Cassazione Civile, Ordinanza n. 16559/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta contro un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, notificato nel 2019, con cui la contribuente aveva dedotto l’omessa notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, cartelle e intimazioni di pagamento) e la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, annullando alcune cartelle relative a tasse automobilistiche e respingendo il resto. In appello la Corte tributaria regionale aveva dichiarato estinti alcuni capi per cessazione della materia del contendere o rinuncia, aveva accolto l’impugnazione su alcune cartelle e su alcuni avvisi di accertamento esecutivi per vizi di notifica, aveva confermato una cartella e aveva confermato gli annullamenti già disposti in primo grado. L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR aveva accolto alcuni capi limitandosi ad affermazioni generiche sulla non attualità dell’indirizzo o richiamando in modo non intellegibile le difese svolte in memoria, senza spiegare il percorso logico-giuridico; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione dell’efficacia interruttiva e della ritualità delle intimazioni di pagamento successive, questione che era stata riproposta in appello e sulla quale la CTR non si era pronunciata; 3) violazione delle norme sulle notificazioni (artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973) per avere la CTR dichiarato nulle alcune notifiche nonostante la documentazione prodotta dall’Amministrazione ne dimostrasse la regolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di motivazione apparente per alcuni capi della decisione di merito e ravvisando altresì l’omessa pronuncia sulla questione delle intimazioni di pagamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
atto di pignoramento ex art. 72-bis
costituisce l’atto esecutivo/di riscossione impugnato in via derivata rispetto agli atti presupposti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione non meramente apparente, idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la decisione deve essere adeguatamente motivata, con esposizione chiara delle ragioni della statuizione
le questioni non introdotte ritualmente nel ricorso introduttivo, se non proposte con i corretti motivi aggiunti, possono essere dichiarate inammissibili
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente introdotte o riproposte in appello; l’omessa pronuncia integra vizio denunciabile in cassazione
norma richiamata per contestare la regolarità della notifica degli atti
norma richiamata per contestare la regolarità della notifica degli atti eseguita in caso di irreperibilità relativa
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata per la disciplina della notifica degli atti tributari
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limita a formule stereotipate o a richiami generici alle difese di parte, senza rendere comprensibile quale sia stato l’iter logico-giuridico seguito e senza consentire il controllo sulla correttezza della decisione.
- Nel giudizio di merito il giudice deve confrontarsi con le censure specificamente proposte e con le questioni ritualmente riproposte in appello: la totale omissione di esame di una questione integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Quando una parte deduce la nullità della notifica di atti presupposti o successivi, la decisione deve indicare con precisione quale atto sia stato notificato, a quale indirizzo, perché tale indirizzo non fosse più attuale o quale diverso indirizzo fosse corretto, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica.
- Il mero richiamo alle difese svolte in memoria è insufficiente se il giudice non esplicita quali argomentazioni abbia condiviso e perché, soprattutto quando intenda riformare una statuizione di primo grado che aveva già esaminato la questione.
- La verifica della ritualità della notifica di intimazioni di pagamento e del loro eventuale effetto interruttivo o preclusivo deve essere affrontata espressamente quando sia stata oggetto di riproposizione in appello, poiché la sua omissione può incidere sulla tenuta della decisione sulle cartelle sottostanti.
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