Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto il pagamento di contributi e accessori dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta per l'anno d'imposta 2009. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo, respinto l'eccezione di prescrizione e condannato il contribuente al pagamento anche delle somme aggiuntive. La corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione dei redditi e non dal momento di scadenza del pagamento; ha inoltre richiamato la disciplina del differimento dei termini di versamento prevista dai decreti attuativi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di norme processuali e costituzionali, contestando la regolazione applicata alle sanzioni per omesso versamento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e che, nel caso concreto, il differimento disposto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010 rendeva tempestiva la pretesa dell'INPS, sicché il credito contributivo non era prescritto. Ha invece accolto, nei limiti dell'effetto utile derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, la censura relativa alle sanzioni civili, escludendo che esse fossero dovute per l'annualità 2009. La causa è stata quindi decisa nel merito, con declaratoria di non debenza delle sanzioni civili sui contributi relativi al 2009 e compensazione delle spese dell'intero processo.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non prescritta la contribuzione richiesta, perché il dies a quo decorreva dal 6 luglio 2010 in virtù del differimento dei termini di versamento e la richiesta del 30 giugno 2015 era quindi tempestiva. Ha accolto invece il secondo motivo limitatamente al profilo sanzionatorio, ritenendo applicabile la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che esclude le sanzioni civili per il periodo anteriore alla norma interpretativa/innovativa del 2011. La sentenza impugnata è stata cassata solo nella parte relativa alle sanzioni civili, e la causa è stata decisa senza rinvio, dichiarando che nulla era dovuto a titolo di sanzioni civili per i contributi dell'anno 2009. Le spese di tutto il processo sono state compensate per la complessità e per l'intervento chiarificatore della giurisprudenza costituzionale.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza una specifica autonoma interpretazione nel merito della Corte oltre al rigetto della censura sulla prescrizione.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza decisiva applicazione autonoma nella motivazione finale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione; la Corte ribadisce invece che il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non fonda la decisione su un diverso riparto dell'onere probatorio, ma sulla corretta individuazione del dies a quo prescrizionale.
L. n. 335/1995, art. 2, comma 26
Norma di base del sistema della Gestione separata, richiamata come riferimento sostanziale dell'obbligo contributivo.
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
Attribuisce al D.P.C.M. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito al 6 luglio 2011, senza maggiorazione, il termine per il pagamento dei contributi per l'anno 2009.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12
In relazione alle sanzioni civili per omessa iscrizione/omesso versamento alla Gestione separata, la disciplina è stata incisa dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Costituzione, art. 136, primo comma
La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta l'inefficacia della norma per il caso concreto, nei limiti dell'effetto retroattivo ammesso nel giudizio in corso.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte accoglie solo il profilo sanzionatorio entro i limiti delle censure, richiamando il vincolo del giudice al petitum e alle domande proposte.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, in relazione agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
Viene applicato solo nei limiti residuati dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale per il periodo anteriore.
Richiamato nel secondo motivo, in relazione agli effetti della cassazione sulle statuizioni dipendenti.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
- Ai fini del differimento dei termini di versamento, rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell'attività economica riconducibile alle attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non la concreta adesione del singolo contribuente al relativo regime fiscale.
- Quando un D.P.C.M. è adottato in attuazione di una previsione primaria che ne tipizza contenuto e funzione, esso ha natura regolamentare e integra la disciplina dei termini di pagamento anche ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva.
- La contestazione del debito contributivo e delle relative sanzioni impedisce il consolidarsi del rapporto controverso e consente di far valere nel giudizio di legittimità gli effetti retroattivi della declaratoria di illegittimità costituzionale, nei limiti delle censure ritualmente dedotte.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che disciplina le sanzioni civili per omesso versamento impedisce la loro applicazione per il periodo anteriore alla norma censurata, se il rapporto non è coperto da giudicato e la questione è ritualmente devoluta.
- Il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata solo nei limiti della censura proposta e, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidere nel merito sulla sola componente della pretesa caducata o illegittima.
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