Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
La controversia origina da un contratto di mutuo ipotecario. La mutuataria ha agito per ottenere l'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori, sostenendo che fossero usurari, nonché la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione confermando il rigetto delle domande, ritenendo: insussistente l'usurarietà degli interessi pattuiti; non decisiva la differenza tra ISC/TAEG dichiarato ed effettivo; valida la clausola di salvaguardia; non violati gli obblighi di consegna del piano di ammortamento, trasparenza e buona fede. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme antiusura per avere la sentenza distinto tra soglia degli interessi corrispettivi e moratori e per avere negato la sommatoria tra i due tipi di interesse; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa l'erronea qualificazione dell'operazione come 'altri finanziamenti' anziché mutuo ipotecario; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'usura, per avere la Corte ritenuto sufficiente la mera presenza della clausola di salvaguardia a escludere l'usurarietà senza prova del suo concreto rispetto; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per aver reputato irrilevante l'eccessività dei tassi moratori non concretamente applicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il quarto, e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma che la verifica va compiuta separatamente rispetto agli interessi corrispettivi; ha ritenuto corretta la ricostruzione del tasso soglia operata dalla Corte territoriale in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha invece affermato che la clausola di salvaguardia non esonera la banca dall'onere di provare il concreto rispetto del tasso soglia, trattandosi di una specifica obbligazione contrattuale; ha infine ritenuto inammissibile la censura sull'interesse ad agire perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del divieto di usura, in coordinamento con la disciplina civilistica e speciale antiusura
"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"
va inteso nel senso che la sanzione colpisce il tipo di interesse usurario superante la soglia, non ogni forma di interesse dovuto nel rapporto
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394
richiamato nel quadro della disciplina antiusura applicabile ai rapporti di finanziamento
art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108
il tasso soglia si determina a partire dal TEGM rilevato trimestralmente, con le maggiorazioni previste dalla norma, preservando la simmetria tra termini di raffronto
in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
il motivo per omesso esame di fatto decisivo è precluso in caso di doppia conforme se non si dimostra la divergenza tra le rationes di primo e secondo grado
l'onere di provare l'effettivo rispetto della clausola di salvaguardia grava sulla banca, quale parte che la invoca come esimente
la censura è inammissibile se non attacca la reale ratio decidendi sulla persistenza del diritto agli interessi corrispettivi leciti
anche in caso di usurarietà dei moratori, restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti, ferma la disciplina del ritardo
richiamato per il deposito di memoria in fase camerale
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; tuttavia, ai fini della verifica del superamento della soglia, gli interessi corrispettivi e quelli moratori devono essere valutati separatamente, senza sommatoria automatica tra le due componenti.
- Il tasso soglia va costruito in modo omogeneo rispetto al TEGM rilevato nei decreti ministeriali, secondo un criterio di simmetria tra dato statistico e costo effettivo della singola operazione.
- Se un contratto contiene una clausola di salvaguardia antiusura, essa non vale di per sé a escludere l'usurarietà: la clausola configura un'obbligazione contrattuale della banca di non applicare interessi oltre soglia, e in caso di contestazione grava sull'istituto l'onere di dimostrarne il concreto rispetto.
- La nullità della clausola sugli interessi usurari non comporta automaticamente la non debenza di ogni interesse del rapporto, restando fermi gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33717/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33719/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33726/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33730/2024 del 21/12/2024
- ordinanza_civile · 21 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33732/2024 del 21/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →