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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24376/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di aver posseduto in modo continuo, pacifico e pubblico tre immobili siti in Cassano Magnago sin dal 1983 o comunque dal 1991, chiedendo in via principale l'accertamento dell'acquisto per usucapione e, in subordine, l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare dell'11.07.1998 con cui la società promittente venditrice si sarebbe obbligata a trasferire gli immobili dietro pagamento del prezzo, effettivamente versato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo insussistente l'animus possidendi, poiché nel preliminare l'attore aveva riconosciuto l'altrui proprietà, e aveva reputato inefficace la scrittura per difetto di poteri del socio accomandante che l'aveva sottoscritta. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che il preliminare aveva interrotto il termine utile per usucapire perché conteneva un incondizionato riconoscimento della proprietà altrui; che la disponibilità del bene era, in realtà, detenzione qualificata collegata al preliminare e non possesso uti dominus; che l'occupazione precedente costituiva comunque mera tolleranza; e che la prova testimoniale richiesta era inammissibile e irrilevante, sia per difetto di specificità sia perché, anche a volerla ammettere, il termine ventennale non risultava maturato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque censurato la ritenuta interruzione del possesso e l'insussistenza dell'animus possidendi, sostenendo che non vi sarebbe stato alcun spossessamento e che il preliminare avrebbe solo formalizzato una situazione di fatto già esistente; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2932 c.c. e lesione del diritto di difesa per il mancato esame della documentazione e per il rigetto delle prove testimoniali, che avrebbero dimostrato l'occupazione sin dal 21.12.1983. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché mirava in realtà a rimettere in discussione argomentazioni difensive e valutazioni di fatto, senza superare il limite della doppia conforme e con un vizio motivazionale non più deducibile se non nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; inoltre ha ribadito che, quando il promissario acquirente ottiene la disponibilità del bene in forza di un preliminare, la relazione con la cosa è detenzione qualificata e non possesso utile all'usucapione, salvo interversio possessionis, e che il riconoscimento dell'altrui proprietà esclude l'animus possidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito, che aveva comunque motivato sulla mancanza di specificità e irrilevanza dei capitoli istruttori e sulla mancata maturazione del termine ventennale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'usucapione degli immobili e aveva ritenuto infondate le pretese del ricorrente, valorizzando il riconoscimento dell'altrui proprietà contenuto nel preliminare del 1998, la conseguente assenza di animus possidendi e la qualificazione della disponibilità del bene come detenzione qualificata. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla prova testimoniale e sulla valutazione dei fatti, perché dirette a ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 586 c.c.

    richiamato per indicare il subentro dell'Agenzia del Demanio nell'eredità giacente relativa ai beni immobili

  • art. 2932 c.c.

    evocato dal ricorrente per chiedere la sentenza costitutiva di trasferimento del bene; la Corte non accoglie la censura

  • art. 2320 c.c.

    richiamato nei gradi di merito per escludere l'efficacia dell'impegno alla vendita assunto dal socio accomandante privo di poteri

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per affermare che la relazione con il bene era mera detenzione qualificata e che l'usucapione presuppone una interversione del possesso nei modi previsti dalla norma

  • art. 2944 c.c.

    evocato dal ricorrente come norma sul riconoscimento del diritto altrui quale fatto impeditivo dell'usucapione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne dà lettura restrittiva, ammettendo solo il sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione e dichiarando inammissibile la censura che mira a rivalutare fatti e argomentazioni

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il motivo di violazione di legge, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché volta a contestare il merito della valutazione probatoria

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per l'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel preliminare di vendita con consegna anticipata del bene, la disponibilità del bene da parte del promissario acquirente non implica di per sé possesso utile ad usucapionem, ma normalmente integra detenzione qualificata fondata su un rapporto obbligatorio; per trasformarla in possesso occorre provare un'interversione del possesso nei modi di legge.
  • Il riconoscimento, anche implicito ma inequivoco, dell'altrui diritto di proprietà contenuto in un atto negoziale è incompatibile con l'animus possidendi e, quindi, impedisce il maturare dell'usucapione.
  • In sede di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira a rimettere in discussione valutazioni difensive o apprezzamenti di fatto, poiché il sindacato sulla motivazione è oggi limitato all'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • La censura che chieda una nuova valutazione delle prove testimoniali o documentali è inammissibile in cassazione, perché la selezione delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito, purché questi indichi in modo sufficiente le ragioni del convincimento.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, la parte ricorrente deve superare il limite della c.d. doppia conforme, indicando specificamente le divergenze tra le rationes decidendi delle due sentenze; in mancanza, la censura sul fatto è inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePossessoCompravendita
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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