Cassazione Civile, Ordinanza n. 09378/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia origina da un appalto di igiene urbana affidato dal Comune alla società resistente con contratto novennale, poi prorogato. La società aveva chiesto, davanti al giudice amministrativo, il riconoscimento del compenso revisionale del canone per gli anni di esecuzione del rapporto, contestando la clausola del capitolato che prevedeva una franchigia del 10% sulle variazioni dei costi. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto alla revisione prezzi e, in fase di ottemperanza, erano sorte contestazioni sia sulla base di calcolo della revisione sia sulla possibilità per il Comune di opporre in compensazione propri crediti. Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la sentenza resa in ottemperanza, ha ritenuto di dover interpretare il giudicato e la clausola contrattuale per determinare la somma dovuta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato per avere, nel giudizio di ottemperanza, oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione, reinterpretando d’ufficio l’intero meccanismo di revisione del capitolato, inclusi commi non espressamente scrutinati nel giudizio di cognizione, e così emettendo una decisione sostanzialmente "autoesecutiva" estranea alla funzione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze del Comune non riguardassero i limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ma il modo in cui il potere di ottemperanza era stato esercitato, cioè profili interni alla giurisdizione stessa. Di conseguenza, non era consentito il sindacato delle Sezioni Unite sulla sentenza del Consiglio di Stato. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha dato atto, infine, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per cassazione, ma il motivo dedotto è stato ritenuto inammissibile perché non attinente ai limiti esterni della giurisdizione.
norma invocata dal ricorrente per radicare il sindacato della Corte sulla sentenza resa in ottemperanza.
richiamato come norma che disciplina il giudizio di ottemperanza; la Corte ribadisce che gli errori sul modo di esercizio del potere di ottemperanza restano interni alla giurisdizione amministrativa.
norma imperativa richiamata nella sentenza da ottemperare come parametro di nullità parziale della clausola di franchigia nella revisione prezzi.
richiamato quale modifica dell’art. 6 della legge 537/1993, nel contesto della nullità della clausola contrattuale di revisione prezzi con franchigia.
art. 24, comma 1, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa lesione del diritto di difesa e del giusto processo.
art. 111, commi 1 e 8, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della denunciata esorbitanza dai limiti della giurisdizione.
richiamato nella decisione di merito per il meccanismo di accordo tra le parti sulla quantificazione dovuta.
invocato dalla controricorrente per la condanna aggravata, ma la Corte ha escluso i presupposti per accoglierla.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in materia di ottemperanza è decisivo distinguere tra limiti esterni e limiti interni della giurisdizione: solo la negazione astratta del potere di ricorrere all’ottemperanza è censurabile in cassazione.
- Le censure che investono l’interpretazione del giudicato, la verifica del comportamento della pubblica amministrazione e la conformità dell’azione amministrativa a quanto imposto dalla decisione da eseguire attengono al modo di esercizio del potere di ottemperanza e sono quindi interne alla giurisdizione amministrativa.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la contestazione, in sede di cassazione, di errori del giudice amministrativo nella ricostruzione del giudicato o nell’interpretazione della clausola contrattuale da eseguire, quando tali errori si collochino nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
- Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato si risolve in una critica alla valutazione del giudice amministrativo su base interpretativa o ricostruttiva del titolo da eseguire, il ricorso è inammissibile perché mira a sindacare il contenuto interno della giurisdizione e non i suoi confini esterni.
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