Cassazione Penale, Sentenza n. 36857/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione e falsa applicazione della legge penale per errata qualificazione del fatto: l'imputato contesta la configurazione del reato ex art. 73 d.lgs. n. 159/2011 poiché al momento del fatto era destinatario di un avviso orale "semplice" del Questore, privo di prescrizioni e divieti, sicché non ricorrevano i presupposti della misura di prevenzione personale. In subordine, si censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'avviso orale "semplice", non accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159/2011, non costituisce una misura di prevenzione personale in senso tecnico e non comporta limitazioni alla libertà personale né la pericolosità richiesta dalla disciplina delle misure di prevenzione. Pertanto la fattispecie di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 (reato) non si applica; la condotta, in assenza di misura di prevenzione, sarebbe eventualmente sanzionata solo dall'art. 116, comma 15, Codice della Strada (sanzione amministrativa). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
La norma punisce la guida senza patente se il conducente è sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; la Corte interpreta che tale fattispecie richiede l'effettiva applicazione di una misura di prevenzione connessa alla pericolosità del soggetto
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011
Citato in relazione alle prescrizioni/divieti che, se imposti con l'avviso orale, possono caratterizzarlo come misura; la Corte osserva che l'avviso "semplice" senza quelle prescrizioni non integra la misura di prevenzione
art. 116, comma 15, Codice della Strada
In mancanza di una misura di prevenzione personale, la guida senza patente è sanzionata amministrativamente dall'art. 116, comma 15; solo la presenza della misura di prevenzione giustifica il trattamento penale di cui all'art. 73
art. 120 Codice della Strada (richiamato)
Riferito rispetto alla possibilità di revoca della patente per verifica della pericolosità e alla valutazione della pericolosità come elemento distintivo tra sanzione amministrativa e penale
legge 1423 del 1956, art. 4 (richiamata storicamente)
Storicamente l'avviso del questore era qualificato come diffida e non come misura di prevenzione; la Corte valorizza questo dato per sostenere che l'avviso "semplice" non costituisce misura di prevenzione
Corte costituzionale, sent. n. 221 del 2022 (richiamata)
La Consulta ha evidenziato che la qualificazione penale ex art. 73 è giustificata dalla maggiore pericolosità sociale del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; ciò conferma la necessità della pericolosità attuale per applicare la sanzione penale
Sentenza Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022 (Tatangelo)
Giurisprudenza della Cassazione che ha già ritenuto che il mero avviso orale non integra la misura di prevenzione ai fini dell'art. 73
Sez. 1 civ., n. 7973 del 28/03/2017
La giurisprudenza civile ha escluso che l'avviso orale semplice possa essere considerato misura di prevenzione, richiamando la mancanza dell'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale
Cons. Stato, Sez. 3, n. 722 del 14/2/2014
Giurisprudenza amministrativa che si è espressa nella medesima direzione, escludendo la qualificazione dell'avviso semplice come misura di prevenzione
Massime di principio
- L'avviso orale "semplice" del Questore, privo di prescrizioni e divieti, non integra una misura di prevenzione personale ai fini dell'art. 73 d.lgs. n. 159/2011
- Il reato previsto dall'art. 73 sussiste solo se l'autore della condotta è destinatario di una misura di prevenzione personale che presuppone un accertamento di pericolosità attuale; in assenza di ciò la condotta è disciplinata dall'art. 116 c.15 Cod. Strada (sanzione amministrativa)
- Nel caso di avvisi orali con prescrizioni o divieti (art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011) va valutato se tali elementi siano tali da configurare effettivamente una misura di prevenzione e la pericolosità richiesta dalla norma penale
- Quando la qualificazione del provvedimento questorale è centrale per la configurabilità del reato, l'assenza di una misura di prevenzione può portare all'annullamento della sentenza per insussistenza del fatto
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può rimanere irrilevante se manca il presupposto soggettivo (cioè la condizione di destinatario di misura di prevenzione) richiesta dalla norma penale
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare la natura e i contenuti dell'avviso orale: la mera emissione senza misure accessorie non è sufficiente a trasformare una diffida in misura di prevenzione
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