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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5087/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Principali censure: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione del coindagato Nicola Bruno per carenza dei presupposti normativi e della necessità, con riflessi sulla fondatezza delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Isabella Ciccolella; 2) insufficienza e genericità della gravita indiziaria riguardo alla partecipazione associativa e mancati riscontri individualizzanti; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. sia come metodo mafioso sia come finalità agevolativa; 4) carenza di motivazione circa la consapevolezza e la volontà del ricorrente di accrescere la capacità operativa del sodalizio; 5) mancata e insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, con contestazione di cumulatività e assenza di adeguata argomentazione. In subordine la difesa ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite e ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 10/08/2023 n.105 convertito L. 9/10/2023 n.137.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che l'art. 1 del d.l. 105/2023 sia norma di interpretazione autentica e pertanto applicabile ai procedimenti pendenti, definendo il perimetro dell'art.13 d.l. 152/1991 includendo anche i reati monosoggettivi indicati all'art.51 commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis c.p. Perciò le intercettazioni effettuate (anche in luogo di privata dimora) sono utilizzabili se autorizzate per delitti aggravati dall'art.416-bis.1. Ha altresì ritenuto infondati o inammissibili gli altri motivi: le censure sulla valutazione della collaborazione di Isabella Ciccolella sono state contrastate dai riscontri intercettivi; i profili relativi all'aggravante 416-bis.1 sono privi di interesse specifico ai fini cautelari; le doglianze sulle esigenze cautelari sono generiche e la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente l'ordinanza del Tribunale di Bari che confermava la custodia cautelare in carcere è stata confermata.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 137

    Qualificato dalla Corte come norma di interpretazione autentica che precisa il perimetro dell'art. 13 d.l. n. 152/1991; estende il regime derogatorio delle intercettazioni ai reati monosoggettivi indicati all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.; applicabile ai procedimenti in corso.

  • Art. 13 d.l. 152/1991 (conv. L. 203/1991)

    Consente intercettazioni anche in luoghi di privata dimora per i delitti di criminalità organizzata nel perimetro delineato dalla giurisprudenza e dall'art.1 del d.l. 105/2023; applicabile quando i reati siano riconducibili a fattispecie associative o rientrino nelle categorie indicate dall'art.1.

  • Art. 266 cod. proc. pen.

    comma 2 e 2-bis (richiamati nel testo)

    Disciplina le condizioni per l'intercettazione tra presenti in luoghi indicati dall'art.614 c.p.; la Corte ha ritenuto che, ove ricorra il titolo di reato aggravato dall'art.416-bis.1, si applichi il regime derogatorio di cui all'art.13.

  • Art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante utilizzata per qualificare i delitti come commessi con modalità mafiose o al fine di agevolare associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che, anche se contestata, la mera esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari nel caso concreto.

  • Art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sull'illecito in materia di stupefacenti: titolo di reato contestato che, nella motivazione del Tribunale, concorre a delineare la piattaforma indiziaria per la responsabilità associativa.

  • Giurisprudenza rilevata

    Sez. U, sentenza "Scurato" (richiamata); Sez. U n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo); Corte Cost. sent. n.170/08 richiamata

    La Corte si è allineata all'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite (Scurato) che amplia la nozione di delitti di criminalità organizzata ai fini dell'art.13; la giurisprudenza costituzionale è stata utilizzata per giustificare la ricostruzione come interpretativa.

Massime di principio

  • Una norma parlamentare che chiarisce l'ambito applicativo di una disposizione processuale può essere qualificata come interpretativa quando mira a risolvere un contrasto giurisprudenziale e si situa tra le possibili interpretazioni compatibili con il testo precedente; in tal caso è applicabile ai procedimenti pendenti.
  • Se le intercettazioni sono autorizzate per reati aggravati ai sensi dell'art.416-bis.1 c.p., il regime derogatorio dell'art.13 (acquisizione anche nei luoghi di privata dimora) è applicabile e rende le intercettazioni utilizzabili anche quando il decreto autorizzativo è anteriore a successive modifiche regolamentari, se il procedimento rientra nei criteri transitori.
  • Le censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili in cassazione; va indicato in modo puntuale quale sia il vizio di motivazione (contraddittorietà, illogicità, mancanza).
  • La valutazione dell'attendibilità di una collaboratrice di giustizia può essere confermata dalla Corte quando vi siano riscontri documentali o intercettivi che corroborino le dichiarazioni; l'origine tardiva della collaborazione non annulla automaticamente il valore probatorio delle dichiarazioni se vi sono riscontri.
  • In sede di impugnazione di misure cautelari la contestazione di un'aggravante può essere priva di interesse se la sua esclusione non modifica concretamente le esigenze cautelari o la misura applicata; occorre dimostrare l'utilità immediata e concreta della cancellazione dell'aggravante.
  • Per mettere in discussione l'utilizzabilità di intercettazioni effettuate in regime derogatorio è necessario dimostrare l'assenza del presupposto di fatto indicato nel decreto autorizzativo o l'irragionevolezza delle ragioni poste a fondamento dell'intervento investigativo, con argomentazioni specifiche e riscontri.

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