettiva.
È stato richiamato dal ricorrente in tema di irretroattività, ma la Corte ha escluso che il giudice di merito avesse applicato indebitamente norme non vigenti ai fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso respinto, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il controllo sulla motivazione è circoscritto ai vizi estremi di motivazione inesistente, apparente o contraddittoria nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è consentita una rivalutazione della sufficienza o razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione; quando ricorrono i presupposti, il rimedio è la revocazione per errore di fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o la mera contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- Quando la legge speciale subordina una gestione autonoma a requisiti cumulativi, non basta la prova di atti preparatori o autorizzativi: occorre la dimostrazione dell’effettivo esercizio della gestione entro il termine previsto dalla disciplina transitoria.
- Le deroghe alla gestione unitaria di un servizio pubblico, ove previste in via eccezionale per categorie limitate di enti, sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate per via ermeneutica oltre i casi espressamente contemplati dalla norma.
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