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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36852/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 06/07/2021 denunciando, in sintesi: errore nella valutazione del compendio indiziario e violazione dello statuto probatorio del processo indiziario (art. 192 c.p.p.), con eccessive inferenze e congetture per collegare la presenza degli imputati all'interno del condominio ove era il garage al concreto possesso delle armi rinvenute; mancata considerazione o erronea valutazione della sentenza assolutoria della Corte d'appello di Salerno n. 1760/2014 (processo con rito abbreviato) come elemento che avrebbe dovuto determinare il ragionevole dubbio; contestazione degli esiti degli accertamenti dattiloscopici e biologici, con dedotte possibilità di contaminazione; vizio di motivazione circa il riconoscimento delle recidive (reiterata e/o specifica) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; e, per alcuni, omissione di valutazione della possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata considerazione della sentenza del 2014, affermando che i due giudizi non avevano lo stesso sviluppo probatorio (rito abbreviato vs rito ordinario) e che non v'era contrasto di giudicati ostativo. Ha confermato la corretta applicazione dell'art. 192 c.p.p.: i giudici di merito hanno valutato singolarmente gli indizi (incontri, impronte, tracce biologiche, intercettazioni, perquisizioni) e ne hanno compiutamente giustificato la convergenza in un quadro unitario non congetturale. Ha respinto le doglianze sulle presunte contaminazioni in assenza di prova concreta e ha considerato congrua la valutazione del diniego delle attenuanti generiche e della sussistenza delle recidive qualificate per i soggetti cui sono state attribuite. Ha inoltre rilevato la tardività della richiesta di discussione orale di uno degli imputati e ha dato rilievo alla regolarità delle operazioni di repertazione svolte dal RIS. Conseguenza pratica: conferma delle statuizioni di merito (condanne e determinazione delle pene così come rideterminate dalla Corte d'appello per i soggetti per cui non è intervenuta prescrizione), con rigetto dei ricorsi e vittoria della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Fissato il metodo di valutazione del compendio indiziario: analisi individuale di ciascun indizio nella sua valenza qualitativa e successiva valutazione unitaria per verificare la coerenza complessiva. La Corte ha ritenuto rispettato questo criterio dai giudici di merito

  • art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137

    "La richiesta di discussione orale ... entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza"

    Termine perentorio per la richiesta di discussione orale: la richiesta tardiva è inammissibile e il processo può svolgersi a trattazione scritta

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    Richiamato per spiegare che la vicenda del coimputato prosciolto/condannato in altro procedimento non impedisce di accertare responsabilità ulteriori nei confronti di altri soggetti quando non sussista un identico giudicato sui medesimi fatti storici

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la valutazione del giudice rispetto al proscioglimento per non luogo a provare o perché il fatto non sussiste; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato il rigetto di tale prospettazione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regolamenta le circostanze attenuanti generiche: la concessione o il diniego è rimessa alla valutazione del giudice del merito e può essere bilanciata con la ricorrenza di recidive, purché motivata

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo (capo di imputazione richiamato negli atti): la sentenza di merito aveva escluso la partecipazione associativa ma ha comunque valutato la responsabilità per le imputazioni in materia di armi

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 205/2017

    Consente il bilanciamento tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha effettuato tale valutazione motivandone l'esito negativo per le attenuanti

Massime di principio

  • La valutazione del compendio indiziario deve seguire l'art. 192 c.p.p.: ogni indizio va esaminato singolarmente (valenza, precisione, gravità) e poi inserito in una lettura unitaria; non è illegittimo il ricorso a deduzioni logiche purché ancorate a fatti accertati.
  • Un'assoluzione intervenuta in un procedimento con rito diverso (es. abbreviato) non determina automaticamente l'irricevibilità di una successiva valutazione di responsabilità nei confronti di altri soggetti quando il materiale probatorio e l'istruttoria non coincidono integralmente; la incompatibilità tra giudicati è solo ove emerga un contrasto oggettivo sui medesimi fatti storici.
  • Le contestazioni generiche di possibile contaminazione di reperti o inidoneità delle analisi richiedono elementi probatori concreti e specifici per essere accolte; la mera enunciazione dell'ipotesi di contaminazione non basta a inficiare i rilievi tecnici validamente svolti.
  • La negazione o concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se priva di qualsiasi motivazione o manifestamente illogica.
  • La qualificazione della recidiva (semplice, reiterata, specifica) e il bilanciamento con eventuali attenuanti devono risultare da motivazione puntuale: il principio costituzionale che consente il bilanciamento comporta comunque l'obbligo di valutazione e motivazione da parte del giudice.
  • Le regole procedurali sui termini per la richiesta di discussione orale sono perentorie: il mancato rispetto dei termini può determinare il processo a trattazione scritta e rendere inammissibile la richiesta tardiva.
  • In impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere specifiche e puntuali: censure generiche o non circostanziate sull'illogicità della motivazione sono inammissibili.

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