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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33850/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

La controversia origina da un contratto di mutuo ipotecario. La mutuataria ha agito per ottenere l'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi corrispettivi e moratori, sostenendo che fossero usurari, nonché la restituzione delle somme corrisposte a titolo di interessi. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione confermando il rigetto delle domande, ritenendo: insussistente l'usurarietà degli interessi pattuiti; non decisiva la differenza tra ISC/TAEG dichiarato ed effettivo; valida la clausola di salvaguardia; non violati gli obblighi di consegna del piano di ammortamento, trasparenza e buona fede. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme antiusura per avere la sentenza distinto tra soglia degli interessi corrispettivi e moratori e per avere negato la sommatoria tra i due tipi di interesse; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa l'erronea qualificazione dell'operazione come 'altri finanziamenti' anziché mutuo ipotecario; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sull'usura, per avere la Corte ritenuto sufficiente la mera presenza della clausola di salvaguardia a escludere l'usurarietà senza prova del suo concreto rispetto; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per aver reputato irrilevante l'eccessività dei tassi moratori non concretamente applicati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il quarto, e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma che la verifica va compiuta separatamente rispetto agli interessi corrispettivi; ha ritenuto corretta la ricostruzione del tasso soglia operata dalla Corte territoriale in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite; ha invece affermato che la clausola di salvaguardia non esonera la banca dall'onere di provare il concreto rispetto del tasso soglia, trattandosi di una specifica obbligazione contrattuale; ha infine ritenuto inammissibile la censura sull'interesse ad agire perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del divieto di usura, in coordinamento con la disciplina civilistica e speciale antiusura

  • art. 1815 c.c.

    "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"

    va inteso nel senso che la sanzione colpisce il tipo di interesse usurario superante la soglia, non ogni forma di interesse dovuto nel rapporto

  • art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394

    richiamato nel quadro della disciplina antiusura applicabile ai rapporti di finanziamento

  • art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108

    il tasso soglia si determina a partire dal TEGM rilevato trimestralmente, con le maggiorazioni previste dalla norma, preservando la simmetria tra termini di raffronto

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo per omesso esame di fatto decisivo è precluso in caso di doppia conforme se non si dimostra la divergenza tra le rationes di primo e secondo grado

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'effettivo rispetto della clausola di salvaguardia grava sulla banca, quale parte che la invoca come esimente

  • art. 100 c.p.c.

    la censura è inammissibile se non attacca la reale ratio decidendi sulla persistenza del diritto agli interessi corrispettivi leciti

  • art. 1224 c.c.

    anche in caso di usurarietà dei moratori, restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti, ferma la disciplina del ritardo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in fase camerale

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; tuttavia, ai fini della verifica del superamento della soglia, gli interessi corrispettivi e quelli moratori devono essere valutati separatamente, senza sommatoria automatica tra le due componenti.
  • Il tasso soglia va costruito in modo omogeneo rispetto al TEGM rilevato nei decreti ministeriali, secondo un criterio di simmetria tra dato statistico e costo effettivo della singola operazione.
  • Se un contratto contiene una clausola di salvaguardia antiusura, essa non vale di per sé a escludere l'usurarietà: la clausola configura un'obbligazione contrattuale della banca di non applicare interessi oltre soglia, e in caso di contestazione grava sull'istituto l'onere di dimostrarne il concreto rispetto.
  • La nullità della clausola sugli interessi usurari non comporta automaticamente la non debenza di ogni interesse del rapporto, restando fermi gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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