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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28661/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che ha riconosciuto alla ricorrente il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità al 100%, ma ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, e degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché del d.m. n. 127/2004 e del d.m. n. 55/2014, oltre a omessa pronuncia e vizio motivazionale. In sostanza, sosteneva che le ragioni addotte dal Tribunale non integrassero il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni necessario per compensare integralmente le spese in assenza di reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente inammissibile la commistione tra censure eterogenee ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; poi, esaminando la doglianza nel merito, ha affermato che la compensazione delle spese è legittima quando sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e che, nel caso concreto, l'incertezza giurisprudenziale sulla questione al momento dell'introduzione della causa integra una ragione idonea a giustificare la compensazione. Conseguentemente, il capo sulle spese è stato confermato. La Corte ha inoltre disposto nulla per le spese di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La deduzione, nello stesso motivo, di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, senza netta separazione dei profili di censura, è inammissibile perché rimette alla Corte di cassazione il compito di selezionare e qualificare le doglianze del ricorrente.
  • In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c. è ammissibile solo se il giudice indica espressamente gravi ed eccezionali ragioni nella motivazione.
  • Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione non possono essere illogiche o erronee; la loro verifica è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • L'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto della causa, esistente al momento dell'introduzione del giudizio, può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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