Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/11/2022 n. 35343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 8889/2012 per imposta di registro e Invim (con sanzioni e interessi) a seguito di rettifica del maggior valore finale di un conferimento immobiliare del rogito del Notaio B.B. del 16.4.1982. I ricorrenti deducono: vizio di preclusione per giudicato/bis in idem in relazione ad una precedente cartella annullata d'ufficio e definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere; nullità della cartella per carenza del contenuto essenziale del precetto (art. 480 c.p.c.) e per erronea indicazione della sentenza di riferimento; preclusione alla produzione in appello di documenti già in possesso dell'ufficio; indebita quantificazione di sanzioni e interessi (anche in favore degli eredi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la cartella n. 8889/2012 perché la precedente cartella era stata annullata d'ufficio e, dunque, l'amministrazione poteva emettere un nuovo atto nei termini di legge; la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere non aveva prodotto giudicato sul merito idoneo a impedire la nuova azione di riscossione; l'errore materiale nell'indicazione dell'organo giudicante non ha menomato il diritto di difesa essendo la pronuncia individuabile; la cartella era sufficientemente motivata alla luce degli atti prodromici che avevano già quantificato il debito e le parti avevano conosciuto le pretese; la produzione di documenti in appello dall'Agenzia era ammissibile secondo art. 58 D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza consolidata; le contestazioni sulle sanzioni e sugli interessi non hanno superato i requisiti di ammissibilità/formalità richiesti in Cassazione (in particolare non è stata integralmente trascritta la cartella impugnata). Condanna degli eredi al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice civile

    La Corte osserva che il giudicato richiede un accertamento definitivo dei fatti e delle qualificazioni giuridiche; la sentenza che ha preso atto dell'autoannullamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere non ha prodotto il tipico effetto preclusivo del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.

  • Codice di procedura civile

    I ricorrenti hanno invocato la nullità della cartella per carenza del contenuto essenziale del precetto (art. 480 c.p.c.), ma la Corte ha ritenuto che, essendo la cartella consequenziale a precedenti atti che avevano già determinato il quantum, la motivazione era adeguata e la presunta carenza non risultava decisiva.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 58, comma 2; art. 32, comma 1

    L'art. 58 salva la facoltà di produrre nuovi documenti in grado di appello anche se preesistenti; l'art. 32 comma 1 richiede il rispetto del termine per la produzione di documenti (venti giorni), ma ciò non preclude automaticamente la produzione documentale in appello se i termini sono osservati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)

    Norme richiamate in punto di liquidazione delle spese e contributo unificato; la Corte dà atto degli adempimenti relativi ai contributi dovuti dalla parte ricorrente.

  • Cassazione, Sezioni Unite

    Principio richiamato secondo cui la cartella di pagamento che segue un atto fiscale già determinativo del 'quantum' è adeguatamente motivata se richiama l'atto precedente e quantifica gli accessori; se la cartella è il primo atto che reclama interessi deve indicare la base normativa e la decorrenza.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio (autotutela) di un atto impositivo non impedisce all'amministrazione finanziaria, nei termini di legge, di emettere un nuovo atto corretto: l'autoannullamento elimina l'atto precedente ma non 'estingue' automaticamente la pretesa tributaria se persistono i presupposti.
  • Perché operi il giudicato preclusivo (art. 2909 c.c.) è necessario un accertamento definitivo sul punto decisivo: una sentenza che dichiara cessata la materia del contendere per effetto di un autoannullamento non equivale a un accertamento di merito idoneo a precludere la successiva azione amministrativa.
  • La cartella di pagamento è considerata adeguatamente motivata quando si pone come atto consequenziale a precedenti atti impositivi che hanno già quantificato il debito; in tale ipotesi è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la specificazione degli importi richiesti per accessori (sanzioni, interessi, ecc.).
  • Errori materiali o refusi nella indicazione dell'organo giudicante o di altri dati formali non sono necessariamente invalidanti se l'atto rimane identificabile e non impedisce l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
  • La produzione di documenti in grado di appello è generalmente ammessa anche se i documenti erano già in possesso della parte che li produceva nel primo grado, purché siano rispettati i termini processuali previsti (D.Lgs. 546/1992, art. 58 e art. 32).
  • In Cassazione, le doglianze sulla motivazione della cartella richiedono l'esatta trascrizione del contenuto dell'atto impugnato: l'omissione integrale del testo della cartella nel ricorso può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.