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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34858/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento della TARSU relativa a un immobile, per le annualità 2011 e 2012. La contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario eccependo, quanto all'annualità 2011, la decadenza/prescrizione del potere di accertamento. Il primo giudice ha annullato l'avviso limitatamente alla TARSU 2011; il giudice d'appello ha confermato la decisione, correggendo solo un errore materiale sull'identificativo dell'atto. In cassazione il concessionario della riscossione ha dedotto violazione degli artt. 70 e 71 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, sostenendo che, in caso di omissione della denuncia corretta dopo una denuncia iniziale infedele, il contribuente avrebbe tempo fino al 20 gennaio dell'anno successivo per adempiere e che, quindi, la CTR avrebbe errato nel ritenere tardivo l'accertamento. La contribuente ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che sul capo relativo alla prescrizione/decadenza si fosse formato giudicato interno, perché l'appello della controparte era stato limitato al solo errore materiale nell'indicazione del numero dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale del concessionario della riscossione, ritenendo infondato il motivo sulla decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento TARSU. La Corte afferma che, nel caso concreto, l'occupazione dell'immobile era iniziata il 1 gennaio 2011, circostanza non contestata, sicché la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro il 20 gennaio 2011; il termine quinquennale ex art. 1, comma 161, l. 296/2006 decorre da tale data e l'avviso notificato il 28 dicembre 2017 è tardivo, perché oltre il 31 dicembre 2016. Il ricorso incidentale della contribuente resta assorbito. Il ricorrente principale è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 507/1993

    La denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni restano invariate, ma va aggiornata in caso di variazioni rilevanti.

  • art. 71 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della TARSU; la Corte non ne fonda la decisione ma lo considera nel quadro normativo della tassa.

  • art. 76 d.lgs. n. 507/1993

    La protratta omissione della denuncia è sanzionata per ogni anno in cui permane l'inadempimento, a conferma che l'obbligo dichiarativo si rinnova di anno in anno.

  • art. 1, comma 161, l. n. 296/2006

    Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; nel caso concreto il termine decorre dal 20 gennaio 2011.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 507/1993

    Per la TARSU ogni anno solare costituisce una distinta obbligazione tributaria.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di giudicato interno; la Corte non decide sul motivo perché assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; motivo assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale; motivo assorbito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma sul vizio di legittimità invocata da entrambe le parti per denunciare violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Citato nel procedimento camerale per la trattazione in Cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'obbligo dichiarativo del contribuente non si esaurisce con la prima denuncia: se la denuncia iniziale è infedele o incompleta e il contribuente rimane inerte, l'omissione si rinnova di anno in anno come nelle ipotesi di mancata denuncia.
  • Il termine di decadenza per l'accertamento dei tributi locali ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 decorre dal momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata; per la TARSU ciò coincide, di regola, con il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
  • La protratta omessa denuncia non determina la perdita del potere dell'ente di accertare il presupposto del tributo, ma incide sul termine entro cui deve essere notificato l'avviso di accertamento a pena di decadenza.
  • Ai fini della verifica della tempestività dell'accertamento tributario rileva il dato fattuale dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'immobile; se tale inizio cade già nel corso dell'anno di imposta e prima del 20 gennaio, la denuncia va resa entro il 20 gennaio di quell'anno e non dell'anno successivo.
  • Quando il ricorso principale viene rigettato, il ricorso incidentale resta assorbito se diretto a contestare capi della decisione la cui sorte dipende dall'accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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