Cassazione Penale, Sentenza n. 36863/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Singh impugnava la sentenza di appello e l'ordinanza che aveva respinto la richiesta ex art. 599-bis c.p.p. per quattro motivi: 1) carenza di motivazione sul rigetto della definizione del procedimento mediante accordo sulla pena (art. 599-bis), essendo stato concordato un termine di 16 anni; 2) mancata, contraddittoria e illogica motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione (la Corte di appello aveva riconosciuto la premeditazione per Singh ma l'aveva esclusa per la coimputata, con ricostruzioni temporali e causali ritenute contraddittorie dalla difesa); 3) carenza motivazionale circa la volontarietà dell'azione omicidiaria, sostenendo la possibilità di una condotta preterintenzionale derivante da un diverbio degenerato; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per provocazione nonostante elementi (tempo di permanenza in casa della vittima, modalità del fatto) che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato uno stato d'ira provocatorio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato: ha respinto i motivi relativi alla richiesta ex art. 599-bis (primo motivo) e alla volontarietà dell'azione e alla provocazione (terzo e quarto motivi), ritenendoli infondati o generici; ha, invece, accolto il secondo motivo relativo alla premeditazione, ritenendo la motivazione della Corte d'appello ambigua e insufficiente sul punto, in particolare rispetto all'elemento cronologico del perdurare della deliberazione criminosa e alla sua impermeabilità a contrasti tali da far venire meno il proposito omicidiario. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e il caso è stato rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'assise di appello di Milano; per il resto la sentenza di appello è stata confermata.
Norme richiamate
Disciplina la possibile definizione del processo in appello mediante accordo sulla pena con rinuncia ai motivi; la Corte segnala un contrasto giurisprudenziale sulla ricorribilità in Cassazione del provvedimento che rigetta tale richiesta e nel caso ha ritenuto il primo motivo infondato, anche perché la motivazione di merito sul quantum rendeva manifesta la ragione del rigetto
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorieta o manifesta illogicita della motivazione); la Suprema Corte lo ha applicato per valutare i motivi attinenti a premeditazione, volontarieta e provocazione
Norma applicata in sede di appello per la riqualificazione della condotta della coimputata (riduzione di pena ai sensi della diminuente prevista dal secondo comma)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso era riassunto nei limiti necessari ai sensi di tale disposizione
artt. 521 e 597 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per sostenere l'obbligo del giudice di appello di riqualificare il fatto in presenza di elementi diversi da quelli contestati; la Cassazione ha richiamato tali principi ma ha comunque ritenuto insussistenti alcuni rilievi difensivi
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma citata nel confronto giurisprudenziale sull'analogia tra disciplina del 'concordato' in appello e la precedente disciplina del patteggiamento; la Corte osserva che l'art. 599-bis riproduce formulazioni di norme abrogate, da cui deriva la giurisprudenza che talora non richiede motivazione espressa del rigetto
Massime di principio
- La semplice presenza di un'arma o lo spostarsi verso la vittima con uno strumento atto ad offendere non sono di per sé sufficienti a provare la premeditazione: è necessario dimostrare l'elemento cronologico del perdurare della deliberazione criminosa e la sua impermeabilità a controspinte o ripensamenti
- Un intervallo temporale breve tra il fatto scatenante (es. una telefonata) e l'esecuzione non esclude automaticamente l'attenuante della provocazione né la esclude automaticamente la premeditazione; la valutazione richiede motivazione precisa sulla persistenza della decisione criminosa
- In sede di impugnazione è essenziale formulare censure specifiche e supportate da elementi concreti: censure generiche sulla mancanza di motivazione sono spesso inammissibili o inefficaci
- Il rigetto da parte del giudice d'appello di una richiesta di definizione del procedimento ex art. 599-bis può essere difficile da discutere in Cassazione, soprattutto laddove la giurisprudenza ritenga sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento; tuttavia, se l'aumento della pena è motivato, ciò spiega il rigetto
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della provocazione occorre ricostruire il nesso di causalità psicologica tra il fatto ingiusto altrui e lo stato d'ira, nonché dimostrare l'esistenza effettiva dello stato emotivo e la sua attinenza cronologica al fatto
- Quando la Corte d'appello adotta una ricostruzione diversa da quella di primo grado su elementi centrali (es. momento di maturazione del proposito), la motivazione deve chiarire in modo specifico le ragioni del mutamento e spiegare gli elementi che consentono di escludere alternative ricostruzioni (es. reazione d'impeto o preterintenzionalita)
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