Cassazione Penale, Sentenza n. 36862/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Della Bartola ha impugnato la conferma in appello della condanna per sequestro di persona, detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione di arma e porto di coltello, deducendo: errata qualificazione giuridica (sequestro vs violenza privata), mancata valutazione e/o riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62, comma 1, n. 6 (risarcimento del danno), violazioni nelle modalità di determinazione della pena (art. 133 e artt. 81 cpv.) e mancato riconoscimento della possibilità di una seconda sospensione condizionale della pena ex art. 164, quarto comma. Ha inoltre censurato la valutazione temporale del risarcimento rispetto alla richiesta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato in parte il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di sequestro di persona perché, in base al mutamento legislativo (d.lgs. n.150/2022), l'azione penale per quel reato è procedibile a querela e non risulta prodotta la querela: pertanto l'azione non può proseguire. Ha annullato con rinvio alla Corte di appello di Perugia la decisione sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, e, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio complessivo, disponendo nuovo giudizio su tali punti. Quanto al resto delle censure (in particolare la qualificazione del fatto come sequestro di persona invece che violenza privata), il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha altresì chiarito principi interpretativi riguardo alla valutazione del risarcimento e agli effetti della continuazione tra reati.
Norme richiamate
Norma che disciplina il delitto di sequestro di persona; la Corte ha valutato la procedibilità del reato alla luce della nuova disciplina che lo rende procedibile a querela e ha annullato la sentenza senza rinvio per mancata querela.
Norma sul delitto di violenza privata; richiamata nel confronto con il sequestro per precisare la distinzione tra lesione della libertà psichica (violenza privata) e della libertà di movimento (sequestro) ai fini del principio di specialità (art. 15 cod. pen.).
art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
Circostanza attenuante per l'intervenuto risarcimento o riparazione del danno; la Corte ha ritenuto che l'ammissibilità e l'efficacia di tale attenuante vanno valutate rispetto a ciascun reato autonomamente (anche in presenza di continuazione) e che il risarcimento deve essere intervenuto entro i termini previsti per il rito abbreviato (prima dell'ordinanza di ammissione ex art. 438, comma 4 c.p.p.).
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il ricorso lamentava il mancato riconoscimento di una seconda sospensione condizionale, ma la Corte ha rinviato la valutazione del trattamento sanzionatorio al giudice di merito in ragione delle modifiche del quadro attenuante.
Principi per la determinazione della pena base e per gli aumenti; il ricorso ne aveva censurato l'applicazione ma la Corte ha disposto nuovo esame del trattamento sanzionatorio dopo la valutazione dell'attenuante.
Principio di specialità: se la violenza è stata usata esclusivamente per privare della libertà di movimento, prevale la fattispecie speciale (sequestro) sulla violenza privata.
artt. 23, commi 1 e 4, legge n. 110/1975
Norme sulla detenzione e porto di armi da fuoco; applicate per il capo B) relativo al revolver privo di matricola qualificato come arma clandestina.
Reato relativo a beni provenienti da reato (ricettazione); utilizzato per la contestazione dell'acquisto/possesso dell'arma avendo coscienza della sua provenienza illecita.
art. 699, secondo comma, cod. pen.
Norma che punisce il porto di armi od oggetti atti ad offendere per i quali non è ammessa licenza; applicata al porto del coltello (capo D).
art. 85, d.lgs. 10/10/2022, n. 150
Disposizione transitoria che ha reso alcuni reati procedibili a querela; la Corte ha richiamato la disciplina per stabilire che, in mancanza della querela e degli atti costitutivi della procedibilità nel fascicolo, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
art. 438, comma 4, cod. proc. pen.
Ordina i termini relativi all'ammissione al rito abbreviato: ai fini dell'attenuante per risarcimento, la riparazione deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione.
Massime di principio
- L'attenuante dell'intervenuto risarcimento ex art. 62, n. 6, va valutata separatamente per ciascun reato quando i fatti sono uniti da continuazione; non può essere esclusa valutando il danno complessivo insieme a tutti i reati.
- Se il legislatore rende un reato procedibile a querela (modifica normativa transitoria), l'assenza della querela nel fascicolo determina l'annullamento senza rinvio della sentenza per difetto della condizione di procedibilità, salvo che gli atti sopravvenuti attestino la persistenza della procedibilità.
- Nel rito abbreviato, il risarcimento rileva ai fini dell'attenuante solo se intervenuto prima dell'ordinanza di ammissione ex art. 438 c.p.p.; la tempistica è decisiva.
- Per distinguere tra sequestro di persona e violenza privata occorre verificare se la costrizione ha inciso sulla libertà di movimento (sequestro) o sulla libertà psichica (violenza privata); prevale la fattispecie speciale ai sensi dell'art. 15 c.p.
- Quando una censura processuale ottiene accoglimento (es. riconoscimento di una attenuante), può rendersi necessaria una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio e quindi il rinvio al giudice di merito.
- Spetta alla pubblica accusa allegare nel procedimento di legittimità eventuali atti sopravvenuti che documentino la sopravvivenza della procedibilità a querela; in mancanza il giudice di legittimità annulla la sentenza limitatamente al reato procedibile a querela.
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