Cassazione Civile, Ordinanza n. 06384/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007, con cui il Comune contestava un parziale versamento dell’imposta in relazione a un terreno sito in Avellino che, per effetto di una variante urbanistica, era divenuto edificabile. Il contribuente aveva impugnato l’atto e, dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo tempestivo il ricorso introduttivo e fondato il motivo di merito relativo alla mancata comunicazione al proprietario del mutamento di destinazione urbanistica del suolo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione per asserita genericità; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato esame della documentazione sulla notifica dell’avviso; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla tempestività del ricorso; 4) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dei principi in tema di ICI, sostenendo che il giudice di rinvio avesse errato nel ritenere rilevante la mancata comunicazione della sopravvenuta edificabilità e nel ricostruire i fatti urbanistici. Il contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi e fondato il quarto, affermando che l’omessa comunicazione del mutamento urbanistico non incide sulla validità dell’avviso di accertamento ICI/IMU quando l’edificabilità discende dagli strumenti urbanistici adottati secondo i principi di legittimità consolidati.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il primo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito si è discostato dal principio secondo cui, in materia di ICI e IMU, l’edificabilità rileva in base alla qualificazione urbanistica attribuita dal piano adottato e non è necessaria, ai fini della validità dell’avviso, la preventiva comunicazione al proprietario del mutamento di destinazione, salvo un concreto pregiudizio difensivo non risultante nel caso di specie.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su questioni di merito; non ricorre quando la decisione impugnata comporti implicitamente il rigetto dell’eccezione o sia incompatibile con essa.
In sede di rinvio il giudice deve attenersi alla statuizione rescindente, ma nella specie il mancato esame della documentazione sulla notifica è stato ritenuto irrilevante perché la tempestività derivava già dalla non contestazione dell’ente impositore.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente sussiste solo se il ragionamento decisorio è incomprensibile; qui la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi sull’ammissibilità del ricorso originario.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza, che però non è stato ritenuto violato nei punti censurati.
Richiamato per contestare l’omessa valutazione delle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto la censura fondata solo sul punto di diritto relativo all’irrilevanza della mancata comunicazione dell’edificabilità.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’edificabilità ai fini ICI va desunta dalla qualificazione attribuita dal piano urbanistico adottato, secondo l’interpretazione autentica richiamata dalla giurisprudenza.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
Richiamato come fonte dell’interpretazione autentica sulla nozione di area fabbricabile ai fini ICI.
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
Richiamato come ulteriore fonte dell’interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI.
art. 31, comma 20, L. 27 dicembre 2002, n. 289
La mancata comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura edificabile non è, di per sé, sanzionata e non incide sulla validità dell’avviso se non vi è concreto pregiudizio difensivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
Nel processo tributario l’atto di riassunzione in sede di rinvio non richiede una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente il richiamo del ricorso introduttivo e del provvedimento che impone la riassunzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, l’atto di riassunzione nel processo tributario ha funzione meramente prosecutoria: è valido se richiama il ricorso introduttivo e il provvedimento che impone la riassunzione, senza necessità di riprodurre analiticamente tutte le domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la decisione di merito comporti logicamente il rigetto implicito dell’eccezione pregiudiziale o quando la statuizione sia incompatibile con la tesi della parte.
- Nel processo tributario opera il principio di non contestazione: se l’ente impositore non contesta la tempestività del ricorso, il contribuente può essere esonerato dall’onere di provare la data di ricezione della notificazione dell’atto impugnato.
- In materia di ICI e, per estensione, di IMU, l’edificabilità del terreno rileva in base alla qualificazione urbanistica risultante dagli strumenti adottati secondo la disciplina applicabile, indipendentemente dalla comunicazione individuale al proprietario del mutamento di destinazione.
- La mancata comunicazione al contribuente della sopravvenuta edificabilità del suolo non determina, di per sé, invalidità dell’avviso di accertamento, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06302/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06322/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06325/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06327/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06328/2025 del 10/03/2025
- ordinanza_civile · 10 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06335/2025 del 10/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →