Cassazione Civile, Ordinanza n. 28628/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di interessi per il ritardo asseritamente imputabile all’INPS nella liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità. Secondo il pensionato, il ritardo dipendeva dal tardivo esame di una domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, presentata insieme alla domanda di pensione. Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il ritardo dell’INPS, perché non era stata prodotta la domanda di autorizzazione alla contribuzione volontaria e perché dagli atti non emergeva la data della sua presentazione. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva due motivi, entrambi formalmente fondati sull’omesso esame di fatti decisivi: con il primo, lamentava che il giudice di merito non avesse considerato il ritardo dell’INPS nell’esaminare la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria; con il secondo, sosteneva che l’estratto contributivo prodotto in causa riportasse la data della domanda e dimostrasse quindi il ritardo. Il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la valutazione svolta dal Tribunale sulla prova del momento di presentazione della domanda e, quindi, sull’an dell’eventuale ritardo imputabile all’ente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale non aveva omesso l’esame di fatti decisivi: aveva infatti preso in considerazione il tema del ritardo, ma aveva ritenuto non dimostrata la data della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria perché tale domanda non era stata prodotta in giudizio. Inoltre, il giudice di merito aveva correttamente escluso che potesse farsi riferimento alla sola domanda di pensione, sia perché essa non surrogava necessariamente la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, sia perché neppure la domanda di pensione risultava prodotta. Quanto all’estratto contributivo, la Corte ha osservato che esso era stato esaminato ma considerato inidoneo a provare la data della domanda, poiché indicava soltanto la decorrenza della contribuzione volontaria e non il momento della richiesta all’INPS. La censura, pertanto, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e, per l’inammissibilità, è stato dato atto anche dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
omesso esame di fatti decisivi per il giudizio
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste dell’omesso esame, mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato il fatto storico rilevante e lo abbia valutato come non provato o irrilevante; in tal caso la doglianza, se diretta a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, è inammissibile in cassazione.
- La prova del ritardo di un ente previdenziale nella definizione di una domanda presuppone la dimostrazione della data di presentazione dell’istanza rilevante; se tale data non risulta dagli atti, non può desumersi automaticamente da documenti che indichino solo la decorrenza della prestazione o della contribuzione.
- La domanda di pensione non coincide necessariamente con la distinta domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, sicché non può essere automaticamente utilizzata per supplire alla mancata prova della specifica istanza.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sull’omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di rivalutazione delle prove documentali già esaminate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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