Cassazione Civile, Ordinanza n. 11097/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Uno straniero, nato in Tunisia, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore all'esito di un provvedimento di respingimento differito. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE, lamentando la mancata informativa completa ed effettiva sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli stessi riferimenti normativi e dell'art. 4 del Protocollo n. 4 CEDU, sostenendo che il decreto di respingimento avesse natura seriale e integrasse un'espulsione collettiva. Dalla sentenza risulta che il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo, sulla base del foglio notizie, che lo straniero fosse venuto in Italia per lavorare e non avesse chiesto protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che non risultava provata un'informativa preventiva, completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, né sui programmi di ricollocazione e rimpatrio volontario assistito, come richiesto dall'art. 10-ter t.u. immigrazione. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il trattenimento non era stato validamente convalidato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la regolazione in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'amministrazione statale, rinviando la liquidazione al giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998
richiamato come base normativa della disciplina del respingimento e degli obblighi informativi collegati
impone una informativa completa ed effettiva agli stranieri condotti nei punti di crisi sulla protezione internazionale, sulla ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito; l'obbligo sussiste anche se non sia stata espressa una richiesta di asilo
art. 8 direttiva 2013/32/UE
richiamato in relazione all'obbligo di informazione sulla possibilità di accedere alla procedura di protezione internazionale
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
invocato dal ricorrente come divieto di espulsioni collettive, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito, come nel caso di trattenimento non più convalidabile nei termini
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
indicato quale norma che regola, nel giudizio di cassazione, la liquidazione delle spettanze al difensore da parte del giudice competente
interpretato nel senso che la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale
non citato espressamente nel testo, non incluso
Massime di principio
- L'obbligo informativo previsto in materia di protezione internazionale deve essere assolto in modo completo, effettivo e verificabile, non essendo sufficiente una generica attestazione contenuta nel provvedimento amministrativo se mancano elementi concreti su tempi, modalità, lingua utilizzata e presenza di interprete o mediatore culturale.
- La mancata manifestazione spontanea della volontà di chiedere protezione internazionale non esonera l'amministrazione dall'obbligo di previa informazione; il silenzio o dichiarazioni ambigue dell'interessato non hanno rilievo se non risulta che l'informativa sia stata effettivamente resa prima.
- Se il trattenimento è stato disposto o convalidato in assenza del presupposto informativo richiesto dalla legge e il termine per la valida convalida è ormai decorso, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il processo non è più proseguibile.
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombe un'amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del patrocinio e non la condanna in favore dello Stato prevista per la diversa ipotesi di soccombenza della parte non ammessa.
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