Cassazione Civile, Ordinanza n. 26950/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società titolare di quattro conti correnti aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuta e chiusura conto, nonché per la conseguente rideterminazione del saldo debitore. Il tribunale, anche sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, aveva accertato un minor saldo passivo e dichiarato nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale e di determinazione delle commissioni di massimo scoperto; la corte d'appello aveva confermato la decisione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la censura relativa all'eliminazione di tutte le spese trimestrali e che il CTU avesse operato oltre i quesiti; 2) violazione degli artt. 23 e 26 d.P.R. n. 600/1973, deducendo che nel ricalcolo del saldo non dovessero essere computate le ritenute fiscali; 3) violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c. e dell'art. 194 c.p.c., lamentando che il CTU avesse supplito al difetto di allegazione e prova della correntista, effettuando indagini su questioni non adeguatamente dedotte e acquisendo documentazione non prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia nella parte riferita all'art. 360, n. 5, c.p.c., perché tale vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di domande, eccezioni o motivi di appello, sia nella parte relativa all'art. 112 c.p.c. per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati gli specifici passaggi dell'atto di appello in cui le doglianze sarebbero state formulate. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando trattata nei gradi di merito né specificamente localizzata negli atti processuali. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché le contestazioni sulla CTU e sull'onere probatorio non risultavano essere state introdotte nel giudizio di appello e non era individuato il passaggio della sentenza in contrasto con la norma asseritamente violata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Il n. 5 attiene solo all'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, non a domande, eccezioni o motivi di appello; i motivi ex n. 3 devono investire questioni già devolute al giudice di merito.
La censura per omessa pronuncia richiede autosufficienza: occorre indicare specificamente che la questione sia stata dedotta in appello e dove sia stata formulata.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle ritenute fiscali, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle ritenute fiscali, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché nuova.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di specificità.
Richiamato in tema di ripetizione di indebito e rettifica del saldo; la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
Richiamato per censurare l'attività del consulente tecnico; la Corte ha rilevato che la doglianza non era stata adeguatamente coltivata nei gradi di merito e non era autosufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non può essere utilizzato per censurare omissioni riferite a domande, eccezioni o singoli motivi di appello.
- La deduzione di un error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una specifica indicazione della questione già devoluta al giudice di merito e del relativo passaggio processuale; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il ricorso deve dimostrare che la questione era già nel thema decidendum dell'appello.
- Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio e sull'onere della prova devono essere puntualmente ancorate alle allegazioni e alle contestazioni svolte nei gradi di merito, non potendo la Corte di cassazione essere investita di una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Quando la domanda originaria riguarda l'accertamento del saldo di un rapporto di conto corrente e non è proposta una domanda di ripetizione di indebito, le questioni sui pagamenti solutori e ripristinatori o sulla prescrizione possono risultare prive di rilievo, se non specificamente coltivate nel merito.
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