Cassazione Civile, Ordinanza n. 07734/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita proposta in procedura DOCFA per un'area/immobile a destinazione speciale adibito a porticciolo turistico con 57 posti barca, aree di alaggio, varo e servizi. La società contribuente aveva indicato originariamente una rendita molto inferiore; il giudizio di merito aveva visto dapprima l'accoglimento del ricorso in primo grado, poi, dopo rinvio, una determinazione parzialmente favorevole alla società ma comunque con attribuzione di una rendita superiore a quella proposta. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e per adesione acritica alla CTU, lamentando che il giudice d'appello avesse recepito il criterio indiretto del costo di ricostruzione senza esaminare criticamente le osservazioni dell'Ufficio e la documentazione prodotta; con il secondo deduceva violazione di norme catastali e della prassi amministrativa, sostenendo che per la stima della rendita non dovesse essere utilizzato il costo di ricostruzione ma il diverso criterio richiesto per gli immobili speciali, e contestando l'affermazione secondo cui non esisterebbe un mercato sufficientemente dinamico di comparabili per i posti barca e per il compendio in esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la sentenza di merito fosse priva di motivazione o meramente apparente, osservando che il giudice d'appello aveva dato conto delle ragioni della propria decisione, delle critiche dell'Ufficio e dell'esito della CTU. Ha inoltre confermato la correttezza dell'utilizzo del criterio indiretto del costo di ricostruzione per un immobile a destinazione speciale, rilevando che, in mancanza di un mercato comparativo sufficientemente dinamico, il procedimento di stima diretta può legittimamente fondarsi sul valore di costo depurato dal deprezzamento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese, della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controparte e della somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, in applicazione del meccanismo sanzionatorio connesso alla definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione conteneva una motivazione sufficiente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come norma che impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione.
Richiamato nel motivo come norma sulla consulenza tecnica, ma la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per il motivo di violazione di legge sostanziale e catastale.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del Territorio
È considerata dalla Corte come prassi che distingue tra procedimento diretto e indiretto e richiede, per il criterio comparativo, un mercato sufficientemente dinamico.
d.P.R. n. 182/1989
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte conferma la validità della stima diretta/indiretta per gli immobili speciali.
artt. 15 e ss. d.P.R. n. 1142/1949
Sono richiamati per il procedimento diretto di determinazione della rendita catastale basato sul reddito lordo ordinario.
artt. 27 e ss. d.P.R. n. 1142/1949
Sono richiamati per il procedimento indiretto, che può fondarsi sul valore di mercato o, in mancanza, sul costo di ricostruzione deprezzato.
artt. 47, 48 e 50 Istruzione III 26/06/1942
Richiamati nel secondo motivo come norme tecniche catastali, senza accoglimento della censura.
Richiamato per la procedura DOCFA, descritta come collaborativa e partecipativa.
Richiamato come disciplina della procedura DOCFA.
Richiamato per la tecnica motivazionale per relationem ai risultati della CTU, ammessa se accompagnata dal conto dei rilievi di parte.
È richiamato quale strumento di definizione accelerata del giudizio di cassazione.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte, in ragione della conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale.
Applicato per la condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. alla luce dei canoni ermeneutici.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia radicale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione della sentenza può essere resa anche per relationem alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, purché il giudice dia conto delle ragioni dell'adesione e delle critiche sollevate dalle parti, così da rendere verificabile il percorso decisionale.
- Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è attenuato dalla natura collaborativa del procedimento e può essere assolto con l'indicazione degli elementi fattuali oggettivi quando l'Ufficio non disattenda i dati di fatto dichiarati dal contribuente e contesti solo la valutazione tecnica della rendita.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, se il mercato delle compravendite non offre comparabili attendibili o sufficientemente dinamici, è legittimo ricorrere alla stima diretta/indiretta fondata sul costo di ricostruzione deprezzato.
- Nel giudizio di rinvio la Corte di cassazione vincola il giudice di merito sui principi di diritto già enunciati e non consente di riaprire questioni già coperte dal perimetro decisorio del rinvio.
- In cassazione non è possibile rimettere in discussione l'accertamento fattuale di merito circa l'attendibilità dei dati comparativi, quando la censura investe solo la valutazione delle prove e non un errore di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07594/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07595/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07597/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07598/2026 del 30/03/2026
- ordinanza_civile · 30 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07599/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →