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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28744/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il ricorso di primo grado era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame perché l'atto di appello non risultava depositato presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale e non risultava neppure notificato alla controparte a mezzo di ufficiale giudiziario, come richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 ratione temporis. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il contribuente ha dedotto violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e 24 Cost., lamentando che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare avvenuta la spedizione del plico postale contenente l'appello alla Commissione tributaria provinciale e, constatata l'assenza nel fascicolo di primo grado della copia dell'atto, avrebbero dovuto concedere un termine per documentarne la ricezione da parte della cancelleria del giudice a quo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo infondato: dall'esame dei fascicoli di merito acquisiti non risultava né il deposito di copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, né la spedizione del plico postale invocata dal ricorrente. Ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello e rigettato il ricorso per cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese, per assenza di attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato nel giudizio di merito.

  • art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come disciplina vigente ratione temporis dell'appello nel processo tributario; la sua violazione è esclusa perché non risultavano il deposito dell'atto presso la segreteria della CTP né la notifica nelle forme indicate.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a superare il rilievo di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, prospettato come nullità della sentenza per violazione di legge processuale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione alla memoria successiva depositata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è inammissibile quando non risulti osservato l'onere di deposito dell'atto presso la segreteria del giudice di primo grado e non sia provata una valida modalità di notificazione alla controparte prevista dalla disciplina applicabile.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello deve allegare e dimostrare, con specifico riferimento agli atti di causa, il compimento delle attività processuali richieste dalla legge; mere affermazioni sulla spedizione del plico, prive di riscontro negli atti, non sono sufficienti.
  • La denuncia di violazione del diritto di difesa non può superare il rilievo della mancata prova del perfezionamento degli adempimenti processuali necessari all'instaurazione del grado di appello.
  • Quando la Corte rileva, dall'esame diretto dei fascicoli di merito, l'assenza del deposito dell'atto di appello e dell'ulteriore prova delle formalità di notificazione dedotte, la decisione di inammissibilità del gravame va confermata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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