Cassazione Civile, Ordinanza n. 12807/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Due lavoratrici comunali, indicate come addette con profilo di segretario economo, avevano chiesto la declaratoria del diritto ad essere inquadrate nella categoria D del nuovo sistema di classificazione degli enti locali previsto dal CCNL 1998-2001, assumendo che, già in precedenza, avrebbero dovuto essere inserite nella settima qualifica funzionale e non nella sesta. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre censure: primo, ha contestato l'accertamento di merito sul profilo professionale attribuito, sostenendo che le lavoratrici fossero inquadrate come istruttore ai servizi di assistenza scolastica e che la qualifica di segretario economo risultasse solo da un attestato di corso di riqualificazione; secondo, ha dedotto la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento e la decadenza dall'azione per mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo entro il termine previsto, sostenendo che il nuovo sistema di classificazione non introducesse elementi di novità; terzo, ha lamentato la violazione della disciplina del dPR n. 347 del 1983, assumendo che la settima qualifica funzionale spettasse ai segretari economi e ragionieri economi solo delle comunità montane e non anche di altri enti locali, tra cui i comuni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: il primo perché mirava, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere un non consentito riesame del merito e della valutazione delle prove; il secondo perché la questione di prescrizione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato gli atti di merito in cui l'eccezione era stata ritualmente proposta, mentre la censura sulla decadenza non si confrontava con la ratio della decisione di merito in tema di giurisdizione e di sopravvenienza della nuova classificazione contrattuale. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il profilo di segretario economo è diverso da quello del semplice istruttore amministrativo e, in base alla disciplina richiamata, comporta il collocamento nella settima qualifica funzionale; pertanto, la sentenza impugnata era corretta nel riconoscere il diritto delle lavoratrici al diverso inquadramento. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
difetto di motivazione su un punto decisivo; censura dell'accertamento di fatto
il motivo non può essere usato per ottenere un riesame del merito quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
la censura è stata proposta insieme al vizio motivazionale, ma la Corte l'ha considerata sostanzialmente volta a contestare l'accertamento di fatto.
invocato per sostenere la prescrizione decennale del diritto all'inquadramento, ma la questione è stata dichiarata inammissibile per novità e difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.
richiamato per sostenere la decadenza dall'azione; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la decisione di merito sulla giurisdizione e sulla sopravvenienza del nuovo sistema di classificazione.
art. 40, lett. h), d.P.R. n. 347 del 1983
è stato interpretato come norma che conferma la diversità tra segretario economo e semplice istruttore amministrativo e la collocazione del primo nella settima qualifica funzionale.
allegato "A" al d.P.R. n. 347 del 1983
la disciplina di inquadramento prevede la settima qualifica per segretario e ragioniere economo e la sesta per istruttore amministrativo e ragioniere semplice.
CCNL 1998-2001 per gli enti locali
il nuovo sistema di classificazione è stato considerato il riferimento dal quale discendeva il diritto alla ricollocazione nella categoria corrispondente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di trasformare la cassazione in un terzo grado di merito: è inammissibile la censura che, sotto l'apparente denuncia di omesso esame, miri soltanto a contestare la valutazione delle prove o l'interpretazione degli atti compiuta dal giudice di merito.
- Quando una questione giuridica dipende da un accertamento di fatto e non sia stata affrontata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente dove e come l'eccezione sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizio, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- In materia di inquadramento del personale degli enti locali, la figura del segretario economo è distinta da quella del semplice istruttore amministrativo e, secondo la disciplina richiamata, comporta l'inserimento nella settima qualifica funzionale.
- La previsione normativa che menziona espressamente i segretari e ragionieri economi di un determinato ente non esclude che la medesima qualifica professionale, se identica nella sostanza, debba ricevere il medesimo trattamento di inquadramento anche in enti diversi.
- La prescrizione e la decadenza invocate in cassazione devono essere state ritualmente dedotte nei gradi di merito e devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la relativa censura non è scrutinabile.
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