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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28664/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un giudizio nel quale, in primo grado, la domanda era stata dichiarata cessata la materia del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione richiesta in corso di causa, con compensazione delle spese. La parte privata aveva appellato solo la statuizione sulle spese e la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, ma aveva poi compensato anche le spese del grado di appello. In Cassazione la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, avendo la Corte d'appello accolto integralmente la domanda proposta in relazione al capo impugnato, non ricorressero i presupposti per la compensazione delle spese del secondo grado, mancando gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione, e che le ragioni addotte dalla Corte territoriale non integravano tale requisito, poiché sostanzialmente basate sulla ritenuta responsabilità del giudice di primo grado per l'errata statuizione sulle spese e non su circostanze idonee a giustificare la compensazione. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese del grado di appello e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 69 del 2009

    la compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione

  • legge n. 69 del 2009

    rilevante ai fini del regime temporale applicabile alla disciplina delle spese

  • legge n. 263 del 2005

    richiamata nella ricostruzione normativa dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione

  • art. 88 c.p.c.

    richiamo al dovere di lealtà e probità processuale, evocato per escludere la correttezza della compensazione disposta

  • Cass. n. 23059 del 21/6/2018

    richiamata per il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate

  • Cass. n. 14411 del 14/7/2016

    richiamata per il medesimo principio sulla compensazione delle spese

  • Cass. n. 4521 del 21/2/2017

    richiamata per il medesimo principio sulla compensazione delle spese

  • Cass. n. 2883 del 2014

    qualifica l'art. 92 c.p.c. come norma elastica, da specificare in via interpretativa ma censurabile in cassazione se applicata con criteri illogici o erronei

  • Cass. n. 12893 del 2011

    richiamata per il principio secondo cui, se le ragioni della compensazione sono esplicitate, esse devono comunque essere giuridicamente corrette

  • Cass. n. 11222 del 2016

    richiamata per il medesimo principio sulla sindacabilità della motivazione della compensazione

  • Cass. n. 7607 del 28/03/2018

    richiamata in relazione al principio di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese processuali è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni, specificamente indicate nella motivazione.
  • La mera attribuzione al giudice di primo grado di un errore nella regolazione delle spese non costituisce, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione nel grado successivo.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese, anche quando esplicitata, è sindacabile in cassazione se si fonda su ragioni illogiche, erronee o non conformi al principio regolatore della materia.
  • In materia di spese di lite, il giudice deve attenersi al principio della soccombenza salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e la compensazione non può tradursi in una scelta meramente equitativa sganciata dai presupposti normativi.
  • Le valutazioni sulle spese devono rispettare anche i canoni di lealtà e correttezza processuale, non potendo la regolazione delle spese penalizzare indebitamente la parte vittoriosa per un errore imputabile al giudice.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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