Cassazione Civile, Ordinanza n. 21231/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio una società agricola sostenendo di aver registrato prima un segno denominativo come marchio nazionale e poi come marchio dell’Unione europea, e lamentando che la società usasse il medesimo segno sui prodotti e come nome di dominio, in violazione dei diritti di marchio e con atti di concorrenza sleale confusoria. Il tribunale aveva accolto la domanda ordinando ritiro dei prodotti, cancellazione del dominio e pubblicazione della sentenza. In appello, la società convenuta aveva ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale aveva ritenuto provato un preuso locale del segno da parte della società stessa, richiamando la regola del preuso non notorio o localmente noto, e aveva anche osservato che il marchio dell’attore coincideva con una denominazione geografica, reputandolo privo di capacità distintiva. Il ricorrente ha proposto quattro motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., con riferimento agli artt. 122, 12 e 13 c.p.i., per avere l’appellante introdotto nuove domande/eccezioni di nullità e di preuso invalidante e nuovi documenti; 2) violazione degli artt. 2729, 2571 c.c. e 12 c.p.i. per errata applicazione delle presunzioni nell’accertamento del preuso; 3) violazione dell’art. 2571 c.c. in combinato disposto con l’art. 12 c.p.i. per non avere la corte delimitato il perimetro territoriale del preuso locale; 4) violazione degli artt. 21, 13 c.p.i. e 2598 c.c. per la ritenuta nullità del marchio per difetto di distintività e la simultanea affermazione della legittimità dell’uso del segno da parte della società.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso. Il ricorso per cassazione era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, ma il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza gli era stata notificata in data anteriore; tuttavia in atti non era presente la copia della sentenza con la relata di notificazione, né la relativa produzione era stata effettuata nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l’onere di depositarne copia munita di relata entro il termine di legge, non essendo sanabile l’omissione con produzione tardiva ex art. 372 c.c. Poiché tale deposito mancava, non era possibile verificare la tempestività dell’impugnazione e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale asseritamente violata per dedurre ultrapetizione o pronuncia su domande/eccezioni nuove
richiamato come norma che vieta in appello nuove domande, eccezioni e, nei limiti previsti, nuovi mezzi di prova
richiamato nel quadro delle doglianze sulla disciplina dei diritti di marchio
richiamato sia sul tema della novità del marchio sia sul preuso del segno
richiamato sul requisito della capacità distintiva e sui limiti alla validità del marchio
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni nell’accertamento del preuso
richiamato come base normativa del preuso del segno anteriore non registrato o notoriamente/localmente noto
richiamato in relazione ai limiti/effetti della registrazione del marchio e alla compatibilità con l’uso del segno
richiamato nel motivo relativo alla concorrenza sleale confusoria
indicato come norma che impone il deposito, nel termine, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione quando la notificazione sia stata dichiarata nel ricorso
richiamato nel testo come disposizione che non consente di sanare tardivamente l’omissione del deposito richiesto
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
richiamato come norma istitutiva/modificativa del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. copia della sentenza munita della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L’omesso deposito della relata di notifica non è sanabile con produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché impedisce la verifica della tempestività dell’impugnazione e del formarsi del giudicato.
- L’improcedibilità per mancato deposito della sentenza notificata è rilevabile d’ufficio e non richiede la previa attivazione del contraddittorio, salvo i casi in cui la relata sia già stata prodotta dalla controparte o la legge consenta di ricavare aliunde la decorrenza del termine breve.
- Nel contenzioso di marchio, il preuso non notorio o solo localmente noto può attribuire al preutente il diritto di continuare a utilizzare il segno, entro l’ambito territoriale e merceologico del preuso, senza escludere in astratto la novità del marchio successivo.
- L’accertamento del preuso e del suo ambito territoriale deve essere sorretto da elementi probatori idonei e, se fondato su presunzioni, queste devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La valutazione sulla distintività del marchio e sulla compatibilità tra registrazione e preuso richiede coerenza logica tra gli effetti riconosciuti al segno registrato e la tutela del preuso anteriore; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni non sono state esaminate nel merito per l’arresto processuale.
- rami
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