Cassazione Penale, Sentenza n. 36849/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati/ritenuti responsabili per reati tributari riconducibili al dlgs n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione della contabilità, omessa dichiarazione). Le censure riguardano: (i) la qualificazione di Cane come amministratore di fatto della Intertrading Srl; (ii) la natura delle operazioni documentate (operazioni "soggettivamente inesistenti" vs altre fattispecie), con riferimento anche alla novella che ha introdotto la lett. g-bis dell'art. 1; (iii) l'inesistenza delle scritture contabili e l'assenza di prova dell'istituzione delle stesse, rispetto alla contestazione di occultamento/distruzione; (iv) l'utilizzabilità degli accertamenti bancari e la riferibilità al ricorrente di somme trovate su conto intestato a terzi (conto della madre di Cane); (v) vizi nel trattamento sanzionatorio (riconoscimento/negazione delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, calcolo per continuazione); (vi) motivazione sul risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione e sulla provvisionale di euro 500.000,00. Per D'Angelo è altresì dedotta la prescrizione di fatto di molte delle condotte contestate.
La decisione
La Cassazione ha deciso in modo differenziato: (1) CASAMASSIMA Antonio: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; confermata in sostanza la responsabilità per i fatti commessi nel periodo in cui è stato amministratore unico (21.12.2011-28.02.2012) e la mancata concessione delle attenuanti generiche è ritenuta adeguatamente motivata. (2) CANE Carlo: la Corte ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili la maggior parte dei motivi, ma ha accolto un motivo relativo alla riferibilità al Cane delle somme presenti su un conto intestato alla madre (capo 3): la sentenza di appello è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per riesame di tale punto e, conseguentemente, per la determinazione del trattamento sanzionatorio e delle questioni risarcitorie (provvisionale per danno all'immagine). Sono confermati gli orientamenti della Corte su: qualificazione di amministratore di fatto, natura di "operazioni soggettivamente inesistenti" e possibilità di inferire l'esistenza delle scritture contabili da copie rinvenute presso terzi. (3) D'ANGELO Francesco: in parte accolto. La Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla prescrizione del reato contestato sub 1) fino al 28.12.2011 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni 2 di reclusione ed eliminando la maggiorazione di mesi 1 disposta per continuazione; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. In sintesi: alcuni profili dei ricorsi di Cane e D'Angelo sono accolti con effetti sulla qualificazione di determinate posizioni economiche e sul trattamento sanzionatorio; il ricorso di Casamassima è respinto/inammissibile.
Norme richiamate
art. 1 (definizioni), art. 5 (omessa dichiarazione), art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), art. 10-ter (specifiche violazioni)
La Corte conferma che l'art. 8 riguarda anche le "operazioni soggettivamente inesistenti" (quando la prestazione è avvenuta ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura): la novella che ha introdotto la lett. g-bis non assorbe la fattispecie previgente; la distinzione tra reati (art. 2 vs art. 3 dlgs 74/2000) dipende dal modo in cui l'operazione è documentata, non dalla sua natura materiale. L'art.10 può essere ravvisato anche quando l'esistenza delle scritture è desunta per via indiziaria dalla presenza di copie presso i destinatari fatturati.
Richiamato nella censura di Cane (contestazione della qualificazione di amministratore di fatto); la Corte ritiene legittima la ricostruzione motivata della responsabilità di fatto dell'imputato quando emergono elementi dimostrativi (es. nomina formale di amministratore c.d. "di facciata").
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32)
La Corte riafferma che le presunzioni tributarie e talune risultanze degli accertamenti non sono direttamente utilizzabili in modo indifferenziato in sede penale; tuttavia in concreto l'apprezzamento probatorio resta rimesso al giudice e la semplice contestazione che gli accertamenti fiscali abbiano valore probatorio non è sempre sufficiente a travolgere la valutazione di merito.
artt. 157 e ss. c.p. (prescrizione)
Le doglianze sulla prescrizione devono essere correttamente valutate; se la prescrizione è dichiarata in relazione a fatti coperti dalla stessa, le relative conseguenze (riduzione o espunzione della pena correlata) devono essere integralmente applicate al trattamento sanzionatorio, come accertato nel caso di D'Angelo.
art. 81, comma secondo, cod. pen. (continuazione)
Quando la continuazione comprende reati in parte estinti per prescrizione, l'incidenza dell'aumento non può permanere integralmente: se il reato estinto è rimosso, la maggiorazione connessa deve essere rideterminata o eliminata.
art. 62-bis cod. pen. e art. 99 cod. pen.
Richiamati in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte ricorda che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un 'diritto' automatico ma un beneficio che presuppone la presenza di elementi specifici di meritevolezza; l'omissione di tali elementi può giustificare la loro negazione.
artt. 538 e 539 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine alla possibilità di censurare in Cassazione la liquidazione di provvisionali risarcitorie: la giurisprudenza di legittimità ammette il sindacato limitato quando è in contestazione l'an della condanna risarcitoria.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Autorizza la Cassazione ad annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio quando l'operazione non richiede nuovo apprezzamento di merito, come fatto per D'Angelo.
Richiamato per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente inammissibile (Casamassima).
Massime di principio
- La fattispecie di "emissione di fatture per operazioni inesistenti" comprende sia le operazioni oggettivamente inesistenti sia quelle soggettivamente inesistenti (quando la prestazione c'è stata ma tra soggetti diversi da quelli indicati): la qualificazione rileva sul piano della documentazione, non sulla natura materiale dell'operazione.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può essere ricostruita anche sulla base di elementi indiziari (es. nomina di un amministratore formale di facciata, testimonianze sul controllo effettivo), e la Corte di merito ha ampia discrezionalità purché motivi congrui non illogici.
- L'esistenza di scritture contabili obbligatorie può essere desunta per via indiziaria se si rinvengono copie delle stesse presso soggetti terzi: da ciò può discendersi la responsabilità per occultamento/distruzione se il tenore probatorio è ritenuto sufficiente dal giudice.
- La riferibilità a un imputato di somme rinvenute su conti intestati a terzi (es. familiari) richiede una motivazione adeguata e specifica; non è sufficiente affermare genericamente la riconducibilità: il giudice d'appello deve spiegare le ragioni concrete della attribuzione.
- Se una fattispecie è dichiarata estinta per prescrizione, tutte le conseguenze penali direttamente dipendenti da quel fatto (anche aumenti per continuazione) devono essere rimosse o ricalcolate; il giudice di merito deve espungere la parte di pena riferibile ai reati estinti.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche necessita di motivazione adeguata: non può essere presentata come sanzione per la mancata confessione, ma come valutazione dell'assenza di elementi di meritevolezza processuale o extraprocessuale.
- La liquidazione di un risarcimento provvisionale per danno all'immagine della pubblica amministrazione richiede attenzione: la giurisprudenza condiziona l'esercizio dell'azione risarcitoria alla presenza di presupposti specifici (in parte legati alla qualifica del soggetto autore), pertanto la motivazione deve illustrare il nesso e i criteri valutati.
- In Cassazione è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio del trattamento sanzionatorio quando l'errore è di pura determinazione della pena (es. eliminazione di maggiorazione per prescrizione/continuazione) e non richiede nuovo esame di merito.
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