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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29023/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un soggetto a diverse cartelle esattoriali relative a violazioni del codice della strada. L'opponente sosteneva di aver avuto conoscenza delle cartelle solo tramite estratto di ruolo e deduceva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione quinquennale. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo provata la notifica delle cartelle e applicabile il termine decennale. Il Tribunale, invece, riformava la decisione: annullava tre cartelle per mancata prova della notifica e annullava le altre per prescrizione quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della vocatio in giudizio della Prefettura per errata notifica presso la sede anziché all’Avvocatura distrettuale; 2) tardività dell’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi e non all’esecuzione; 3) ritualità di alcune notifiche delle cartelle eseguite a mezzo posta ordinaria e presuntiva corrispondenza tra cartelle e avvisi di ricevimento; 4) erronea applicazione della prescrizione quinquennale, sostenendo la conversione in termine decennale per effetto della cristallizzazione del credito e dell’affidamento all’agente della riscossione; 5) mancato rilievo dell’interruzione della prescrizione per alcune cartelle mediante intimazioni di pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato che il ricorso era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro senza che risultasse una specifica e motivata deliberazione che giustificasse la deroga al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi di legittimità; ciò ha determinato la nullità della procura speciale e, quindi, il difetto di valida costituzione in giudizio della ricorrente. La Corte ha anche precisato che, comunque, i motivi sarebbero stati comunque non fondati o inammissibili: il primo per difetto di interesse e per mancanza di litisconsorzio necessario; il secondo perché l’opposizione era stata correttamente intesa come opposizione all’esecuzione, essendo dedotta la prescrizione del credito; il terzo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio; il quarto perché la scadenza del termine per opporsi non trasforma la prescrizione breve in decennale in assenza di titolo giudiziale definitivo; il quinto perché contrastava con gli accertamenti di merito sulla mancata prova della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità della vocatio in giudizio

  • art. 144 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla notificazione alla Pubblica Amministrazione

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla nullità della notificazione

  • art. 11 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per il regime di rappresentanza e difesa dell’amministrazione tramite Avvocatura dello Stato

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la tardività dell’opposizione qualificata come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per l’uso della prova presuntiva sulla corrispondenza tra avvisi e cartelle

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel quarto motivo per sostenere la prescrizione decennale

  • art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla riscossione mediante ruolo

  • art. 19 d.lgs. n. 46 del 1999

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 19, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 28 L. n. 689 del 1981

    richiamato nel quinto motivo e applicato dal Tribunale come termine di prescrizione quinquennale

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per la necessità di apposita e motivata delibera nei casi di deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato

  • art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel quadro del patrocinio dell’Agenzia mediante liberi professionisti

  • art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel quadro del patrocinio dell’Agenzia mediante liberi professionisti

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 convertito in L. n. 225 del 2016

    richiamato per i criteri generali relativi all’uso di avvocati del libero foro

  • art. 4 L. n. 260 del 1958

    richiamato con riferimento alla sanatoria di irregolarità della vocatio della P.A.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per escludere la conversione della prescrizione breve in ordinaria in assenza di titolo giudiziale definitivo

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il quarto motivo per contrasto con giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare il regime del patrocinio autorizzato: l’impiego di un avvocato del libero foro è legittimo solo nei casi consentiti e, quando la deroga al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è necessaria, occorre una specifica e motivata deliberazione dell’ente; in mancanza, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
  • L’opposizione con cui il debitore deduca l’estinzione del credito per prescrizione va qualificata, in linea generale, come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, quando si contesti il diritto sostanziale alla riscossione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione delle risultanze istruttorie: la censura che mira a sostituire la propria lettura degli avvisi di ricevimento, delle cartelle o di altri documenti all’apprezzamento del giudice di merito è inammissibile.
  • La scadenza del termine per proporre opposizione o impugnazione contro un atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale; tale effetto si produce solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo ai sensi dell’art. 2953 c.c.
  • In materia di sanzioni amministrative e crediti analoghi riscossi mediante ruolo, la prescrizione sostanziale resta quella propria del credito; la mera definitività dell’atto di riscossione non basta a trasformare il termine breve in ordinario.
  • La deduzione dell’interruzione della prescrizione richiede prova specifica degli atti interruttivi e della loro riferibilità al credito in contestazione; se il giudice di merito accerta la mancanza di prova della notifica, tale valutazione non è utilmente aggredibile in cassazione con una mera contestazione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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