Cassazione Civile, Ordinanza n. 24586/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale notificato nel 2013, con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento, la categoria, la classe e la rendita di un immobile sito in Roma ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'Agenzia ritenendo inesistente la notifica dell'appello perché effettuata telematicamente, senza deposito di copia cartacea di cortesia, e perché il processo era stato introdotto in primo grado con modalità cartacea, ritenute vincolanti anche per i gradi successivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 16 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 10 e 11 d.m. 163/2013, sostenendo che la notificazione e il deposito telematici erano legittimi nel grado di appello, poiché ogni grado processuale ha autonomia e la scelta del rito telematico non è vincolata dalla modalità seguita nel primo grado; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., deducendo che, anche a voler ritenere nulla la notifica, la costituzione dei contribuenti avrebbe sanato il vizio per raggiungimento dello scopo. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando l'illegittima compensazione disposta nei giudizi di merito senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le censure sulla legittimità della notificazione telematica dell'appello. Ha stabilito che la facoltà di usare il processo tributario telematico si valuta con riferimento al singolo grado di giudizio, e che nel Lazio, per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 15 aprile 2017, era applicabile la disciplina che consentiva la notifica telematica tra le parti; pertanto l'appello dell'Ufficio non poteva essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica. Il secondo motivo, relativo alla sanatoria ex art. 156 c.p.c., è rimasto assorbito dalla fondatezza del primo. Il ricorso incidentale dei contribuenti sulle spese è stato parimenti assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di norme processuali dedotto con il ricorso per cassazione.
La Corte lo interpreta nel senso che, nel periodo e per le Commissioni interessate, consente notifiche e depositi telematici secondo la disciplina attuativa; la scelta della modalità nel primo grado non vincola automaticamente i gradi successivi.
Le disposizioni attuative del processo tributario telematico sono richiamate per affermare la legittimità della notificazione e del deposito in via telematica nel grado di appello, ove la disciplina sia operativa per il distretto interessato.
È richiamato dalla parte ricorrente come possibile base della notificazione via PEC tramite ufficiale giudiziario.
La Corte non esamina la sanatoria nel merito perché la questione resta assorbita dall'accertata validità della notificazione dell'appello.
Richiamato dai contribuenti nel motivo incidentale sulla regolazione delle spese.
Richiamato dai contribuenti nel motivo incidentale sulla compensazione delle spese; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.
L'esposizione sommaria dei fatti di causa è richiesta per agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e non impone una narrazione eccessivamente dettagliata.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito è considerato assolto quando gli atti siano specificamente indicati e sia richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio, specie nel processo tributario.
art. 25, secondo comma, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario gli atti e documenti restano nel fascicolo d'ufficio fino alla restituzione al termine del giudizio, con conseguenze attenuative sull'onere di deposito in cassazione.
art. 16, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136
"L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche"
La norma di interpretazione autentica è usata come conferma dell'autonomia delle parti di scegliere il canale telematico in ogni grado, indipendentemente dalla modalità seguita nel primo grado.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992
Consentiva, ratione temporis, notificazioni tra le parti e depositi in via telematica secondo la disciplina attuativa.
art. 20, comma 2, d.m. 163/2013
Rinvia a successivi decreti ministeriali per l'estensione graduale del processo telematico ad altre Commissioni tributarie.
art. 2, comma 3, d.m. 163/2013
Prevede l'obbligo di usare le modalità telematiche anche in appello per chi le abbia utilizzate in primo grado, salvo sostituzione del difensore.
art. 2, lett. b, d.m. 15 dicembre 2016
Per il Lazio, le disposizioni sul processo telematico si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 15 aprile 2017.
art. 1, comma 335, L. 311/2004
È la base normativa dell'avviso di accertamento catastale oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico, la legittimità della notificazione e del deposito va valutata con riferimento al singolo grado di giudizio e alla concreta operatività della disciplina nel distretto competente, non alla modalità scelta nel primo grado.
- La parte che introduce un determinato grado del giudizio non vincola automaticamente la controparte a mantenere la stessa modalità analogica o telematica nei gradi successivi, salvo specifiche previsioni normative che dispongano il contrario.
- La dichiarazione di inammissibilità o inesistenza della notificazione non è giustificata quando la modalità telematica è consentita dalla disciplina applicabile ratione temporis e ratione loci.
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti deve essere sommaria ma chiara e funzionale alla comprensione della controversia; un eccesso di dettaglio o la riproduzione ampia degli atti può essere contrario ai principi di sinteticità e ragionevole durata.
- Nel processo tributario, l'onere di deposito in cassazione può risultare assolto tramite l'indicazione specifica degli atti e la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, tenuto conto della permanenza degli atti nel fascicolo fino alla fine del giudizio.
- Quando viene accolto il motivo principale che determina la cassazione con rinvio, il motivo incidentale relativo alle spese resta assorbito e la relativa regolazione è rimessa al giudice di rinvio.
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