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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34534/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a pretese fiscali riferite a Irpef, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2011. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la Corte tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo regolare la notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio, assumendo la necessità del litisconsorzio; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omessa pronuncia, sostenendo che la CTR non aveva esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e quella di omessa notifica dell'avviso di accertamento, oltre a contestare che gli fosse stata iscritta a ruolo l'intera somma accertata a carico della società estinta, nonostante fosse socio accomandante.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che nel caso concreto non era necessario integrare il contraddittorio, perché la lite aveva ad oggetto un atto della riscossione e il ricorrente aveva dedotto soltanto questioni personali. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tempestivamente proposta e riproposta in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per violazione del contraddittorio

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di contraddittorio e partecipazione delle parti al processo

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio nel giudizio di merito

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    norma processuale tributaria evocata per il litisconsorzio necessario

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2

    richiamato in combinato disposto con l'art. 14 del medesimo decreto

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    richiamato a sostegno della tesi sul litisconsorzio tra società e soci nelle rettifiche dei redditi

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per il primo motivo come vizio processuale di nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per il secondo motivo come violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 2313 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione alla posizione del socio accomandante e alla ripartizione della responsabilità

  • art. 2324 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, in relazione agli effetti della pretesa fiscale verso i soci

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sotto il profilo della valutazione delle risultanze processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente introdotta

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo a un atto della riscossione, il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci non sussiste automaticamente quando il contribuente deduca esclusivamente questioni personali, come il proprio difetto di legittimazione, la mancata notifica dell'atto prodromico o la decadenza dall'azione nei suoi confronti.
  • La regola dell'unitarietà dell'accertamento per società di persone e soci opera per le controversie che investono la rettifica del reddito comune, ma non impone l'integrazione del contraddittorio se la domanda e le difese non coinvolgono il merito della pretesa comune e si fondano su eccezioni personali.
  • Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non si esprime su un'eccezione specificamente proposta in primo grado e ritualmente riproposta in appello.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. è fondata se dalla sentenza impugnata non risulta alcuna statuizione sul punto decisivo devoluto alla cognizione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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