Cassazione Civile, Ordinanza n. 35091/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni docenti di scuola pubblica avevano domandato nei giudizi di merito la ricostruzione della carriera con riconoscimento, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico, dei periodi di insegnamento già prestati presso scuole paritarie. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, richiamando la giurisprudenza di legittimità contraria al riconoscimento automatico di tale servizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, dell’art. 1 L. n. 62/2000, dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001 e delle norme sulle disposizioni preliminari, sostenendo che la riforma della parità scolastica avrebbe sostituito la precedente tripartizione tra scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute con la sola dicotomia statali/paritarie, e che quindi le norme sulle scuole pareggiate dovrebbero applicarsi estensivamente o analogicamente alle paritarie. In via gradata hanno chiesto questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con gli artt. 3 e 33 Cost., e in ulteriore subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per contrasto con la direttiva 2000/78 e con i principi di non discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la decisione impugnata era conforme al principio consolidato secondo cui, ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico dei docenti statali, non è riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie. La Corte ha valorizzato la non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello delle scuole statali e degli istituti pareggiati, nonché la mancanza di una norma che consenta quel riconoscimento. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza amministrativa e la sentenza della Corte costituzionale n. 180/2021, che ha escluso l’irragionevolezza della disciplina. Considerata la non comparabilità dei rapporti, la Corte ha escluso anche la violazione dei principi eurounitari di non discriminazione e ha negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 485, comma 1, d.lgs. n. 297/1994
norma di stretta interpretazione: non consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti statali
art. 1, L. 10 marzo 2000, n. 62
richiamata dai ricorrenti per sostenere la nuova disciplina della parità scolastica; la Corte non vi ha ricavato un’estensione automatica delle norme sulle scuole pareggiate alle scuole paritarie
art. 2, comma 2, d.l. n. 255/2001
consente la valutazione del servizio nelle scuole paritarie solo ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e del relativo punteggio, non anche per la ricostruzione della carriera
art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere un’interpretazione estensiva o analogica; la Corte ha escluso che tale operazione interpretativa sia consentita
richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro interpretativo; non ritenuto idoneo a superare la specialità della disciplina
art. 3 Cost.
la Corte costituzionale ha escluso la irragionevolezza della disciplina, ritenendo non violato il principio di eguaglianza
art. 33 Cost.
la diversa regolazione del servizio pregresso dei docenti statali e paritari è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali in materia di libertà della scuola e autonomia legislativa di modulare il rapporto di lavoro
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 267 TFUE
richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, esclusa per mancanza di comparabilità e di contrasto con il diritto UE
direttiva 2000/78/CE
invocata dai ricorrenti, ma ritenuta non pertinente a fondare il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie
direttiva 1999/70/CE
la clausola di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato non è applicabile, perché i rapporti non sono comparabili poiché fanno capo a datori di lavoro diversi e a discipline differenti
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
non sussiste contrasto con i principi di parità e non discriminazione, per la medesima ragione della non comparabilità
Massime di principio
- Le disposizioni che attribuiscono benefici o riconoscimenti di carriera a categorie determinate di personale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica in assenza di una espressa previsione normativa.
- Ai fini della ricostruzione della carriera dei docenti della scuola statale, il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie non è automaticamente valutabile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.
- La comparabilità richiesta dai principi antidiscriminatori del diritto UE va esclusa quando i rapporti di lavoro si svolgono presso datori di lavoro diversi e sono soggetti a discipline diverse per instaurazione e gestione del rapporto.
- Il sindacato di legittimità deve arrestarsi quando la disciplina applicata è conforme all’interpretazione consolidata della Cassazione e non risulta una violazione dei parametri costituzionali o eurounitari già esclusa dalla Corte costituzionale.
- La valutazione del servizio nelle scuole paritarie può essere prevista dal legislatore per specifiche finalità, ma non si estende per automatismo ad altri istituti della carriera docente.
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