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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30697/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione recuperava l'IVA relativa a operazioni intracomunitarie per l'anno 2012 e irrogava sanzioni, assumendo che la società non fosse autorizzata a porle in essere perché cancellata d'ufficio dall'archivio VIES con provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2010. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo illegittimo il recupero d'imposta. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessaria la comunicazione individuale del provvedimento di revoca ex comma 7-bis, norma non applicabile al caso, e che il provvedimento fosse comunque stato pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. n. 244/2007; con il secondo ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la contribuente avesse censurato l'avviso per mancanza del provvedimento di revoca, mentre la CTR lo aveva annullato per omessa espressa comunicazione dell'atto direttoriale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché l'Ufficio non aveva riprodotto né il ricorso originario della contribuente né le controdeduzioni in appello, e la censura risultava comunque tardiva e diretta in modo improprio contro l'interpretazione della domanda compiuta dai giudici di merito. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina del VIES: non vi era stata una revoca di una pregressa autorizzazione, ma la cessazione del precedente regime e la mancata transizione automatica al nuovo sistema, riservata solo ai soggetti che avessero manifestato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie e, in taluni casi, continuato regolarmente a svolgerle. La società, avendo omesso gli elenchi riepilogativi per gli anni 2009 e 2010, non poteva beneficiare del transito automatico e avrebbe dovuto presentare una nuova istanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 35 d.P.R. n. 633 del 1972

    commi 2, lett. e-bis), 7-bis, 7-ter, 15-quater

    la disciplina VIES richiede una manifestazione di volontà per effettuare operazioni intracomunitarie e non prevede un indiscriminato transito automatico dal previgente regime al nuovo; il comma 7-bis riguarda i soggetti che abbiano effettuato l'opzione prevista dalla norma

  • art. 1, comma 361, L. n. 244 del 2007

    la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia equivale, nei casi previsti, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

  • artt. 100 e 101 c.p.c.

    richiamati in relazione al principio di domanda e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato a sostegno della censura sul rispetto del thema decidendum

  • art. 22 reg. n. 1798/2003/CE

    richiamato come base europea del sistema VIES e dell'obbligo di verifica dei dati

  • artt. 22 e 23 reg. n. 904/2010/UE

    richiamati per affermare la necessità di dati completi ed esatti nel sistema elettronico e il potere/dovere degli Stati membri di verificare la sussistenza dei requisiti e di rendere non valido il numero IVA in determinate ipotesi

  • art. 23 reg. n. 904/2010/UE

    consente di dichiarare non valido il numero IVA in caso di cessazione dell'attività o di dati falsi/omesse comunicazioni rilevanti

Massime di principio

  • Nel sistema VIES, l'iscrizione e l'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie presuppongono la manifestazione di volontà del contribuente e la verifica dei requisiti da parte dell'Amministrazione; non opera, in via generale, un passaggio automatico dal precedente regime autorizzatorio al nuovo assetto.
  • La mancata presentazione di elenchi riepilogativi e la prolungata inattività o inadempienza rispetto agli obblighi IVA escludono la presunzione di continuità dell'autorizzazione nel nuovo archivio, rendendo necessaria una nuova istanza per ottenere l'inclusione nel VIES.
  • Il comma 7-bis dell'art. 35 d.P.R. n. 633/1972 si applica ai soggetti che abbiano espresso l'opzione per le operazioni intracomunitarie; non può essere invocato per qualificare come revoca un mero mancato transito nel nuovo regime.
  • Il motivo di ricorso per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non sono riprodotti gli atti processuali necessari a verificare la concreta allegazione originaria e se la censura tende in realtà a contestare l'interpretazione della domanda già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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