Sentenza del 30/11/2022 n. 35343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 8889/2012 per imposta di registro e Invim (con sanzioni e interessi) a seguito di rettifica del maggior valore finale di un conferimento immobiliare del rogito del Notaio B.B. del 16.4.1982. I ricorrenti deducono: vizio di preclusione per giudicato/bis in idem in relazione ad una precedente cartella annullata d'ufficio e definita con pronuncia di cessazione della materia del contendere; nullità della cartella per carenza del contenuto essenziale del precetto (art. 480 c.p.c.) e per erronea indicazione della sentenza di riferimento; preclusione alla produzione in appello di documenti già in possesso dell'ufficio; indebita quantificazione di sanzioni e interessi (anche in favore degli eredi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la cartella n. 8889/2012 perché la precedente cartella era stata annullata d'ufficio e, dunque, l'amministrazione poteva emettere un nuovo atto nei termini di legge; la sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere non aveva prodotto giudicato sul merito idoneo a impedire la nuova azione di riscossione; l'errore materiale nell'indicazione dell'organo giudicante non ha menomato il diritto di difesa essendo la pronuncia individuabile; la cartella era sufficientemente motivata alla luce degli atti prodromici che avevano già quantificato il debito e le parti avevano conosciuto le pretese; la produzione di documenti in appello dall'Agenzia era ammissibile secondo art. 58 D.Lgs. 546/1992 e giurisprudenza consolidata; le contestazioni sulle sanzioni e sugli interessi non hanno superato i requisiti di ammissibilità/formalità richiesti in Cassazione (in particolare non è stata integralmente trascritta la cartella impugnata). Condanna degli eredi al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte osserva che il giudicato richiede un accertamento definitivo dei fatti e delle qualificazioni giuridiche; la sentenza che ha preso atto dell'autoannullamento e ha dichiarato cessata la materia del contendere non ha prodotto il tipico effetto preclusivo del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.
I ricorrenti hanno invocato la nullità della cartella per carenza del contenuto essenziale del precetto (art. 480 c.p.c.), ma la Corte ha ritenuto che, essendo la cartella consequenziale a precedenti atti che avevano già determinato il quantum, la motivazione era adeguata e la presunta carenza non risultava decisiva.
art. 58, comma 2; art. 32, comma 1
L'art. 58 salva la facoltà di produrre nuovi documenti in grado di appello anche se preesistenti; l'art. 32 comma 1 richiede il rispetto del termine per la produzione di documenti (venti giorni), ma ciò non preclude automaticamente la produzione documentale in appello se i termini sono osservati.
art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. n. 228 del 2012)
Norme richiamate in punto di liquidazione delle spese e contributo unificato; la Corte dà atto degli adempimenti relativi ai contributi dovuti dalla parte ricorrente.
Cassazione, Sezioni Unite
Principio richiamato secondo cui la cartella di pagamento che segue un atto fiscale già determinativo del 'quantum' è adeguatamente motivata se richiama l'atto precedente e quantifica gli accessori; se la cartella è il primo atto che reclama interessi deve indicare la base normativa e la decorrenza.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio (autotutela) di un atto impositivo non impedisce all'amministrazione finanziaria, nei termini di legge, di emettere un nuovo atto corretto: l'autoannullamento elimina l'atto precedente ma non 'estingue' automaticamente la pretesa tributaria se persistono i presupposti.
- Perché operi il giudicato preclusivo (art. 2909 c.c.) è necessario un accertamento definitivo sul punto decisivo: una sentenza che dichiara cessata la materia del contendere per effetto di un autoannullamento non equivale a un accertamento di merito idoneo a precludere la successiva azione amministrativa.
- La cartella di pagamento è considerata adeguatamente motivata quando si pone come atto consequenziale a precedenti atti impositivi che hanno già quantificato il debito; in tale ipotesi è sufficiente il richiamo all'atto precedente e la specificazione degli importi richiesti per accessori (sanzioni, interessi, ecc.).
- Errori materiali o refusi nella indicazione dell'organo giudicante o di altri dati formali non sono necessariamente invalidanti se l'atto rimane identificabile e non impedisce l'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
- La produzione di documenti in grado di appello è generalmente ammessa anche se i documenti erano già in possesso della parte che li produceva nel primo grado, purché siano rispettati i termini processuali previsti (D.Lgs. 546/1992, art. 58 e art. 32).
- In Cassazione, le doglianze sulla motivazione della cartella richiedono l'esatta trascrizione del contenuto dell'atto impugnato: l'omissione integrale del testo della cartella nel ricorso può determinare l'inammissibilità o il rigetto del motivo.
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