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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28756/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento negativo promosso da una società di trasporti per contestare la debenza di contributi previdenziali pretesi dall'INPS in relazione a tre autisti dipendenti, ai quali l'ente attribuiva un numero di ore di lavoro superiore a quello registrato nel libro unico del lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, ma la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato l'accertamento negativo ritenendo provato lo svolgimento di prestazioni lavorative in misura maggiore rispetto a quella annotata nel LUL, valorizzando sia la documentazione cronotachigrafica sia le dichiarazioni testimoniali. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2712 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo di avere specificamente contestato la corrispondenza tra i tempi di guida risultanti dai cronotachigrafi e i tempi di lavoro effettivo e che la corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la contestazione come generica; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella contestata corrispondenza tra tempi di guida e tempi di lavoro, che la ricorrente assumeva non esaminata dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulla ritenuta genericità del disconoscimento dei documenti e della contestazione della loro efficacia probatoria, ma anche e soprattutto sulle testimonianze, che la ricorrente non aveva specificamente censurato. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché evocava un'omessa pronuncia su una valutazione probatoria e non su un fatto storico decisivo; inoltre la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione, ritenendo provata la corrispondenza tra i tempi registrati e quelli effettivi, sicché la doglianza mirava soltanto a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche o documentali deve essere specifico; in mancanza, la doglianza non può utilmente fondare la censura di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può risolversi in una mera contestazione astratta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame concerne un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non una valutazione o un apprezzamento probatorio.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sindacare il ragionamento probatorio del giudice di merito se la censura mira soltanto a una diversa lettura delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Inserisce il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
  • Il disconoscimento ex art. 2712 c.c. e la contestazione dell'efficacia probatoria di documenti o riproduzioni devono essere specifici; una contestazione generica non è idonea a scalfire la decisione di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In cassazione non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito quando la motivazione abbia esaminato puntualmente il materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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