Cassazione Civile, Ordinanza n. 05162/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento relativa agli interessi "da sospensione" maturati nel periodo in cui la riscossione di somme iscritte a ruolo era stata sospesa in pendenza del giudizio contro l’avviso di accertamento, poi definito con soccombenza della contribuente. La società aveva impugnato la cartella e la CTP di Brescia aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che, avendo la società aderito alla definizione agevolata cd. rottamazione-ter ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018, non fossero dovuti neppure gli interessi da sospensione, assimilati agli interessi di mora e quindi rientranti nella misura agevolativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che gli interessi da sospensione hanno natura compensativa e non risarcitoria, non sono menzionati tra gli importi condonabili e non possono essere inclusi in via estensiva in una norma eccezionale. Nel frattempo la contribuente ha chiesto l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, allegando di aver presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater) proprio per la cartella oggetto di causa e di aver ricevuto comunicazione dell’Agente della riscossione che, ai fini del perfezionamento della definizione, non era tenuta a versare alcuna somma.
La decisione
La Corte ha ritenuto perfezionata la fattispecie definitoria prevista dalla legge n. 197 del 2022 sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente; per questo ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate. È stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La censura dell’Agenzia non è stata esaminata nel merito perché il sopravvenuto perfezionamento della rottamazione-quater ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
norma di definizione agevolata richiamata dal giudice di merito; l’Agenzia sosteneva che fosse eccezionale e non estensibile agli interessi da sospensione, ma la Corte non ha deciso sul punto per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972
richiamato come parametro degli interessi di mora esclusi dalla definizione agevolata.
art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022
prevede che i debiti affidati agli agenti della riscossione possono essere estinti senza corrispondere somme a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio, con pagamento del capitale e delle spese di esecuzione e notifica.
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
la Corte lo richiama come base del perfezionamento della fattispecie definitoria risultante dalla documentazione prodotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata dall’Agenzia come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti processuali.
disciplina la cd. rottamazione-quater, la cui adesione perfezionata ha determinato la cessazione della materia del contendere.
testo unico sulle spese di giustizia; il relativo contributo aggiuntivo non è stato applicato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente perfeziona una definizione agevolata dei carichi riferita alla cartella oggetto di causa, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, purché il perfezionamento risulti documentalmente.
- In presenza di una sopravvenuta definizione agevolata perfezionata, la Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito, perché viene meno l’interesse alla decisione sulla pretesa fiscale originaria.
- La cessazione della materia del contendere comporta l’estinzione del giudizio e la regolazione delle spese secondo il criterio delle spese anticipate dalle parti, senza automatica applicazione dell’ulteriore contributo unificato se mancano i relativi presupposti processuali.
- Le norme sulla definizione agevolata dei carichi devono essere applicate nei limiti del loro tenore letterale; tuttavia, nel caso in cui intervenga una successiva disciplina agevolativa perfezionata sulla stessa cartella, essa può rendere improcedibile la prosecuzione del contenzioso pregresso.
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