Cassazione Civile, Ordinanza n. 00777/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato plurimi avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2001-2005 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, fondati sul metodo sintetico e sulla valorizzazione di beni-indice e spese di incremento patrimoniale ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. La CTP aveva accolto i ricorsi, mentre la CTR Lazio aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio, confermando la pretesa per alcune annualità e dichiarando la cessazione della materia del contendere per altre in ragione di una definizione agevolata. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, violazione di legge e nullità del procedimento per asserita erronea qualificazione di talune sue deduzioni come motivi aggiunti, per mancata considerazione dell'illegittimità degli avvisi conseguente all'emissione di nuovi avvisi sulle stesse annualità e per mancata applicazione del principio di unitarietà dell'azione di rettifica, anche in relazione alla diversa metodologia accertativa utilizzata nei nuovi atti rispetto ai precedenti. Prima della decisione risultava però depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal contribuente e dal difensore munito di procura a rinunciare, non formalmente comunicato alla controparte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso, pur non essendo stata formalmente comunicata all'Agenzia delle Entrate e quindi non essendo idonea a determinare l'estinzione del giudizio, fosse comunque espressione del definitivo venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione. Per questo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, perché non era stata depositata la documentazione necessaria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base normativa degli accertamenti sintetici fondati su spese e beni-indice incompatibili con i redditi dichiarati
art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per sostenere il principio di unitarietà dell'azione di rettifica
art. 43, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di unitarietà dell'accertamento
art. 18, comma 2, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente per censurare la qualificazione processuale delle proprie deduzioni
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle norme sul contenuto e sugli atti impugnabili
art. 24, commi 2 e 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in tema di motivi aggiunti e difesa nel processo tributario
richiamato dal ricorrente come parametro di stabilità del giudicato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di nullità del procedimento
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che, in mancanza di notifica o comunicazione della rinuncia alle parti costituite, non si produce l'estinzione del processo
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non effettuata con le forme richieste per la sua rituale comunicazione alle controparti, non determina l'estinzione del giudizio, ma può comunque rivelare il definitivo venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per rinuncia o per sopravvenuta definizione agevolata è necessario il rigoroso rispetto dei presupposti formali e documentali richiesti; in difetto, la Corte non può dichiarare l'estinzione.
- Quando il ricorrente manifesta volontariamente la volontà di abbandonare l'impugnazione, viene meno l'interesse ad agire in cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso anche se la rinuncia non sia stata perfezionata nelle forme estintive.
- In materia di accertamento sintetico, il tema dell'unitarietà dell'azione di rettifica e della diversa metodologia accertativa può essere oggetto di censura, ma la sua delibazione resta assorbita se il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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