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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36849/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati/ritenuti responsabili per reati tributari riconducibili al dlgs n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione della contabilità, omessa dichiarazione). Le censure riguardano: (i) la qualificazione di Cane come amministratore di fatto della Intertrading Srl; (ii) la natura delle operazioni documentate (operazioni "soggettivamente inesistenti" vs altre fattispecie), con riferimento anche alla novella che ha introdotto la lett. g-bis dell'art. 1; (iii) l'inesistenza delle scritture contabili e l'assenza di prova dell'istituzione delle stesse, rispetto alla contestazione di occultamento/distruzione; (iv) l'utilizzabilità degli accertamenti bancari e la riferibilità al ricorrente di somme trovate su conto intestato a terzi (conto della madre di Cane); (v) vizi nel trattamento sanzionatorio (riconoscimento/negazione delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, calcolo per continuazione); (vi) motivazione sul risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e sulla provvisionale di euro 500.000,00. Per D'Angelo è altresì dedotta la prescrizione di fatto di molte delle condotte contestate.

La decisione

La Cassazione ha deciso in modo differenziato: (1) CASAMASSIMA Antonio: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; confermata in sostanza la responsabilità per i fatti commessi nel periodo in cui è stato amministratore unico (21.12.2011-28.02.2012) e la mancata concessione delle attenuanti generiche è ritenuta adeguatamente motivata. (2) CANE Carlo: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili la maggior parte dei motivi, ma ha accolto un motivo relativo alla riferibilità al Cane delle somme presenti su un conto intestato alla madre (capo 3): la sentenza di appello è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per riesame di tale punto e, conseguentemente, per la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle questioni risarcitorie (provvisionale per danno all'immagine). Sono confermati gli orientamenti della Corte su: qualificazione di amministratore di fatto, natura di "operazioni soggettivamente inesistenti" e possibilità di inferire l'esistenza delle scritture contabili da copie rinvenute presso terzi. (3) D'ANGELO Francesco: in parte accolto. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla prescrizione del reato contestato sub 1) fino al 28.12.2011 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione ed eliminando la maggiorazione di mesi 1 disposta per continuazione; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. In sintesi: alcuni profili dei ricorsi di Cane e D'Angelo sono accolti con effetti sulla qualificazione di determinate posizioni economiche e sul trattamento sanzionatorio; il ricorso di Casamassima è respinto/inammissibile.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (art. 1, lett. a), lett. g-bis), art. 5, art. 8, art. 10, art. 10-ter)

    art. 1 (definizioni), art. 5 (omessa dichiarazione), art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), art. 10-ter (specifiche violazioni)

    La Corte conferma che l'art. 8 riguarda anche le "operazioni soggettivamente inesistenti" (quando la prestazione è avvenuta ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura): la novella che ha introdotto la lett. g-bis non assorbe la fattispecie previgente; la distinzione tra reati (art. 2 vs art. 3 dlgs 74/2000) dipende dal modo in cui l'operazione è documentata, non dalla sua natura materiale. L'art.10 può essere ravvisato anche quando l'esistenza delle scritture è desunta per via indiziaria dalla presenza di copie presso i destinatari fatturati.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato nella censura di Cane (contestazione della qualificazione di amministratore di fatto); la Corte ritiene legittima la ricostruzione motivata della responsabilità di fatto dell'imputato quando emergono elementi dimostrativi (es. nomina formale di amministratore c.d. "di facciata").

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32)

    La Corte riafferma che le presunzioni tributarie e talune risultanze degli accertamenti non sono direttamente utilizzabili in modo indifferenziato in sede penale; tuttavia in concreto l'apprezzamento probatorio resta rimesso al giudice e la semplice contestazione che gli accertamenti fiscali abbiano valore probatorio non è sempre sufficiente a travolgere la valutazione di merito.

  • artt. 157 e ss. c.p. (prescrizione)

    Le doglianze sulla prescrizione devono essere correttamente valutate; se la prescrizione è dichiarata in relazione a fatti coperti dalla stessa, le relative conseguenze (riduzione o espunzione della pena correlata) devono essere integralmente applicate al trattamento sanzionatorio, come accertato nel caso di D'Angelo.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)

    Quando la continuazione comprende reati in parte estinti per prescrizione, l'incidenza dell'aumento non può permanere integralmente: se il reato estinto è rimosso, la maggiorazione connessa deve essere rideterminata o eliminata.

  • art. 62-bis cod. pen. e art. 99 cod. pen.

    Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte ricorda che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un 'diritto' automatico ma un beneficio che presuppone la presenza di elementi specifici di meritevolezza; l'omissione di tali elementi può giustificare la loro negazione.

  • artt. 538 e 539 cod. proc. pen.

    Richiamati in ordine alla possibilità di censurare in Cassazione la liquidazione di provvisionali risarcitorie: la giurisprudenza di legittimità ammette il sindacato limitato quando è in contestazione l'an della condanna risarcitoria.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Autorizza la Cassazione ad annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio quando l'operazione non richiede nuovo apprezzamento di merito, come fatto per D'Angelo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente inammissibile (Casamassima).

Massime di principio

  • La fattispecie di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" comprende sia le operazioni oggettivamente inesistenti sia quelle soggettivamente inesistenti (quando la prestazione c'è stata ma tra soggetti diversi da quelli indicati): la qualificazione rileva sul piano della documentazione, non sulla natura materiale dell'operazione.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" può essere ricostruita anche sulla base di elementi indiziari (es. nomina di un amministratore formale di facciata, testimonianze sul controllo effettivo), e la Corte di merito ha ampia discrezionalità purché motivi congrui non illogici.
  • L'esistenza di scritture contabili obbligatorie può essere desunta per via indiziaria se si rinvengono copie delle stesse presso soggetti terzi: da ciò può discendersi la responsabilità per occultamento/distruzione se il tenore probatorio è ritenuto sufficiente dal giudice.
  • La riferibilità a un imputato di somme rinvenute su conti intestati a terzi (es. familiari) richiede una motivazione adeguata e specifica; non è sufficiente affermare genericamente la riconducibilità: il giudice d'appello deve spiegare le ragioni concrete della attribuzione.
  • Se una fattispecie è dichiarata estinta per prescrizione, tutte le conseguenze penali direttamente dipendenti da quel fatto (anche aumenti per continuazione) devono essere rimosse o ricalcolate; il giudice di merito deve espungere la parte di pena riferibile ai reati estinti.
  • La negazione delle circostanze attenuanti generiche necessita di motivazione adeguata: non può essere presentata come sanzione per la mancata confessione, ma come valutazione dell'assenza di elementi di meritevolezza processuale o extraprocessuale.
  • La liquidazione di un risarcimento provvisionale per danno all'immagine della pubblica amministrazione richiede attenzione: la giurisprudenza condiziona l'esercizio dell'azione risarcitoria alla presenza di presupposti specifici (in parte legati alla qualifica del soggetto autore), pertanto la motivazione deve illustrare il nesso e i criteri valutati.
  • In Cassazione è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio del trattamento sanzionatorio quando l'errore è di pura determinazione della pena (es. eliminazione di maggiorazione per prescrizione/continuazione) e non richiede nuovo esame di merito.

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