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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2003. L'avviso recuperava a tassazione maggiori ricavi derivanti dalla cessione di autovetture dimostrative e usate, dalla vendita di ricambi e dalle prestazioni di officina, oltre a costi ritenuti non inerenti. Il motivo accolto riguardava la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Poiché il reddito della società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, l'accertamento societario e quello dei soci costituiscono un rapporto tributario unitario e inscindibile. Gli ulteriori motivi, relativi alla legittimità dell'accertamento induttivo e alla motivazione della sentenza, sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando nulla la sentenza della CTR e, in generale, il procedimento svolto senza la partecipazione necessaria di tutti i soci. La causa è stata rinviata alla CTP di Potenza, quale giudice di primo grado, affinché il giudizio venga nuovamente trattato nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati. Le spese del giudizio di Cassazione e dei giudizi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1 (T.U.I.R.)

    I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

    Il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci; pertanto, l'accertamento del reddito sociale incide direttamente sulla posizione fiscale di ciascun socio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    L'ufficio deve procedere alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni con unico atto ai fini delle imposte dovute dalla società e dai singoli soci.

    L'accertamento nei confronti della società e quello relativo ai soci devono essere considerati unitariamente, perché riguardano la medesima materia imponibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1

    Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo.

    Nei giudizi tributari relativi a un accertamento unitario nei confronti di una società di persone e dei suoi soci sussiste litisconsorzio necessario originario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma era stata invocata in relazione alla ricostruzione dei maggiori ricavi mediante accertamento induttivo; la relativa questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del vizio processuale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    La norma era stata richiamata con riferimento alla rettifica ai fini IVA; anche questa censura è rimasta assorbita dalla nullità del procedimento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)

    In caso di mancata integrazione del contraddittorio necessario, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità e rimettere la causa al primo giudice.

  • Artt. 24 e 53 della Costituzione

    Il coinvolgimento dei soci è necessario per garantire il diritto di difesa e una tassazione coerente con l'effettiva capacità contributiva, poiché la loro imposizione dipende dal reddito accertato in capo alla società.

Massime di principio

  • Quando un accertamento riguarda una società di persone e produce automaticamente effetti fiscali sui soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio.
  • Il giudice tributario deve verificare d'ufficio la presenza di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione anche di uno solo comporta la nullità dell'intero procedimento e della sentenza.
  • In presenza di un vizio processuale decisivo, il giudice può non esaminare le contestazioni sostanziali sull'accertamento, come l'uso di presunzioni, l'inattendibilità della contabilità o la motivazione dell'atto.
  • La causa deve essere rimessa al giudice di primo grado per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, senza che ciò equivalga a una definitiva vittoria del contribuente sulla fondatezza dell'accertamento.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare subito la forma societaria, l'identità di tutti i soci, le quote di partecipazione e la loro effettiva inclusione nel processo.

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