Cassazione Penale, Sentenza n. 36850/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per plurime violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati fiscali), deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova e l'erronea qualificazione dei ruoli (in particolare la contestata attribuzione della qualità di "amministratore di fatto" per talune società). Bonzagni ha criticato l'applicabilità dell'art. 3 previgente alla novella del 2015 e ha contestato la sussistenza del dolo, l'uso di testimonianze e l'utilizzo delle dichiarazioni rese ex art. 512 c.p.p.; Giove e Anselmi hanno sostanzialmente contestato la fittizietà delle fatture a loro addebitate e la sussistenza di responsabilità personale; Bertazza ha impugnato l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto e la responsabilità su specifici capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e, quindi, inammissibili i ricorsi di Bonzagni, Giove e Anselmi: le condanne di merito sono confermate. Ha ritenuto fondate le valutazioni dei giudici di merito in ordine all'applicabilità dell'art. 3 (nella versione previgente) rispetto alla falsa dichiarazione di intenti e al concreto alterarsi della base imponibile; ha ritenuto correttamente accertato il ruolo di amministratore di fatto per vari imputati sulla base di elementi documentali e testimoniali complessivamente valutati. Quanto a Bertazza, la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio le condanne relative ai capi 26) e 39) in quanto nel frattempo estinte per prescrizione, con eliminazione della pena relativa (sei mesi di reclusione), mentre per il resto ha dichiarato manifestamente infondati i motivi e ha confermato le rimanenti statuizioni. Per i ricorrenti dichiarati inammissibili è stata disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imposizione delle spese del procedimento e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (d.lgs. 74/2000)
art. 1, lett. b); art. 2; art. 3; art. 8
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 3 nel testo previgente alla novella 2015 quando la falsa dichiarazione (o l'utilizzo di documenti falsi) ha alterato elementi attivi/passivi inseriti in dichiarazione; agli artt. 2 e 8 sono stati ricondotti i diversi comportamenti fraudolenti valutati nei singoli capi.
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
aggiunta del periodo "e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta" all'art. 1, lett. b) d.lgs. 74/2000
La novella amplia la definizione degli "elementi attivi o passivi" ma non ha carattere abolitivo; la Corte ha sottolineato la continuità normativa: anche la formulazione previgente consente di ritenere integrato il reato quando la falsità ha alterato la base imponibile iscritta in contabilità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (testo IVA)
La norma sulle operazioni non imponibili per gli esportatori abituali è stata centrale per valutare la falsità delle dichiarazioni di intento e la fittizietà delle operazioni tra le società.
art. 512; art. 512-bis; art. 616
Art. 512 c.p.p. (acquisizione di dichiarazioni irreperibili) ritenuto correttamente applicato dopo prova di irreperibilità; art. 512-bis è menzionato ma non centrale; art. 616 c.p.p. previsto per l'imposizione delle spese e della sanzione in caso di ricorso manifestamente infondato/inammissibile.
Art. 133 citato in relazione ai criteri di determinazione della pena; artt. 157-161 richiamati per effetto della prescrizione intervenuta su taluni capi (annullamento senza rinvio).
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamata nella censura ma nulla ha inficiato: la Corte ha ritenuto corretti i principi di responsabilità e trattamento sanzionatorio applicati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in ordine alla valutazione sulla proposizione del ricorso e alla sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per la determinazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La Cassazione non riconsidera in fatto le prove: le censure che chiedono una nuova valutazione documentale o testimoniali vengono dichiarate inammissibili se si limitano a contestare la valutazione di merito.
- L'art. 3 d.lgs. 74/2000, nella formulazione previgente alla novella 2015, può essere applicato quando la falsità (es. dichiarazione d'intenti fittizia) ha effettivamente alterato la base imponibile iscritta in contabilità: la continua registrazione "fedele" di fatture false integra la rappresentazione fittizia negli atti contabili.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può essere ricavata da elementi indiziari e documentali che dimostrino esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; non è necessario che la carica sia formale se l'effettivo governo dell'ente emerge dalle risultanze.
- La fittizietà delle operazioni può essere desunta da elementi concordanti: assenza di contabilità e dichiarazioni fiscali, mancati pagamenti, società prive di struttura operativa, prezzi/incongruenze contabili e rapporti stretti tra soggetti coinvolti.
- Le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate se è provata l'irreperibilità dell'interessato e sussistono riscontri che ne confermino l'attendibilità; la loro utilizzabilità è valutata nei fatti dal giudice di merito e la Cassazione controlla la correttezza formale del procedimento.
- La richiesta e la produzione di circostanze attenuanti in appello devono essere effettivamente dedotte e sviluppate in quel grado: fatti nuovi o atti successivi (es. risarcimento) non esplicitamente dedotti in appello difficilmente potranno essere valorizzati per la prima volta in Cassazione.
- Se in corso di impugnazione interviene la prescrizione su alcuni capi, la Corte può annullare la condanna senza rinvio per quei capi (eliminazione della pena) quando il vizio riguarda solo l'estinzione del reato per prescrizione.
- La parte che propone ricorso in Cassazione e lo vede dichiarato manifestamente infondato può essere condannata alle spese e a un'ammenda (art. 616 c.p.p.); è pertanto importante che il ricorso sia formulato con profili di diritto concreti e non solo con rimproveri di merito.
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