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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22323/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti. In uno, introdotto con rito Fornero, il lavoratore aveva impugnato la risoluzione del rapporto qualificata come licenziamento, presupponendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nell'altro, introdotto con rito ordinario, egli chiedeva l'accertamento della subordinazione del rapporto e le conseguenti differenze retributive e altre pretese economiche. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha escluso sia la riunione dei giudizi sia la formazione di un giudicato implicito sulla subordinazione, ha qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa/autonoma e ha rigettato tutte le domande. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla riunione delle cause per mancata unificazione dei due giudizi; 2) violazione del giudicato, assumendo che la decadenza dall'impugnazione del licenziamento presupponesse già accertata la subordinazione; 3) erronea applicazione della disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative, per mancata conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato in assenza di progetto; 4) violazione degli artt. 2094 e 2095 c.c. e del c.c.n.l. dirigenza industriale, sostenendo che gli indici di subordinazione erano stati male valutati; 5) omesso esame di fatti decisivi e vizi sulla prova testimoniale, lamentando la mancata considerazione di numerosi capitoli istruttori e di elementi fattuali (ufficio, telefono, frequenza in azienda, compensi, scambi con dirigenti, incarico di sindaco, ecc.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la mancata riunione delle cause, poiché la trattazione congiunta nella medesima udienza era sufficiente a evitare giudicati contrastanti e, comunque, la mancata riunione non integra di per sé nullità deducibile in cassazione. Ha escluso la formazione di un giudicato implicito sulla subordinazione, osservando che la precedente decisione sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento era stata adottata secondo la 'ragione più liquida' e non aveva affrontato nel merito quel punto, sicché, venuta meno la decadenza, la subordinazione doveva essere nuovamente esaminata. Nel merito, ha confermato la valutazione della Corte territoriale: la prestazione aveva caratteristiche di collaborazione professionale autonoma e non era stata provata la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società. Gli indici valorizzati dal ricorrente sono stati ritenuti non decisivi o comunque compatibili con una collaborazione autonoma qualificata; le censure si sono risolte in una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 273 e 40 c.p.c.

    La mancata riunione di cause connesse non è stata ritenuta, nel caso concreto, motivo di nullità processuale deducibile in cassazione; la trattazione nella stessa udienza può comunque perseguire la finalità di evitare giudicati contrastanti.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    L'obbligo di riunione per cause connesse è finalizzato all'uniformità delle decisioni, ma la sua mancata osservanza non è stata considerata causa autonoma di nullità nel caso esaminato.

  • art. 2909 c.c.

    È stato escluso che sulla subordinazione si fosse formato un giudicato implicito, poiché la precedente decisione aveva definito la causa sulla base della decadenza senza affrontare il merito del rapporto.

  • artt. 100, 276, 324, 346, 370, 371, 383, 384 e 394 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul giudicato e sulle preclusioni processuali, ma non ritenuti fondati nel caso concreto.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo, ma senza incidere sull'esito della controversia.

  • artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte ha osservato che, anche nel sistema delle collaborazioni coordinate e continuative, la qualificazione del rapporto dipende dalla verifica concreta degli indici della subordinazione; nel caso, però, è stato escluso che il rapporto fosse subordinato.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione richiede assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro; in caso di prestazioni professionali il criterio va accertato anche tramite indici sussidiari.

  • art. 2095 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2094 c.c. per contestare la qualificazione del rapporto, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 1 c.c.n.l. dirigenza industriale

    Invocato dal ricorrente in relazione alla sua qualifica, ma la Corte ha ritenuto comunque assente la prova della subordinazione.

  • art. 244 c.p.c.

    La censura sulla prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile anche perché non formalmente costruita come violazione di questa norma e perché i capitoli erano comunque generici rispetto ai fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato escluso il vizio di violazione di legge, poiché le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per le dedotte nullità processuali, ma la Corte non ha ravvisato vizi idonei a determinare cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto insussistente l'omesso esame di fatti decisivi, perché i fatti indicati risultavano comunque valutati o non decisivi.

  • art. 2399 c.c.

    Richiamato per sostenere l'incompatibilità tra la carica di sindaco e il rapporto subordinato; la Corte ha considerato tale elemento compatibile con la qualificazione autonoma del rapporto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando due cause connesse pendono tra le stesse parti e riguardano questioni parzialmente coincidenti, la trattazione congiunta nella medesima udienza può essere sufficiente a realizzare l'esigenza di uniformità delle decisioni, anche se i procedimenti si trovano in fasi diverse.
  • La mancata riunione di cause connesse non integra di per sé una nullità deducibile in cassazione, specie se la questione rientra nella valutazione discrezionale del giudice e non incide su atti successivi in modo autonomamente invalidante.
  • Non si forma giudicato implicito su un presupposto di merito non espressamente deciso quando la precedente pronuncia ha definito la lite sulla base di una ragione assorbente e più liquida, come la decadenza dall'impugnazione del licenziamento.
  • Nelle prestazioni professionali o intellettuali la subordinazione non si desume da un solo indice, ma va verificata alla luce di un complesso di elementi sintomatici; resta centrale l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del preponente.
  • La presenza di strumenti di lavoro, la frequenza presso la sede del committente, la corresponsione di compensi periodici o i rimborsi spese non sono, da soli, decisivi a fondare la subordinazione se risultano compatibili con una collaborazione autonoma o parasubordinata.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: se la decisione impugnata ha applicato correttamente i criteri giuridici e ha motivato in modo coerente, il dissenso del ricorrente sulla lettura dei fatti non è scrutinabile in cassazione.
  • L'omesso esame di fatti decisivi sussiste solo se il fatto storico allegato sia effettivamente trascurato e sia, da solo o in connessione con altri, idoneo a determinare un esito diverso della lite; non basta prospettare una diversa lettura complessiva delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio volto a far accertare la subordinazione, i capitoli di prova testimoniale devono essere specifici e mirati a dimostrare gli indici significativi del vincolo; capitoli generici o meramente ripetitivi possono essere ritenuti inidonei senza violare il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProveLicenziamento
RamiContrattiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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