Cassazione Penale, Sentenza n. 36856/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore, deducendo violazione di legge: il Tribunale avrebbe ritenuto integrato il reato ex art. 650 c.p. (mancata osservanza di provvedimento sanitario) nonostante, secondo il ricorrente, la condotta descritta nel capo di imputazione fosse comunque sanzionata con misura amministrativa e non con responsabilità penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente (Domenico Foti) è deceduto il 05/09/2022, antecedentemente alla proposizione del ricorso (datato 13/09/2022). La Corte ha richiamato l'art. 150 c.p. e la consolidata giurisprudenza secondo cui la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e fa venire meno la legittimazione all'impugnazione. È stato inoltre affermato che l'autonomia di impugnazione del difensore (art. 571, comma 3 c.p.p.) cessa con la morte dell'imputato e che gli eredi o terzi non possono proporre rimedi processuali in sua vece (art. 568 c.p.p., comma 3). Non è stata disposta condanna alle spese nei confronti della parte privata o del difensore.
Norme richiamate
Il Tribunale aveva condannato per la violazione dell'ordine di sottoporre l'animale ai controlli di profilassi antirabbica; la Corte di legittimità riporta la qualifica del reato contestato quale titolo della sentenza impugnata.
La morte dell'imputato estingue il reato; ciò determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il decesso per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale.
art. 571, comma 3 cod. proc. pen.
Sebbene il difensore abbia un potere autonomo di impugnazione, tale legittimazione viene meno con la morte dell'imputato poiché cessa l'effetto della nomina.
art. 568 cod. proc. pen., comma 3
Il diritto di impugnazione spetta solo a chi la legge espressamente lo conferisce; pertanto eredi o terzi non possono proporre impugnazioni in luogo dell'imputato deceduto.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e rende inammissibile qualsiasi impugnazione proposta dopo il decesso per difetto di legittimazione.
- Il difensore non può continuare o proporre un ricorso dopo la morte del proprio assistito: l'autonomia di impugnazione prevista non sopravvive alla cessazione dell'incarico determinata dal decesso.
- La proposizione di un ricorso dopo la morte dell'imputato non comporta, di regola, condanna alle spese a carico della parte privata o del difensore, poiché non sono più soggetti del rapporto processuale.
- Gli eredi o altri terzi non possono sostituirsi all'imputato per proporre impugnazioni, salvo che una norma espressa attribuisca loro tale facoltà.
- In casi analoghi è essenziale verificare tempestivamente le date (data di decesso vs data di deposito dell'impugnazione). Se la morte sopravviene dopo il deposito, occorre comunque darne immediata comunicazione al giudice e valutare la dichiarazione di estinzione del reato; se la morte è anteriore al deposito, l'impugnazione è inammissibile e non deve essere proposta.
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