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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14238/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una infermiera professionale che aveva svolto attività presso una residenza per anziani sulla base di un'ordinanza del sindaco emessa ai sensi della normativa regionale trentino-altoatesina, con previsione di retribuzione a carico della comunità comprensoriale. La prestazione era cessata prima del termine indicato nell'ordinanza, a seguito di revoca del provvedimento, e la lavoratrice aveva chiesto di essere riammessa in servizio e di ottenere il risarcimento dei danni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto solo un danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, liquidato equitativamente con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine. La comunità comprensoriale ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione della normativa regionale sull'ordinanza contingibile e urgente, sostenendo che l'atto d'imperio contenesse già tutti gli elementi necessari e non richiedesse ulteriori adempimenti; 2) violazione di varie norme del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 81/2015 e della normativa provinciale, deducendo che non fosse necessario un contratto scritto e che l'ordinanza derogasse alle formalità sul reclutamento; 3) violazione della disciplina sul bilinguismo, assumendo la nullità del rapporto per mancanza del requisito linguistico in capo alla lavoratrice; 4) violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 19 e 28 d.lgs. n. 81/2015, contestando l'applicabilità del principio di Cass. S.U. n. 5072/2016, perché la fattispecie riguardava un solo contratto a termine e non una reiterazione abusiva; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per errata individuazione dello scaglione tariffario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dalla lavoratrice. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo. La Corte ha escluso che il regime probatorio/risarcitorio elaborato per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine possa estendersi all'ipotesi di illegittimità di un unico contratto o rapporto a termine, affermando che in tale caso resta fermo l'onere del danneggiato di allegare e provare il danno subito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stata richiamata come norma sul vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 18 della legge regionale Trentino Alto Adige n. 1/1993

    richiamato quale base dell'ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco

  • d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per sostenere la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e la conseguente invalidità/risarcibilità della vicenda

  • d.lgs. n. 81/2015

    richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte d'appello per la disciplina del contratto a termine e del relativo trattamento sanzionatorio

  • legge n. 183/2010

    menzionato come parametro poi sostituito/abrogato dal d.lgs. n. 81/2015 nella logica del risarcimento forfetizzato

  • art. 1 del d.P.R. n. 756/1976

    richiamato come norma di attuazione dello statuto speciale sul requisito linguistico

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato ai fini della liquidazione dei compensi e dello scaglione di valore

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata e il deposito della proposta del relatore

  • art. 24 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a sostegno del principio della ragione più liquida

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno del principio della ragione più liquida

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per il tradizionale ordine di trattazione delle questioni, superato in concreto dal principio della ragione più liquida

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite quale disciplina di favore per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine

  • clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    indicata come norma europea finalizzata a prevenire l'abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a termine

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il regime risarcitorio e l'agevolazione probatoria elaborati per l'abusiva reiterazione di contratti a termine non si applicano automaticamente al caso di un unico contratto o rapporto a termine illegittimo: in tale ipotesi non opera la disciplina di favore collegata alla prevenzione dell'abuso seriale e resta fermo l'onere del danneggiato di allegare e provare il danno.
  • La liquidazione equitativa del danno in materia di contratti a termine presuppone il ricorrere dei presupposti sostanziali per il relativo trattamento sanzionatorio; se la fattispecie non rientra nell'area dell'abuso da reiterazione, non può essere riconosciuto un risarcimento forfetario svincolato dalla prova del pregiudizio.
  • Quando una questione di diritto è dirimente e consente la decisione con immediatezza, la Corte può far applicazione del principio della "ragione più liquida" ed esaminare soltanto il motivo assorbente, dichiarando assorbite le ulteriori censure.
  • Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di interpretazione del diritto UE non è rilevante ai fini della decisione oppure quando l'interpretazione appare già chiarita da precedenti della Corte di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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