Cassazione Civile, Ordinanza n. 00986/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un amministratore giudiziario volta a ottenere la liquidazione del saldo dei compensi e delle spese per l'attività svolta nell'ambito di una misura di prevenzione su beni sequestrati/confiscati. Il giudice di prime cure aveva negato la liquidazione, richiamando la mancata approvazione del rendiconto finale e irregolarità contabili e gestionali; la Corte d'appello aveva in parte corretto l'impostazione, escludendo che la liquidazione fosse subordinata alla previa approvazione del rendiconto, ma aveva comunque negato i compensi ulteriori sulla base di un quadro di opacità e irregolarità della gestione, ritenuto integrativo di un inadempimento idoneo a compromettere il sinallagma. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 127, commi 3, 4 e 5, c.p.p., per mancata valutazione di un legittimo impedimento all'udienza e mancato rinvio; (2) nullità per violazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza, poiché la decisione avrebbe valorizzato il contenuto di un'ordinanza cautelare di un diverso procedimento; (3) nullità per violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e dell'art. 191 c.p.p., per l'acquisizione irrituale della relazione della coadiutrice ANBSC. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso per cassazione avverso la decisione resa ex art. 42, comma 7, d.lgs. 159/2011 va trattato dalle sezioni civili e proposto nelle forme del rito civile; poiché il ricorso era stato invece proposto con forme del rito penale e non notificato ad alcuno, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha respinto nel merito la tesi del ricorrente solo quanto alla corretta individuazione del rito e della sezione competente, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con le forme del rito penale anziché con quelle civili ex art. 170 d.P.R. 115/2002, quindi senza notificazione alle controparti. Ha anche richiamato il principio per cui i provvedimenti sulla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice hanno natura civile, anche se inseriti in un procedimento penale o di prevenzione, e sono ricorribili ex art. 111, comma 7, Cost. Tuttavia, l'errore nel rito ha reso il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta regolazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 42, comma 7, d.lgs. 159/2011
la decisione sulla liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario è impugnabile con ricorso alla Corte d'appello; il successivo ricorso per cassazione non è previsto espressamente dalla norma di settore, ma è ammesso in base ai principi generali per i provvedimenti decisori su diritti soggettivi.
l'opposizione e il successivo ricorso in cassazione relativi alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice appartengono alla natura civile e devono essere introdotti con le forme del rito civile, con necessaria notificazione.
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti decisori incidenti su diritti soggettivi, anche quando non vi sia una disciplina speciale espressa.
in presenza di decisione conforme alla proposta del consigliere delegato, la Corte applica la previsione dell'ultimo comma, con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 127, commi 3, 4 e 5, c.p.p.
richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta nullità per mancato rinvio dell'udienza a causa di legittimo impedimento.
Direttiva UE 2016/343
invocata dal ricorrente per censurare l'uso di atti di un diverso procedimento in violazione della presunzione di innocenza.
art. 111 Cost.
richiamato anche con riferimento alla garanzia del ricorso per cassazione e al giusto processo.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
richiamato dal ricorrente per contestare l'acquisizione irrituale di una relazione istruttoria.
Massime di principio
- Il provvedimento che decide sull'opposizione o sul ricorso in materia di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice ha natura civile quando incide su diritti soggettivi, anche se si colloca in un procedimento penale o di prevenzione.
- Il ricorso per cassazione avverso tali provvedimenti deve essere introdotto secondo le forme del rito civile; se viene proposto nelle forme del rito penale e quindi senza notificazione alle controparti, è inammissibile.
- L'assenza di una specifica previsione di ricorso per cassazione nella disciplina speciale non esclude il controllo di legittimità ex art. 111, comma 7, Cost. sui provvedimenti decisori aventi contenuto civilistico.
- Quando la Corte dichiara inammissibile il ricorso definendolo in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare la condanna pecuniaria prevista dall'ultimo comma della norma.
- Nelle controversie sulla liquidazione dei compensi dell'amministratore giudiziario, la questione centrale per la scelta del rito non dipende dalla natura del procedimento principale, ma dalla natura civile del diritto fatto valere con l'opposizione/impugnazione.
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