Sentenza del 11/12/2025 n. 32370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2009 relativi a un immobile adibito anche a casa per ferie. La Congregazione rivendicava l'esenzione prevista per gli enti non commerciali, sostenendo che l'attività ricettiva fosse svolta senza finalità lucrative. Nel ricorso n. 6352/2022 denunciava, tra l'altro, motivazione apparente della sentenza di rinvio n. 3655/2021: il giudice aveva rilevato l'uso promiscuo dell'immobile e richiamato una massima sull'attività commerciale, senza accertare concretamente le modalità dell'attività ricettiva. Nel ricorso n. 1175/2023 contestava la sentenza n. 2315/2022 perché Roma Capitale aveva promosso un secondo giudizio di riassunzione senza che fosse disposta la riunione con quello già instaurato dalla contribuente; deduceva inoltre la mancata prova della notificazione dell'atto di riassunzione.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi. Nel ricorso n. 6352/2022 ha accolto il primo motivo per motivazione apparente: l'uso promiscuo e il richiamo a un precedente non spiegavano se, negli anni contestati, l'attività ricettiva fosse concretamente commerciale; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha cassato la sentenza n. 3655/2021 e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il giudice di rinvio dovrà accertare in concreto se l'attività fosse economica e svolta con modalità commerciali, poi verificare l'eventuale recuperabilità dell'agevolazione come aiuto di Stato e l'applicabilità della regola de minimis. Nel ricorso n. 1175/2023 ha accolto la censura processuale e cassato senza rinvio la sentenza n. 2315/2022: i due atti di riassunzione della stessa causa dovevano essere riuniti e la successiva iniziativa di Roma Capitale era comunque priva di prova della notificazione. La Cassazione non ha dunque definitivamente stabilito se l'ICI fosse dovuta: la questione sostanziale resta da riesaminare nel rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
In tema di ICI, con riferimento al requisito cd. oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i) - requisito costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di un'attività con modalità non commerciali - la Corte ha in più occasioni statuito che detto requisito va, per l'appunto, accertato in concreto, e con onere probatorio a carico del contribuente.
L'esenzione richiede che nell'immobile l'attività agevolata sia svolta esclusivamente con modalità non commerciali. La natura dell'attività va accertata in concreto e il contribuente deve provarne i presupposti; la finalità religiosa o solidaristica, da sola, non esclude che l'attività sia economica.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La norma è indicata tra quelle invocate dalla contribuente, ma la Corte non ne ricava una regola decisoria autonoma né la applica nel principio di diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
È richiamato tra le norme dedotte dalla contribuente sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi; il ricorso su questo profilo è stato assorbito e la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
È richiamato dalla contribuente in tema di prova presuntiva, ma la censura che lo menzionava è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito.
Codice di procedura civile, art. 112
Così che incomprensibile rimane, per l'appunto, come l'accertato uso promiscuo dell'unità immobiliare possa correlarsi al difetto del cd. requisito oggettivo dell'agevolazione, difetto che non viene riempito, come appena rilevato, né dal richiamo di un precedente della Corte né dallo stesso richiamo degli argomenti difensivi della contribuente.
La pronuncia del giudice deve rendere comprensibile il percorso che collega i fatti accertati alla decisione. Nel caso, la motivazione non spiegava perché l'uso promiscuo dimostrasse il difetto del requisito oggettivo dell'esenzione.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
È fondato e va accolto il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La nullità è configurabile quando la motivazione, pur materialmente presente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllare il ragionamento seguito.
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali, quali motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; il semplice difetto di sufficienza non basta.
Codice di procedura civile, artt. 39 e 333
La riunione, però, non è stata disposta, e ciò già integra violazione del generale principio del ne bis in idem che preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito.
Non è consentito istruire e decidere separatamente più procedimenti aventi lo stesso oggetto e le stesse parti. Le riassunzioni o impugnazioni duplicate vanno riunite; se ciò non avviene e il primo procedimento è definito, il successivo può diventare improcedibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22, comma 2, 53, comma 2, e 63
Nel caso di riassunzione nel giudizio tributario, la Corte rileva l'obbligo di riunire gli atti separatamente proposti per la medesima causa; inoltre, l'atto di riassunzione non notificato è inammissibile. La decisione n. 2315/2022 è stata cassata senza rinvio anche in ragione di tale difetto.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, comma 2, e D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9
Sono norme invocate dalla ricorrente quanto alla prova della notificazione telematica dell'atto di riassunzione; la Corte accoglie il motivo processuale, ma non enuncia una distinta interpretazione di tali disposizioni.
Regolamento (UE) n. 1407/2013, in particolare artt. 3, 5 e 7
Il rispetto della soglia di aiuto da ricondurre alla regola de minimis (predeterminata in Euro 200.000,00 dall'art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013, così come dall'art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006) va inscritto "nell'arco di tre esercizi finanziari", ove, dunque, il triennio in questione rileva quale periodo mobile.
Gli aiuti vanno verificati nel triennio mobile pertinente, considerando l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all'impresa. Per gli anni 2007-2009, il rinvio dovrà applicare le regole temporali e di cumulo rilevanti e verificare se la soglia sia rispettata.
D.L. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166
L'art. 16-bis del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in L. 14 novembre 2024, n. 166, al primo comma ha istituito uno speciale règime dichiarativo che risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l'esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al secondo comma, ha espressamente fatto salva l'applicazione della regola de minimis.
La disciplina nazionale introduce un regime dichiarativo per il recupero, ma mantiene autonoma e salva la regola europea de minimis. La soglia annua di 50.000 euro prevista per il regime dichiarativo non è la soglia de minimis.
Decisione della Commissione europea 2013/284/UE del 19 dicembre 2012
La decisione ha qualificato come aiuto di Stato l'esenzione ICI agli enti non commerciali quando fruita nello svolgimento di attività economiche; la verifica concreta della situazione individuale resta necessaria nella fase di recupero.
Decisione della Commissione europea 2023/2103 del 3 marzo 2023
In particolare le autorità italiane dovrebbero esaminare se gli aiuti individuali abbiano riguardato attività economiche, siano in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri o soddisfino tutte le condizioni per rientrare nei regolamenti "de minimis" applicabili.
Il recupero non è automatico per ogni esenzione fruita: le autorità devono verificare, caso per caso, se l'aiuto individuale costituisca aiuto di Stato e se ricada in un'esenzione, in un regime autorizzato o nella disciplina de minimis.
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 107, paragrafo 1, 108, paragrafo 3, e 288
In tema di aiuti di Stato, pur si è rilevato che la sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, così come nella fattispecie, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria.
Le decisioni della Commissione vincolanti sono applicabili dal giudice anche d'ufficio. Per qualificare l'esenzione come aiuto occorre verificare i requisiti europei, tra cui vantaggio selettivo, incidenza sugli scambi e distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza.
Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 1998/2006
Le disposizioni transitorie del regolamento n. 1407/2013 consentono di considerare, secondo i requisiti applicabili, anche gli aiuti individuali concessi nei periodi precedenti in conformità ai regolamenti de minimis allora vigenti.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10
Le scadenze dei versamenti ICI rilevano per individuare il momento in cui l'aiuto si considera concesso e, quindi, per calcolare il triennio mobile de minimis relativo alle annualità contestate.
Massime di principio
- Per l'esenzione ICI degli enti non commerciali non basta dimostrare una finalità religiosa, sociale o priva di lucro: occorre accertare concretamente che l'attività agevolata sia svolta senza modalità commerciali e, per l'esenzione in esame, in via esclusiva nell'immobile.
- Un'attività ricettiva può essere economica anche se svolta da un ente senza scopo di lucro. Corrispettivi effettivi e comparabili a quelli di mercato possono indicare natura commerciale; corrispettivi meramente simbolici, irrisori e non correlati al servizio possono invece deporre per modalità non commerciali.
- La motivazione giudiziale deve collegare i fatti accertati alla conclusione giuridica: rilevare soltanto un uso promiscuo dell'immobile o richiamare una massima relativa a un diverso caso non basta se non si spiega come ciò dimostri il carattere commerciale dell'attività concreta.
- Quando si applica una decisione europea sul recupero di aiuti, la verifica va condotta sulla singola posizione del beneficiario: occorre stabilire se l'attività fosse economica e se l'esenzione integri aiuto di Stato, quindi valutare eventuali regimi di compatibilità o la regola de minimis.
- La regola de minimis richiede il calcolo degli aiuti nel triennio mobile e il rispetto della soglia pertinente, tenendo conto degli aiuti riferibili all'impresa nel loro complesso. Se la soglia è superata, il recupero può riguardare l'intero aiuto e non soltanto la parte eccedente.
- L'onere di provare i presupposti della regola de minimis grava sul contribuente che la invoca. Per i periodi anteriori all'operatività del registro centrale, la prova può essere fornita, alle condizioni indicate dalla decisione, anche mediante autocertificazione riferita al triennio corretto.
- Più atti di riassunzione della stessa causa tra le stesse parti non devono generare giudizi paralleli: devono essere riuniti; l'atto di riassunzione non notificato è inammissibile e la duplicazione processuale può condurre all'improcedibilità del procedimento successivo.
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