Cassazione Civile, Ordinanza n. 28661/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che ha riconosciuto alla ricorrente il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità al 100%, ma ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. n. 127/2004 e del d.m. n. 55/2014, oltre a omessa pronuncia e vizio motivazionale. In sostanza, sosteneva che le ragioni addotte dal Tribunale non integrassero il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni necessario per compensare integralmente le spese in assenza di reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile la commistione tra censure eterogenee ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; poi, esaminando la doglianza nel merito, ha affermato che la compensazione delle spese è legittima quando sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e che, nel caso concreto, l'incertezza giurisprudenziale sulla questione al momento dell'introduzione della causa integra una ragione idonea a giustificare la compensazione. Conseguentemente, il capo sulle spese è stato confermato. La Corte ha inoltre disposto nulla per le spese di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È inammissibile la sovrapposizione di censure eterogenee e incompatibili, come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, nella medesima formulazione del motivo.
Richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
La compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
d.m. n. 127/2004, artt. 1 e 6, comma 1
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione/compensazione delle spese.
d.m. n. 55/2014, artt. 4 e 5 e relative tabelle
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione/compensazione delle spese.
La Corte ha dichiarato che non sono dovute spese di legittimità ai sensi di tale disposizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata in tema di spese.
Massime di principio
- La deduzione, nello stesso motivo, di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, senza netta separazione dei profili di censura, è inammissibile perché rimette alla Corte di cassazione il compito di selezionare e qualificare le doglianze del ricorrente.
- In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. è ammissibile solo se il giudice indica espressamente gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione.
- Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione non possono essere illogiche o erronee; la loro verifica è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- L'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto della causa, esistente al momento dell'introduzione del giudizio, può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.
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