Cassazione Civile, Ordinanza n. 14238/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una infermiera professionale che aveva svolto attività presso una residenza per anziani sulla base di un'ordinanza del sindaco emessa ai sensi della normativa regionale trentino-altoatesina, con previsione di retribuzione a carico della comunità comprensoriale. La prestazione era cessata prima del termine indicato nell'ordinanza, a seguito di revoca del provvedimento, e la lavoratrice aveva chiesto di essere riammessa in servizio e di ottenere il risarcimento dei danni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto solo un danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, liquidato equitativamente con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La comunità comprensoriale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della normativa regionale sull'ordinanza contingibile e urgente, sostenendo che l'atto d'imperio contenesse già tutti gli elementi necessari e non richiedesse ulteriori adempimenti; 2) violazione di varie norme del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 81/2015 e della normativa provinciale, deducendo che non fosse necessario un contratto scritto e che l'ordinanza derogasse alle formalità sul reclutamento; 3) violazione della disciplina sul bilinguismo, assumendo la nullità del rapporto per mancanza del requisito linguistico in capo alla lavoratrice; 4) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 19 e 28 d.lgs. n. 81/2015, contestando l'applicabilità del principio di Cass. S.U. n. 5072/2016, perché la fattispecie riguardava un solo contratto a termine e non una reiterazione abusiva; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per errata individuazione dello scaglione tariffario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo. La Corte ha escluso che il regime probatorio/risarcitorio elaborato per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine possa estendersi all'ipotesi di illegittimità di un unico contratto o rapporto a termine, affermando che in tale caso resta fermo l'onere del danneggiato di allegare e provare il danno subito.
Norme richiamate
è stata richiamata come norma sul vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 18 della legge regionale Trentino Alto Adige n. 1/1993
richiamato quale base dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco
richiamato per sostenere la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e la conseguente invalidità/risarcibilità della vicenda
richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte d'appello per la disciplina del contratto a termine e del relativo trattamento sanzionatorio
menzionato come parametro poi sostituito/abrogato dal d.lgs. n. 81/2015 nella logica del risarcimento forfetizzato
art. 1 del d.P.R. n. 756/1976
richiamato come norma di attuazione dello statuto speciale sul requisito linguistico
richiamato nel motivo sulle spese di lite
richiamato ai fini della liquidazione dei compensi e dello scaglione di valore
richiamato per la procedura camerale non partecipata e il deposito della proposta del relatore
art. 24 Cost.
richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a sostegno del principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno del principio della ragione più liquida
richiamato per il tradizionale ordine di trattazione delle questioni, superato in concreto dal principio della ragione più liquida
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite quale disciplina di favore per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
indicata come norma europea finalizzata a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a termine
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il regime risarcitorio e l'agevolazione probatoria elaborati per l'abusiva reiterazione di contratti a termine non si applicano automaticamente al caso di un unico contratto o rapporto a termine illegittimo: in tale ipotesi non opera la disciplina di favore collegata alla prevenzione dell'abuso seriale e resta fermo l'onere del danneggiato di allegare e provare il danno.
- La liquidazione equitativa del danno in materia di contratti a termine presuppone il ricorrere dei presupposti sostanziali per il relativo trattamento sanzionatorio; se la fattispecie non rientra nell'area dell'abuso da reiterazione, non può essere riconosciuto un risarcimento forfetario svincolato dalla prova del pregiudizio.
- Quando una questione di diritto è dirimente e consente la decisione con immediatezza, la Corte può far applicazione del principio della "ragione più liquida" ed esaminare soltanto il motivo assorbente, dichiarando assorbite le ulteriori censure.
- Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di interpretazione del diritto UE non è rilevante ai fini della decisione oppure quando l'interpretazione appare già chiarita da precedenti della Corte di giustizia.
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