Cassazione Penale, Sentenza n. 33779/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la pronuncia che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli per due ragioni principali: (1) presunto mancato deposito, dopo la sentenza di primo grado, di mandato a impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, requisito sanzionato a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p.; (2) presunta genericità e mancanza di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 581 comma 1-bis c.p.p. Chiedevano altresì accertamento della prescrizione del reato, sostenendo che la dichiarazione di residenza contenuta nella procura a impugnare rilasciata dopo la sentenza dovesse equivalere all'indicazione del domicilio e sollevavano profili di legittimità costituzionale e comunitaria (artt. 3, 24, 27, 111 Cost.; artt. 6 e 7 CEDU). Inoltre contestavano che la Corte territoriale non avesse valutato la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Sul profilo formale, ha censurato l'interpretazione eccessivamente formalistica della Corte d'appello circa l'art. 581 c.p.p., richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (De Felice) e successiva giurisprudenza che ammette l'assolvimento dell'onere dell'elezione/dichiarazione di domicilio mediante richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione presente nel fascicolo, nonché la necessità di verificare se gli atti permettano l'immediata individuazione del luogo per la notifica. Ha inoltre sottolineato che, se la notifica del decreto di citazione è avvenuta con successo e le parti hanno partecipato all'udienza, la causa di inammissibilità non può essere rilevata solo al termine del giudizio. Sul merito, ha rilevato che la Corte territoriale aveva in realtà risposto ai motivi di appello (accertandone l'infondatezza) e dunque non poteva pronunciare l'inammissibilità per genericità; la manifesta infondatezza non legittima la dichiarazione di inammissibilità. Infine la Cassazione ha constatato la prescrizione del reato: la consumazione si è protratta fino al 6 marzo 2013 e il termine massimo di prescrizione previsto per il reato contestato era stato superato prima della sentenza di primo grado (sentenza di primo grado 7 marzo 2023). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione e sono revocate le statuizioni civili.
Norme richiamate
d.lgs. n. 58 del 1998, art. 166, comma 1, lett. A
art. 166, comma 1, lett. A, d.lgs. n. 58/1998
La norma definisce il reato contestato; la giurisprudenza ha collegato a tale fattispecie un massimo edittale di otto anni, utile al calcolo della prescrizione.
codice di procedura penale, art. 581
art. 581 c.p.p. (commi 1, 1-bis, 1-ter richiamati)
Stabilisce i requisiti formali dell'appello (mandato, dichiarazione/elezione di domicilio, specificità dei motivi) sanzionati a pena di inammissibilità. La Corte ha escluso un'interpretazione meramente formalistica: l'onere può essere assolto richiamando una precedente dichiarazione/eleggibilità depositata nel fascicolo purché l'indicazione sia immediata e inequivoca.
"il termine della prescrizione decorre ... dal giorno della consumazione" (art. 158 c.p.)
La prescrizione si calcola a partire dal giorno della consumazione; applicata al caso, la consumazione fino al 6/3/2013 rendeva la prescrizione estinta prima della sentenza di primo grado.
riforma dell'art. 581 c.p.p. (richiamata nel testo)
Ha ridotto le ipotesi in cui l'appello può essere dichiarato inammissibile, richiedendo specificità dei motivi; non consente invece di dichiarare inammissibile l'appello per mera infondatezza dei motivi.
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter (segnalata in sentenza)
La norma richiamata dalla Corte d'appello era stata abrogata; la Cassazione evidenzia il mutamento normativo e la necessità di non applicare più letture formalistiche.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 27, 111
Citate dai ricorrenti per profili di legittimità costituzionale connessi all'accesso alla giustizia e alla corretta funzione del processo; la Corte non ha ritenuto necessario censurare la normativa sotto questo profilo, risolvendo il caso su base di interpretazione normativa e giurisprudenziale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 7
Richiamate per profili di tutela dei diritti processuali; la decisione si è basata prevalentemente su norme interne e orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, De Felice, n. 13808 del 24/10/2024
Ha stabilito che l'onere della dichiarazione/elezione di domicilio può essere assolto con il richiamo espresso a una precedente dichiarazione/eleggibilità contenuta nel fascicolo, consentendo di superare letture eccessivamente formalistiche dell'art. 581 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 26765 del 15/05/2025 (Giardinelli)
Sottolinea l'obbligo per il giudice di verificare se gli atti di appello e gli allegati consentono l'immediata e inequivoca indicazione del luogo di notifica.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024 (C.)
Stabilisce che la causa di inammissibilità non può essere dichiarata dall'appello dopo la celebrazione del giudizio quando la notifica del decreto di citazione sia stata effettuata con successo all'imputato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021 (Oddo)
Distingue tra genericità dei motivi (che legittima l'inammissibilità) e mera inidoneità/infondatezza dei motivi (che impone la decisione nel merito e la conferma della sentenza di primo grado).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025 (Jebali)
Ribadisce che la manifesta infondatezza delle ragioni di gravame non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Sezioni Unite, n. 17615 del 23/02/2023 (Lombardi)
Richiamata per il calcolo del termine massimo di prescrizione relativo alla fattispecie contestata; dalla giurisprudenza è desunto il termine massimo applicabile per la prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- Non va data un'interpretazione meramente formalistica ai requisiti di cui all'art. 581 c.p.p.: il giudice deve verificare se l'atto di impugnazione e gli allegati consentono l'immediata e inequivoca indicazione del luogo per la notifica, anche tramite richiamo a precedenti dichiarazioni depositate nel fascicolo.
- Se la notifica del decreto di citazione è andata a buon fine e le parti partecipano all'udienza di appello, la causa di inammissibilità riferibile a irregolarità formali non può essere rilevata ex post al termine del giudizio per far decadere il diritto di impugnare.
- La genericità o la mancata specificità dei motivi di appello legittima l'inammissibilità solo se manchi effettivamente la specificazione dei punti da rivedere; la semplice infondatezza dei motivi impone invece la decisione nel merito e non l'inammissibilità.
- La prescrizione si calcola a partire dal giorno della consumazione (art. 158 c.p.): se la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato e le statuizioni civili revocate.
- In caso di modifiche legislative o orientamenti delle Sezioni Unite, il difensore deve comunque allegare e richiamare nel modo più chiaro possibile eventuali precedenti dichiarazioni di domicilio o procura a impugnare, per evitare contestazioni formali di inammissibilità.
- È opportuno sollevare tempestivamente, già nei gradi inferiori, la questione della prescrizione e documentare compiutamente le date di consumazione e gli elementi rilevanti, poiché la valutazione sulla estinzione del reato può portare all'annullamento senza rinvio.
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